SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 473 2025 – N. R.G. 00000363 2023 DEPOSITO MINUTA 20 11 2025 PUBBLICAZIONE 20 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr. NOME COGNOME Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all’esito dell o scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 3.11.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
TRA
rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO e presso il cui studio elettivamente domicilia in INDIRIZZO
– appellante –
E
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO TERESA e dom.to INDIRIZZO C/O AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 2188/2022 pubblicata in data 20.12.2022
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2022 il sig. , premesso:
di aver lavorato dal 1973 al 2020 con mansioni di operaio edile, occupandosi prevalentemente di lavori di ricostruzione di immobili, consistenti in demolizione e costruzione di travi e pilastri in cemento armato, di pareti e tramezzi, applicazione di bozza ed intonaco, ecc., nonché con mansioni di piastrellista e dunque addetto altresì alla movimentazione manuale, quotidiana e sistematica di carichi, posture incongrue, appoggio prolungato sulle ginocchia, sovraccarico biomeccanico agli arti inferiori, movimenti ripetuti di estensione o flessione degli stessi, microtraumi ripetuti;
che a causa del prolungato svolgimento di tali mansioni particolarmente usuranti, ha sviluppato numerose patologie invalidanti, quali meniscopatia degenerativa, tendinosi dell’inserzione del tendine del quadricipite, dismoigenità dei menischi, stria del corno posteriore, versamento articolare, gonartrosi con osteofitosi ginocchio dx e sx;
che, in data 20/04/2022, il ricorrente inviava all’ domanda per il riconoscimento della malattia professionale – rigettata, anche in sede di opposizione, per difetto del nesso di causalità;
ha convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale di Salerno -Sezione Lavoro – per sentir riconoscere la malattia professionale e condannare l’istituto al pagamento dell’indennità e/o della rendita richiesta, oltre che di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito che ha resistito al ricorso concludendo per il rigetto, evidenziando la mancanza di prova, offerta dal ricorrente, utile a dimostrare il nesso di causalità tra le patologie e le mansioni espletate.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso argomentando sulla insufficienza delle prove offerte da parte ricorrente sia relativamente alle mansioni, sia al nesso di causalità trattandosi di malattia non tabellata.
Propone ora ricorso in appello contestando le conclusioni del giudice dei prime cure. Si costituisce in giudizio l’ chiedendo il rigetto del gravame e l’integrale conferma della sentenza impugnata.
I motivi di gravame si possono sintetizzare in due punti: l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere la malattia non tabellata e la mancata ammissione dei mezzi di prova e della CTU. Tali motivi di gravame sono strettamente interconnessi e vanno trattati unitariamente.
Il ricorrente si duole del rigetto della domanda in quanto la malattia, a suo dire, sarebbe tabellata e, pertanto, vi sarebbe una inversione dell’onere della prova a proprio vantaggio: sarebbe stato onere dell’ dimostrare l’insussistenza del nesso di causalità tra le mansioni espletate e la patologia sofferta.
Tali conclusioni sono prive di pregio. Per ritenere la malattia tabellata, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato ‘lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue’.
L’inserimento nelle tabelle della patologia, di cui l’appellante è affetto, ha il solo effetto di esonerarlo dall’onere della prova del nesso di causalità ossia che la malattia sia derivata dall’ambiente lavorativo, ma non esclude l’onere in capo allo stes so di dimostrare di aver svolto lavorazioni cui la malattia è espressamente correlata.
Tale prova non è stata articolata, pertanto il giudice correttamente ha concluso per l’insufficienza della prova e per l’esclusione della sussistenza di malattia tabellata. Invero, nel ricorso introduttivo di lite, laddove il ha chiesto l’ammiss ione dei mezzi istruttori, ha
limitato l’istanza ai punti 1,2, e 3 della parte narrativa del ricorso di seguito riportati – indicandoli quali capitoli di prova:
Che il sig. ha lavorato dal 1973 al 2020 svolgendo mansioni di operaio edile, muratore e piastrellista. In dettaglio, dal 01/03/1973 al 31/07/1979 alle dipendenze della ditta con sede in Montecorvino Rovella; dal 01/09/1979 al 31/12/1985 alle dipendenze della ditta con sede in Montecorvino Rovella; dal 01/01/1986 al 14/09/1990 alle dipendenze della ditta RAGIONE_SOCIALE, con sede in Montecorvino Rovella; dal 01/10/1990 al 30/06/2020 quale titolare dell’omonima ditta, sempre con mansioni di operaio edile;
Che, il ricorrente, come detto, nel corso della propria attività lavorativa ha svolto le mansioni di operaio edile, occupandosi prevalentemente di lavori di ricostruzione di immobili, consistenti in demolizione e costruzione di travi e pilastri in cemento armato, di pareti e tramezzi, applicazione di bozza ed intonaco, ecc., nonché le mansioni di piastrellista e dunque addetto altresì alla movimentazione manuale, quotidiana e sistematica di carichi, posture incongrue, appoggio prolungato sulle ginocchia, sovraccarico biomeccanico agli arti inferiori, movimenti ripetuti di estensione o flessione degli stessi, microtraumi ripetuti;
Che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16 circa, sia quando lavorava alle dipendenze, sia quanto ha agito in qualità di titolare di impresa edile. L’impresa edile di cui è stato titolare era a conduzione
familiare, richiedendo quindi il suo lavoro personale unitamente a quello dei suoi familiari che facevano parte dell’impresa in questione.
Ebbene, è evidente che nulla viene articolato relativamente alle mansioni svolte, ai movimenti effettuati e alle posture assunte in concreto e che, come evidenziato dal giudice di prime cure, le circostanze di cui ai capitoli nn. 1) e 3) sono del tutto irrilevanti o comunque pacifiche; mentre il capitolo n. 2) è inammissibile perché valutativo o comunque generico, nella misura in cui si pretende di chiedere ad un teste se la movimentazione manuale fosse ‘sistematica’ , se le posture fossero ‘incongrue’ , se l ‘appoggio sulle ginocchia fosse ‘prolungato’ , se vi fosse ‘sovraccarico biodinamico’ o ‘microtraumi’ etc.
Pertanto, il giudice ha correttamente rigettato l’istanza istruttoria perché la prova come articolata non avrebbe potuto offrire nulla di utile alla domanda. Inoltre, la mancanza di prova delle mansioni ha reso anche la consulenza inutile ai fini decisionali, in quanto del tutto esplorativa e diretta a sopperire alle irrimediabili carenze probatorie della parte onerata, in relazione sia alle lavorazioni espletate, sia al nesso di causalità con la patologia sviluppata.
Ne consegue il rigetto dell’appello.
Spese non ripetibili alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello proposto in data 16/06/2023
da avverso la sentenza 2188/2022, emessa in data 20/12/2022 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede: a) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado;
dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
Salerno, 03/11/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dr. NOME COGNOME.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME