Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25627/2020 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZOINDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 420/2020 pubblicata in data 05/02/2020, n.r.g. 197/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME, dipendente di RAI spa dal 14/03/1997, inquadrata da gennaio 2001 come programmista regista di 3^ livello CCL di settore, adibita alla redazione del centro coordinamento informazioni sicurezza stradale -‘CCISS viaggiare informati’, deduceva che dal 17/04/2000 aveva
OGGETTO:
programmista regista -addetto al CCISS -mansioni di redattore -accertamento in concreto
sempre svolto mansioni tipicamente giornalistiche, proprie del redattore ordinario. Aggiungeva di essere giornalista professionista dal 30/09/2004.
Adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della natura giornalistica delle mansioni svolte dal 17/04/2000, la declaratoria del suo diritto ad essere inquadrata come redattore ordinario da tale data, la condanna di RAI spa al riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal CCNLG per il redattore ordinario e al pagamento delle relative differenze retributive.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande senza espletare attività istruttoria.
3.Con sentenza del 14/02/2011 la Corte d’Appello respingeva il gravame della Cortellessa, ritenendo dirimente il fatto che il CCNLG invocato non potesse essere applicato, qualora -come nella specie -l’attività della dipendente, sebbene iscritta all’albo dei giornalisti, ‘ venga svolta al di fuori dell’organizzazione dei servizi giornalistici dell’ente e il prodotto dell’attività stessa non sia stato posto in essere con il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi ‘.
4.- Con sentenza n. 830/2016 questa Corte di legittimità accoglieva il ricorso proposto dalla Cortellessa, cassava la sentenza impugnata e rinviava ai giudici d’appello per un adeguato accertamento circa la sussistenza dei requisiti di elaborazione autonoma delle notizie, con valutazione della loro rilevanza in relazione ai destinatari e con la predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un apporto soggettivo e creativo, restando irrilevante sia l’inserimento dell’attività giornalistica radiotelevisiva nell’ambito dei radiogiornali o telegiornali oppure nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa attività anche in programmi di intrattenimento o di svago purché con contenuto propriamente info rmativo, sia la struttura aziendale dell’ente presso cui viene prestata l’attività giornalistica, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo delle mansioni svolte.
5.- Assunte le prove testimoniali ammesse, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in sede di rinvio, rigettava le domande della lavoratrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, la raccolta delle notizie non è sufficiente ad integrare attività giornalistica, poiché vi deve essere un apporto creativo, che va inteso nel senso di un’intermediazione critica fra il fatto e i destinatari; alla raccolta della notizia deve fare seguito l’attività tipicamente intellettuale dell’elaborazione della notizia; inoltre l’attività deve essere rivolta all’informazione critica non di qualsiasi fatto, bensì di fatti di attualità;
tali fatti di attualità devono essere diversi dalla mera illustrazione di argomenti generali attinenti alla sicurezza del traffico, come si argomenta da Cass. n. 23625/2010;
sulla base del quadro normativo di cui al d.l. n. 465/1988, è stato istituito presso il Ministero dei lavori pubblici dell’epoca un centro di coordinamento delle attività relative alla raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità e alla distribuzione e alla trasmissione delle notizie utili, nonché all’elaborazione e alla realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale;
a tal fine il centro di coordinamento è stato autorizzato a stipulare apposite convenzioni con vari enti, fra cui la RAGIONE_SOCIALE;
tali convenzioni obbligavano la RAGIONE_SOCIALE ad attenersi ai criteri generali definiti dal CCISS, restando esclusa la responsabilità della Rai in ordine al contenuto delle notizie diffuse;
occorre allora verificare se gli obblighi assunti dalla RAI siano compatibili con prestazioni di natura giornalistica, ovvero se residuino margini di autonomia indispensabili per configurare la prestazione di natura giornalistica;
i contraenti individuali hanno previsto in contratto prestazioni non giornalistiche;
dall’istruttoria espletata (deposizioni dei testimoni COGNOME Giorgio, COGNOME NOME e COGNOME NOME) non è emerso ‘ lo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità giornalistiche ‘;
l’attività della lavoratrice consisteva nel fornire le notizie di infomobilità in diretta che pervenivano al CCISS o che erano da questo acquisite, nel partecipare ai collegamenti , nel prendere parte ad approfondimenti, nello svolgere attività preparatorie, fermo restando che le notizie fornite risultavano precedentemente ‘validate’;
in ogni caso, come da ritenuto da questa Corte, la convenzione fra RAGIONE_SOCIALE e il Ministero dei lavori pubblici impone alla prima di attenersi, nella diffusione dell’informazione, ai criteri definiti dal CCISS, senza interferire nella raccolta e nella verifica della notizia e stabilisce che alla RAI non compete alcuna responsabilità in ordine al contenuto delle notizie fornite dagli enti e dagli organismi facenti parte della ‘centrale operativa’;
trattasi di limiti che vanno tenuti nel debito conto, poiché certamente incidono sull’autonomia della ricorrente nella propria attività di diffusione delle notizie, che dovevano essere date in modo ‘secco’, senza alcuna possibilità di commento, e gli approfondimenti ed i collegamenti erano di scarsa frequenza e duravano pochi minuti, tali da essere solo complementari e di corredo al compito principale;
quest’ultimo era quindi quello di raccogliere e diffondere notizie riguardanti la viabilità e la sicurezza stradale, senza alcun’attività di rielaborazione di intensità tale da assumere i connotati dell’attività giornalistica;
quindi mancano sia la predisposizione di un messaggio comunicativo connotato da un apporto soggettivo e creativo, sia un’attività volta all’informazione critica di fatti di attualità, trattandosi invece di mera comunicazione di segnalazioni e di sintetica illustrazione di argomenti generali attinenti alla sicurezza del traffico;
non risultano congruamente dimostrati un contributo significativo in termini di proposte e di spunti in relazione agli approfondimenti e un sufficiente grado di autonomia organizzativa nei collegamenti, nel preparare il testo del programma sotto forma di intervista e nel concordare eventuali domande;
il non essersi la COGNOME limitata alla mera lettura dei notiziari informativi sul traffico e delle segnalazioni provenienti dagli enti
preposti non comporta la natura giornalistica dell’attività da lei svolta, poiché manca quel particolare contributo in termini di raccolta della notizia, valutazione della sua rilevanza, preparazione del messaggio mediandolo attraverso la propria interpretazione del fatto che si intende comunicare;
le prestazioni della ricorrente rientrano dunque in quelle di programmista regista, che attengono pur sempre all’ideazione, impostazione e preparazione di programmi radiofonici, alla redazione di testi e scalette, alla cura o alla realizzazione di programmi, all’effettuazione di prestazioni al microfono per inchieste o dibattiti.
6.- Avverso tale sentenza COGNOME Marina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
7.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché 118 disp.att.c.p.c. ed infine ‘omessa motivazione’ per avere la Corte territoriale ritenuto che la partecipazione a collegamenti ed approfondimenti, ancorché di natura giornalistica, fossero attività solo ‘complementari e di corredo’ al compito principale di raccogliere e diffondere notizie riguardanti la viabilità e la sicurezza stradale.
Il motivo è infondato.
Oltre a richiamare un proprio precedente, la Corte territoriale ha ritenuto che la partecipazione a collegamenti e ad approfondimenti nella materia della viabilità e della sicurezza stradale, dall’istruttoria risultate per durata e frequenza assai limitate, fossero prestazioni solo ‘complementari e di corredo’ al compito principale. Dunque la motivazione sussiste ed è idonea ad integrare il ‘minimo costituzionale’ (Cass. sez. un. n. 8053/2014).
Per il resto il motivo è inammissibile, perché volto a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle deposizioni testimoniali, interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito.
Non sussiste il travisamento della prova, pure denunciato dalla ricorrente, nei limiti in cui è ammesso come vizio censurabile e sindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. un. n. 5792/2024). Infatti, ciò di cui la ricorrente si duole non è un ‘errore di percezione’, bensì un ‘errore di valutazione’. Ad esempio alle pagg. 13-14 la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia attribuito un improprio ed eccessivo significato all’avverbio ‘quando’ utilizzato dal teste COGNOME (‘ quando vi erano eventi di grande importanza si facevano gli approfondimenti ‘), così come abbia trascurato sia che la teste COGNOME aveva riferito di cinque collegamenti al giorno e uno a settimana su Uno Mattina, sia che il teste COGNOME aveva riferito che vi erano appuntamenti fissi per gli approfondimenti ed i collegamenti.
Trattasi di un ‘errore di valutazione’, poiché la Corte territoriale ha evidentemente attribuito maggior peso a quegli ulteriori passi delle deposizioni testimoniali, nei quali si riferiva che gli appuntamenti fissi duravano pochissimi minuti, circa 60 o 90 secondi (teste COGNOME), oppure che gli approfondimenti erano soltanto ‘eventuali’ (teste COGNOME).
Si è al cospetto, dunque, del libero e prudente apprezzamento degli elementi di prova, governato dalla discrezionalità valutativa del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità , con l’unica eccezione del ‘travisamento della prova’ – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. sez. un. n. 5792/2024) -nella specie insussistente.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 34 L. n. 69/1963, 1, 6 e 11 CNLG, 415 e 416 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ‘non congruamente dimostrato’ un contributo significativo in termini di proposte e di spunti in relazione agli approfondimenti.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto della ricorrente, i giudici di rinvio non hanno affatto preteso la prova di un’attività propositiva della dipendente come se fosse dirimente, avendo fatto invece riferimento anche ad altri concorrenti profili: più generali poteri di iniziativa (‘spunti’) relativi agli approfondimenti
ed un sufficiente grado di autonomia organizzativa nei collegamenti e nella preparazione del testo del programma. Trattasi di profili che rispondono ai criteri dettati dalle fonti normative invocate per l’individuazione della natura giornalistica delle man sioni svolte, secondo l’interpretazione datane da plurimi precedenti di questa Corte di legittimità già ricordati nella pronunzia rescindente.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 34 L. n. 69/1963, 1, 6 e 11 CNLG, 115, 415, 416 e 421 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ‘non congruamente dimostrato’ un sufficiente grado di autonomia organizzativa nei collegamenti, nel preparare il testo del programma sotto forma di intervista e nel concordare eventuali domande. In particolare deduce che ‘il tema dell’autonomia … esulava pertanto dal perimetro istrutto rio’ (v. ricorso per cassazione, p. 19).
Il motivo è infondato.
In considerazione dei criteri dettati da questa Corte nella pronunzia rescindente ai fini dell’individuazione della natura giornalistica delle mansioni svolte, il profilo dell’autonomia nell’elaborazione delle notizie, nei collegamenti etc. non era affatto estraneo al ‘perimetro istruttorio’, rappresentando anzi uno dei fatti costitutivi del diritto vantato, con il conseguente onere probatorio in capo alla Cortellessa proprio ai sensi dell’art. 2697 c.c. , ritenuto inadempiuto dai Giudici d’appello.
Per il resto la censura è inammissibile, perché volta a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle deposizioni testimoniali, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ossia che ella si occupava della redazione quotidiana di articoli e pezzi per il sito internet del CCISS regolarmente pubblicati a sua firma, fatto di cui i giudici di rinvio hanno completamente omesso l’esame e la valutazione.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. A tal fine la ricorrente avrebbe dovuto non solo precisare e riportare, sia pure in modo sintetico e ‘per estratto’, le parti del ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado in cui quel fatto era stato dedotto -onere nella specie adempiuto (v. ricorso per cassazione, pp. 21-23) -ma anche precisare in quale parte del ricorso d’appello originario avesse riproposto quel fatto e, soprattutto, in quale parte del ricorso di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio avesse riproposto quel medesimo fatto ritenuto ‘decisivo’, onere questo certamente necessario in considerazione del silenzio sul punto dei giudici di rinvio. Tale ultimo onere è invece rimasto inadempiuto.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’allegato B figure professionali ‘programmista regista’ CCNL per dipendenti di RAI del 1990, nonché dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le prestazioni da lei svolte rientrassero nelle mansioni proprie del programmista regista.
Il motivo è inammissibile per difetto di decisività: quand’anche fosse dimostrato l’errore ermeneutico addebitato ai giudici di rinvio, comunque resterebbero indimostrati i fatti costitutivi del diritto vantato dalla ricorrente, sicché difetta l’interesse a ricorrere avverso quel passo della sentenza impugnata.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data