Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22959 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19696/2019 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1961/2018 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 27.12.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente -dipendente del Comune di Cosenza con inquadramento in categoria A, posizione economica A5 -ottenne dal Tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, sentenza di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla categoria B, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 10.357,85.
La Corte d’ Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Comune, rideterminò l’importo delle differenze retributive dovute al lavoratore in € 500,18 , in quanto ritenne corretto confrontare la retribuzione percepita con quella spettante a un lavoratore in posizione economica B1 e non in posizione economica B3, come statuito dal giudice di primo grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’ Appello di Palermo il lavoratore ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.
Il Comune di Cosenza si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – art. 13 e art. 3, comma 7, CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999)».
Non è più in discussione, nel presente processo, lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente, che è stato confermato dalla Corte d’Appello rigettando il primo
motivo di gravame del Comune di Cosenza, il quale non ha proposto ricorso per cassazione.
È in discussione il criterio di calcolo delle differenze retributive dovute al lavoratore, ma solo con riguardo al parametro con cui confrontare il reddito percepito, dovendosi scegliere tra il livello economico B1 (come statuito dalla Corte d’Appello) e il livello economico B3 (come statuito dal Tribunale in primo grado e qui riproposto dal ricorrente). È invece pacifico, perché coperto da giudicato in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del lavoratore, il dato relativo a ll’importo da sottrarre all’individuato parametro di riferimento , indicato dal Tribunale nella posizione economica A5, goduta dal lavoratore al tempo dello svolgimento delle mansioni superiori.
Il ricorrente invoca l’art. 13 , comma 1, del CCNL Regioni e Autonomie locali 31.3.1999, il quale così dispone: «Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3». In base a questa disposizione contrattuale il ricorrente sostiene che egli, avendo svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria B, avrebbe diritto ad utilizzare quale parametro di riferimento la posizione economica B3 e non quella iniziale di categoria (B1), come statuito dalla Corte d’Appello.
Il ricorso è inammissibile, perché il ricorrente non allega e non dimostra, né afferma, di avere allegato davanti ai giudici
del merito il presupposto di fatto necessario per l’applicazione della norma contrattuale di cui ipotizza la violazione.
L’art. 13, comma 1, del CCNL pone innanzitutto, per tutte e quattro le categorie (A, B, C e D), la regola base secondo cui «Il trattamento tabellare iniziale … corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria».
In secondo luogo, pone un’eccezione per le categorie B e D « di cui all’art. 3, comma 7 », per le quali «il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3».
Si tratta allora di stabilire quali sono le categorie B e D (e, per quanto qui interessa, la categoria B) «di cui all’art. 3, comma 7». Lo spiega chiaramente l’allegato A al medesimo CCNL, il quale, in calce alla esemplificazione dei profili della Categoria B, aggiunge la seguente precisazione: «Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3» (analoga disposizione è contenuta in calce alla esemplificazione dei profili della categoria D, con riferimento agli dipendenti già inquadrati nella VIII qualifica funzionale).
Le quattro categorie del nuovo sistema di classificazione hanno sostituito un maggior numero delle previgenti qualifiche funzionali. La disposizione dell’art. 3, comma 7 , rispetto alla regola base per la individuazione del trattamento economico da confrontare per determinare le differenze retributive spettanti al dipendente che abbia svolto mansioni superiori, pone un correttivo finalizzato a tenere conto che nelle due citate
categorie (B e D) si è concentrata una maggior varietà di profili precedentemente riferibili a diverse qualifiche funzionali. Così è stato stabilito che il «trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3» per quanto riguarda il personale già inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche funzionali V e VIII.
Ebbene, il ricorrente non fa alcun cenno al fatto che le mansioni superiori da lui espletate rientrassero nella V qualifica funzionale di cui al «DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90», né risulta avere prospettato tale circostanza nei due gradi di merito.
Ciò rende irrilevante la questione di diritto sollevata nel ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22.5.2024.