Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 205 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud. 15/11/2022 – CC
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rel. AVV_NOTAIO –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 4390/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in INDIRIZZO è domiciliata;
– controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma del 11.1.2022, depositato il 13.1.2022, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOMECOGNOME dipendente della già RAGIONE_SOCIALE e poi dell’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di quest’ultimo ente esponendo di avere sempre svolto mansioni di autista soccorritore, rientranti nell’Area B, posizione B1, mentre egli risultava inquadrato in Area A, posizione A2;
2 il credito è stato escluso dal passivo e, proposta opposizione ai sensi dell’art. 99 e 209, co. 2, l. fall., quest’ultima è stata rigettata dal Tribunale di Roma, che ha argomentato sulla base della pregressa sentenza del Tribunale di Milano la quale, nel riconoscere il diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione dello COGNOME al livello di formale inquadramento propria dei rapporti a termine pregressi tra le parti, e quindi al livello A2, aveva riconosciuto le differenze retributive eventualmente maturate in ragione di tale diritto;
secondo il Tribunale, tale pronuncia era preclusiva RAGIONE_SOCIALE domanda di qualifica superiore, anche sulla base del principio del c.d. dedotto e deducibile;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui la l.c.a. ha opposto difese con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
l’unico motivo di ricorso è formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 1, co. 519 e 558 L. 296/2006 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte
territoriale avrebbe errato nel desumere un effetto di giudicato dRAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata nella causa di stabilizzazione del lavoratore;
il motivo è fondato;
il precedente contenzioso tra il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE ha avuto ad oggetto il diritto dello COGNOME RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione con inquadramento ad un certo livello della classificazione riveniente dRAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva;
la presente controversia ha invece ad oggetto il diritto RAGIONE_SOCIALE percezione delle differenze retributive tra quel livello di formale inquadramento e quanto il ricorrente rivendica per avere svolto di fatto, nel tempo, mansioni riportabili a suo dire ad un livello superiore (area B, posizione B1);
come è noto, nell’ambito di applicazione del d. lgs. 165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunque la causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti (dati nel caso di specie dal regime della stabilizzazione su cui ha deciso la Corte d’Appello di Milano) per il riconoscimento di un dato inquadramento formale, non può interferire con la diversa causa con cui si assume che, al di là di quanto derivante dalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettino differenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di un livello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001;
i due diritti, quello all’inquadramento e quelle alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sono diversi e dunque è fuori luogo anche il richiamo al c.d. dedotto e deducibile, riguardante semmai le allegazioni destinate a supportare una medesima pretesa e non certo quanto riguarda un diverso diritto;
il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al medesimo Tribunale, affinché proceda al riesame di essa secondo quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma,