Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20336 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16798-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 63/2023 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/02/2023 R.G.N. 419/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Mansioni superiori
R.G.N. 16798/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 14/05/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE con qualifica di cantonierelivello B2, all’inquadramento nel superiore livello B1 in base al CCNL per i lavoratori ANAS ed al conseguente trattamento economico proprio di tale livello, a partire dal 12.11.2007, con condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive maturate;
la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui possa ancora rilevare, ha premesso l’esame delle declaratorie contrattuali avuto riguardo sia all’inquadramento attribuito allo Iapadre, sia a quello superiore rivendicato, individuando, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, la differenza saliente tra la qualifica di ‘cantoniere’ e quella superiore di ‘operatore specializzato’ nello ‘nello svolgimento in via esclusiva o prevalente delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve, proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica B1’;
la Corte ha quindi condiviso col primo giudice l’assunto che dall’istruttoria testimoniale fosse emerso che il lavoratore istante ‘è stato sempre adibito alla conduzione di mezzi speciali, in particolare mezzi sgombraneve e spargisale nel periodo invernale e trattori, ruspe, escavatori e pale meccaniche nel periodo estivo, per la pulizia di cunette e dei fossi, rimozione massi, rami e tronchi, nonché (…) per lo sfalcio dell’erba’; e ciò con modalità ‘costante’ e ‘assolutamente prevalente’, ‘per periodi di g ran lunga superiori a tre mesi continuativi’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Azienda soccombente con due motivi; ha resistito l’intimato con controricorso contenente impugnazione incidentale condizionata affidata ad un motivo; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso dell’ANAS possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente;
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 -74 del CCNL ANAS 2002-2005, artt. 92-94 Ccnl Anas 2016 e degli artt. 1362 e 2697 cod. civ., in relazione al riconoscimento delle superiori mansioni rivendicate pur in assenza di prova dell ‘espletamento, da parte del signor COGNOME delle mansioni superiori di ‘Operatore specializzato’ in maniera piena ed autonoma, con il carattere di esclusività, prevalenza e continuità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3′;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 -74 Ccnl Anas 2002-2005, artt. 92 94 Ccnl Anas 2016, nonché dell’art. 2103 c.c., per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di prevalenza delle mansioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3’;
il ricorso principale non può trovare accoglimento; entrambi i motivi, nonostante siano formulati come denuncia di errori di diritto, non evidenziano affatto gli errores in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto, nella sostanza, contestano accertamenti fattuali avuto riguardo alla
continuità e prevalenza delle mansioni superiori in concreto espletate dallo COGNOME;
come noto il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. presuppone una ricognizione della fattispecie concreta incontestata, mentre nella specie chi ricorre critica proprio l’apprezzamento operato dai giudici cui è affidato il dominio del merito, con doglianze inammissibili, tanto più in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ che rende intangibile la ricostruzione dei fatti innanzi a questa Corte di legittimità (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022) ;
peraltro la sentenza impugnata è coerente con precedenti di legittimità che hanno ravvisato la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in controversia, individuandola in special modo nello svolgimento, ai fini del superiore inquadramento, delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve, proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica “B1”; mezzi speciali, questi, che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo all’inferiore posizione organizzativa ed economica “B2”, il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell’elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione “B1” (in tal senso: Cass. n. 23361 del 2013; Cass. nn. 5249, 5699, 5700, 15055 del 2015; Cass. nn. 14770 e 24573 del 2016; Cass. n.14576 del 2017);
pertanto, il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. NOME COGNOME che si è dichiarata antistataria;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 14 maggio 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME