Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15275 Anno 2024
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Civile Ord. Sez. L Num. 15275 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14374-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 4271/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 2789/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 21 novembre 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accoglieva la domanda proposta da NOME
R.G.N. 14374/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
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NOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente della predetta ASL con qualifica di assistente amministrativo di categoria C, posizione economica C3, al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla riconducibilità alla superiore categoria D delle mansioni svolte, a far data dal 17.1.2003, presso la direzione sanitaria del RAGIONE_SOCIALE Subiaco, quale titolare del servizio di coordinamento amministrativo del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché quale Responsabile di Cassa con compiti di direzione dell’attività di sportello, poteri di iniziativa e riporto al Direttore Sanitario;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato da parte dell’istante il possesso dei requisiti professionali propri della superiore qualifica D dati dal coordinamento e dal controllo di unità operative semplici, con autonomia e responsabilità per le attività di competenza, non vincolata da specifiche direttive metodologiche;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il NOME;
che entrambe le parti hanno poi depositato memorie.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 2103 c.c., 1, 13, 16 e dell’all. 1 di cui al CCNL per il comparto Sanità quadriennio 1998/2001, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della declaratoria relativa allo specifico profilo professionale di ‘collaboratore amministrativo’ e così l’omessa valutazione dei contenuti professionali propri della figura ulteriori rispetto a quelli indicati nella declaratoria generale;
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che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 c.p.c., la ASL RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente condotto la valutazione del materiale istruttorio con riferimento all’incongruo parametro normativo dato dalla declaratoria generale del livello D anziché sulla base della declaratoria dello specifico profilo professionale rivendicato dall’istante di ‘collaboratore amministrativo’;
che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione del difetto di un provvedimento formale legittimante l’affidamento dell’incarico, proveniente, viceversa, da un mero ordine di servizio del superiore gerarchico titolare dell’ufficio di adibizione dell’istante motivato dalla necessità di supplire al venir meno del precedente addetto;
che, venendo all’esame dei motivi di impugnazione, è a dirsi come i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelino inammissibili, risolvendosi la censura nell’opporre da parte dell’RAGIONE_SOCIALE la propria valutazione degli elementi di fatto acquisiti in giudizio a quella operata dalla Corte territoriale nel discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio;
che, di contro, infondato risulta il terzo motivo, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11842/2018), secondo cui ‘la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate’, ferma restando l’inconsistenza dell’ulteriore ragione di erroneità della pronunzia che emerge dal motivo in questione, data dall’aver il NOME svolto l’incarico per supplenza, atteso che l’uso da parte della RAGIONE_SOCIALE del termine ‘supplenza’ è chiaramente
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strumentale e dissimula, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, il reale subentro del NOME al precedente incaricato, avvenuto per indicazione, data con ordine di servizio, dal titolare dell’ufficio di adibizione; che il ricorso va, dunque, rigettato; che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nell’adunanza camerale del 18 aprile