Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23724/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA di GROSSETO, PREFETTO della PROVINCIA di GROSSETO
– intimati – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di AVV_NOTAIO n. 2817/2019 depositata il 10/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza del 10 luglio 2020, comunicata il successivo 24 luglio 2020, il Giudice di pace di AVV_NOTAIO, dopo aver dato atto della mancata comparizione delle parti all’udienza svoltasi innanzi a lui ed invocando l’art. 181 cod. proc. civ., ha disposto la cancellazione dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio di opposizione promosso da COGNOME
di espulsione
Ud.13/10/2023 CC
NOME, ex art. 18 d. lgs. 150/2011, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso, nei suoi confronti, dal AVV_NOTAIO di quella stessa città.
Avverso questo provvedimento il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, rivolto contro il Ministero dell’Interno, il AVV_NOTAIO della Provincia di AVV_NOTAIO e la Questura di AVV_NOTAIO.
Questa Corte, con ordinanza n. 12016/2023, ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso come avvenuta nei confronti del AVV_NOTAIO e ne ha ordinato la rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., a quest’ultimo personalmente e presso il suo ufficio, con assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per il corrispondente adempimento e rinviando il procedimento a nuovo ruolo.
Parte ricorrente ha tempestivamente provveduto a rinnovare la notifica al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nelle forme indicate e nel termine assegnato.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Considerato che:
L’unico formulato motivo, rubricato « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge », si duole del fatto che il Giudice di pace abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, contestualmente dichiarando estinto il giudizio, per non essere le parti comparse all’udienza, innanzi a lui, del 10 luglio 2020.
Il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto decidere comunque il merito dell’opposizione proposta, come stabilito dalla riportata giurisprudenza di legittimità.
4. Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle
modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (cfr., per tutte, Cass. 6061/2019).
I medesimi principi devono trovare applicazione (seguendo quanto stabilito da questa Corte per l’opposizione al decreto di espulsione di straniero proposta nelle forme di cui all’art. 13, comma 8, d. lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla legge n. 189/2002; v. Cass. 27392/2006) anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato ora, quanto al rito, dall’art. 18 d. lgs. 150/2011 (cfr. Cass. 27531/2020, Cass. 18190/2020).
Non vale ad addivenire a una diversa conclusione il fatto che tale norma, al suo primo comma, faccia rinvio per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702bis e ss. cod. proc. civ., essendo stato espressamente precisato che un simile rinvio vale ‘ ove non diversamente disposto dal presente articolo ‘.
Ora, il rito semplificato disciplinato dall’art. 18 d. lgs. 150/2011 si caratterizza per una particolare celerità e semplicità di forme e, una volta instaurato (di regola, per impulso di parte), è dominato nel suo svolgimento dall’impulso officioso; deve quindi escludersi che il giudice di merito possa, sic et simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso, sanzionare la mancata presenza della parte opponente all’udienza fissata o attribuire alla sua mancata comparizione la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa.
Peraltro, se, come detto, deve escludersi la possibilità di un provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale per la
mancata comparizione della parte in sede di cognizione rispetto a una domanda di asilo, a maggior ragione una simile eventualità deve essere esclusa nel caso in cui la mancata comparizione dell’opponente si verifichi nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, che incide sul diritto di libertà della persona (Cass. 10788/2003).
Occorre, pertanto, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell’impugnativa proposta.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al giudice di pace, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di AVV_NOTAIO in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 13 ottobre 2023.