Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7240 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7240 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7120-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 270/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Pubblico
impiego – Enti
locali –
Retribuzione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2026
CC
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 9/2022, pubblicata il 24 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Caltanissetta, ha dichiarato che NOME COGNOME ha svolto le funzioni di comandante del corpo di polizia municipale del Comune di San RAGIONE_SOCIALE, riconducibili alla categoria D3 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, nel periodo dal 4 luglio 2011 al 31 luglio 2015 e, per l’effetto ha condannato il Comune di San RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune di San RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria depositata il 27 febbraio 2026.
NOME COGNOME resiste con controricorso e, con memoria depositata il 4 marzo 2026, ha chiesto non tenersi conto della memoria illustrativa di parte ricorrente in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 380 -bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare e nell’esercizio dei poteri officiosi di verifica del rispetto dei termini a difesa e del contraddittorio, va osservato che la memoria illustrativa del Comune ricorrente, depositata il 27 febbraio 2026 in vista della camera di consiglio fissata per il 5 marzo 2026, come peraltro la memoria del controricorrente depositata il 4 marzo 2026, è senza il rispetto del termine di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c. Di esse non potrà pertanto tenersi conto.
Con il primo motivo di ricorso, articolato in due distinte doglianze, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 101 Cost., 1, 3, 4, 7, 11 della legge n. 65 del 1986, 1, 3, 4, 6, 9 della legge regionale siciliana n. 17 del 1990, riguardo alla impossibilità di ritenere esistente un corpo di polizia municipale in assenza dei presupposti normativi, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo appunto all’esistenza di un corpo di polizia municipale anziché di un semplice servizio.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Dietro lo schermo di una asserita violazione di legge, il Comune ricorrente mira in realtà a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto svolto dalla Corte territoriale e tratto dall’analisi degli elementi di valutazione a sua disposizione; in tal modo, trascura che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( ex variis , Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha tratto la convinzione circa l’esistenza di un corpo di polizia municipale presso il
Comune di San RAGIONE_SOCIALE da alcuni documenti provenienti dallo stesso ente ricorrente, in particolare una delibera del Consiglio comunale del 1987 che ha approvato il Regolamento comunale di RAGIONE_SOCIALE Urbana, lo stesso Regolamento, l’organigramma del Comune, i prospetti allegati ad alcune deliberazioni adottate dalla Giunta nel periodo di attività dell’COGNOME, il prospetto della dotazione organica. Da tali documenti emerge, secondo la sentenza impugnata, l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE di polizia municipale e di un suo Comandante, chiamati a esercitare il corrispondente servizio di RAGIONE_SOCIALE municipale.
Tale apprezzamento di fatto non può essere sindacato in sede di legittimità solo perché tali dati emergono da un Regolamento di RAGIONE_SOCIALE Urbana, ossia un regolamento che, secondo il ricorrente, era diretto a regolare un’attività diversa. La Corte territoriale non ha inteso affermare che i due regolamenti siano intercambiabili, ma ha semplicemente inferito dal Regolamento di RAGIONE_SOCIALE Urbana (e da altri documenti) l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al fatto che in realtà la menzione del RAGIONE_SOCIALE all’interno di tale regolamento sia da addebitare a un errore di battitura, si tratta anche in questo caso di circostanza che occorreva provare nel corso del giudizio di merito e che evidentemente la Corte territoriale non ha ritenuto adeguatamente dimostrata o che ha considerato superabile; irrilevante è poi che tale errore di battitura possa determinare una violazione della normativa statale e regionale, poiché è evidente che tale eventuale violazione, contenuta in un Regolamento di RAGIONE_SOCIALE Urbana approvato dal Comune RAGIONE_SOCIALE e dunque semmai addebitabile all’ente, non si trasforma
automaticamente in una violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
2.2. Neanche la seconda doglianza contenuta nel primo motivo è ammissibile, poiché parte ricorrente indica come fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’appello di Caltanissetta «quanto eccepito, contestato ed opposto da questa Amministrazione ricorrente».
L’inammissibilità discende dal fatto che l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato dall’ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che non può riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (v. per tutte Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025).
Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso articolato in due distinte doglianze, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché, in relazione all’art. 360, pr imo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 52, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, 116, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., in ordine allo svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente.
3.1. Quanto alla prima doglianza, il fatto decisivo per il giudizio che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare è costituito, secondo il ricorrente, dalle «prove esistenti depositate o articolate in sede di giudizio» (pag. 16, rigo 13, del
ricorso), in particolare la produzione documentale probatoria del Comune, dettagliatamente elencata alle pagine 17 e seguenti del ricorso (paragrafi II.I.II. e II.I.III.), nonché le prove testimoniali (v. paragrafo II.III.IV. alle pagine 28 e seguenti del ricorso).
La doglianza -che può essere esaminata seguendo lo stesso ordine espositivo del ricorrente -è in parte inammissibile, in parte infondata.
3.1.1. Per quanto attiene ai documenti addotti dal Comune (di cui si discorre nel par. II.I.II. del ricorso), essi sono stati ben esaminati dalla Corte territoriale, la quale tuttavia (pag. 13) li ha ritenuti non producenti e inidonei a contrastare le altre prove raccolte.
La sentenza impugnata ha infatti affermato che «li atti elencati alle pagine 3-7 della memoria di costituzione, in particolare quelli in cui si stabilisce e si conferma che la gestione del servizio di P.M. rientra nelle funzioni del segretario generale quale dirigente della ripartizione di inserimento del detto servizio, pongono in luce solo la possibilità di ingerenza di un dirigente amministrativo nelle attività della P.M., possibilità che, come sopra visto, è compatibile anche con l’istituzione di un RAGIONE_SOCIALE restandone esclusa solo per quelle di cui all’art. 9 L. 65 del 1986, ma non testimoniano affatto una concreta attività del Segretario Comunale nelle vesti di Comandante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Come si vede, nessun omesso esame dei documenti è addebitabile alla sentenza impugnata, il che rende sotto questo profilo infondata la doglianza.
3.1.2. Rispetto ai «quattro elementi che vorrebbero addursi come inammissibile tentativo di supportare l’errata ed infondata azione avversa» (cui è dedicato l’intero par. II.I.III. del ricorso), può invece osservarsi quanto segue.
Quanto al par. II.I.III.I. e alla «omessa considerazione di quanto oggettivamente ed ampiamente provato dal Comune e di ogni altra evidenza processuale», si tratta in realtà di considerazioni sulla natura degli atti amministrativi prodotti e sulla loro mancata impugnazione, che non evidenziano nessun omesso esame di fatti decisivi e che, come tali, non possono essere poste a base del mezzo utilizzato.
Quanto al par. II.I.III.II. («omessa dovuta considerazione dell’inesistenza di un regolamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»), si tratta di argomenti che, per ammissione dello stesso ricorrente, sono stati già spesi con il primo motivo e che non evidenziano fatti decisivi trascurati, con conseguente inammissibilità.
Nel par. II.I.III.III. del ricorso, il Comune lamenta la «violazione dei criteri di dovuto esame dei documenti depositati»: per ciò solo la doglianza è inammissibile, perché sottintende che i documenti siano stati esaminati, ma erroneamente valutati, il che costituisce un nuovo tentativo di spingere la Corte a un sindacato sugli apprezzamenti di fatto svolti dal giudice d’appello, che è ad essa precluso.
Nel par. II.I.III.IV., infine, il ricorrente si duole dello «omesso esame integrale del contenuto delle testimonianze», ma poi si dilunga in considerazioni sul rango della prova testimoniale, sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e sull’inatte ndibilità dei testi, senza mai individuare uno specifico
fatto storico che la Corte territoriale avrebbe mancato di esaminare. Del resto, il giudice d’appello si è soffermato ampiamente sulle dichiarazioni testimoniali e sulla loro idoneità probatoria, sicché deve ritenersi che, nel valorizzare alcune parti di esse a scapito di altre, abbia esercitato i suoi poteri di apprezzamento delle risultanze processuali, come tali insuscettibili di sindacato da parte della Corte di legittimità.
3.2. Passando all’esame della ulteriore doglianza contenuta nel secondo motivo, anch’essa deve essere disattesa.
Quanto alla asserita violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche a voler sorvolare sul fatto che il ricorrente, lamentando ripetutamente la mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori, anche qui tenta inammissibilmente di mettere in discussione l’esito dell’istruzione probatoria compiuta dal giudice d’appello, ci si può concentrare su quelli che appaiono effettivamente come errori di diritto segnalati dal motivo: ossia la violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 52, nella parte in cui imporrebbero un provvedimento di attribuzione delle mansioni superiori e nella parte in cui richiederebbero la prevalenza di tale attribuzione.
Tali errori non sono tuttavia riscontrabili nella sentenza impugnata.
3.2.1. Dal primo punto di vista, se il ricorrente intende denunciare l’assenza di un provvedimento formale di attribuzione delle mansioni superiori, può essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella
di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato dalla legittimità, né dall’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24266 del 29/11/2016, cui adde Sez. L, Ordinanza n. 14910 del 04/06/2025, nonché Sez. L, Ordinanza n. 2695 del 29/01/2024, sia pure quest’ultima in riferimento alle funzioni dirigenziali). Se invece il ricorrente intende sostenere che il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio, come in effetti questa Corte ha costantemente affermato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28451 del 07/11/2018, Sez. L, Ordinanza n. 14910 del 04/06/2025), è sufficiente osservare che la sentenza impugnata ha accertato proprio sulla base dell’organigramma comunale che la posizione organizzativa di comandante della RAGIONE_SOCIALE municipale, pur non avendo rango dirigenziale, esisteva ed era riportabile alla categoria (non dirigenziale) D3.
Deve dirsi dunque conforme a diritto il ragionamento della Corte d’appello di Caltanissetta, la quale ha dapprima rinvenuto la posizione organizzativa corrispondente ai compiti di comandante e poi ha accertato che gli stessi erano stati svolti dal controricorrente.
3.2.2. Ugualmente corretta si profila la sentenza impugnata rispetto al secondo aspetto denunciato dal ricorrente come violazione e/o falsa applicazione di legge, ossia la prevalenza dello svolgimento delle mansioni.
La Corte territoriale ha ben avuto presente tale aspetto del procedimento logico trifasico che è proprio del giudizio sullo svolgimento di mansioni superiori, avendo affermato che la prova testimoniale ha «dato ampia conferma, ed in relazione a tutto l’arc o temporale di riferimento, delle attività di direzione, organizzazione, coordinamento e rappresentanza, sia verso figure istituzionali sia nelle relazioni sindacali, svolte dall’RAGIONE_SOCIALE» (pag. 12).
Nessuna erronea interpretazione dell’art. 52 le è dunque addebitabile.
3.3. Residuano, rispetto alla seconda parte del secondo motivo, le asserite violazioni degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., che il ricorrente tende a unificare come «inammissibile manifesta inversione dell’onere della prova»
Sotto tale aspetto, il motivo è infondato, perché la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia in ipotesi ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (v. per tutte Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto provate le circostanze dedotte dal lavoratore e tanto è sufficiente a escludere la violazione della norma contenuta nell’art. 2697 c.c.
Lo stesso può dirsi per l’art. 116 c.p.c., che riguarda l’apprezzamento delle prove, non certo la distribuzione dell’onere della prova.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire il fatto, incontroverso tra le parti, che il lavoratore ha svolto le mansioni superiori dietro preventivo incarico e che le stesse gli sono state legittimamente conferite, riconosciute e pagate.
Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non dice quale sia il fatto storico da cui emergerebbe in modo incontrovertibile che le somme di denaro corrispondenti alle differenze retributive quantificate dalla sentenza impugnata erano state già versate dal Comune.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026. La Presidente NOME COGNOME