SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 703 2025 – N. R.G. 00002473 2024 DEPOSITO MINUTA 16 09 2025 PUBBLICAZIONE 16 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dr.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa 2473/2024 RG promossa con ricorso
da
rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da mandato allegato al ricorso
– ricorrente –
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura generale alle liti in atti
– resistente –
OGGETTO: malattia professionale – autista Actv.
FATTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 il ricorrente ha agito nei confronti dell’ lamentando il mancato riconoscimento dell’origine lavorativa di ‘ spondilodiscopatia multipla del tratto lombare con sofferenze radicolari L4-L5 lieve cronica’ con invalidita stimata nel 6 % o in misura maggiore derivata dall’ esposizione a vibrazioni e microtraumi nello svolgimento per molti anni di attivita lavorativa per così dal
2002 al 2007, e prima nel corso del 1979, delle mansioni sia quale marinaio presso il settore navigazione sia come autista conducente di autobus, quanto a queste ultime in particolare nel 2006 e nel 2007 da giugno ad ottobre di ciascun anno come autista assegnato alla linea del Lido e dal 2008 stabilmente al servizio di trasporto via terra.
Censura come ingiustificato il diniego rivendicata la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale contratta a causa e in occasione di lavoro, con postumi di invalidita permanente in grado superiore al minimo indennizzabile e con diritto all’erogazione delle relative prestazioni economiche previste dal T.U n. 1124/1965.
Si e costituito l’ contestando la pretesa, rilevando in particolare l’ estraneita della patologia alle malattie professionali tabellate, con conseguente onere per il lavoratore di dimostrarne la natura tecnopatica e la relativa incidenza; chiedendo dunque il rigetto del ricorso.
La causa e stata istruita attraverso l’acquisizione della documentazione offerta dalle parti e c.t.u. medico legale.
Sono state depositate note finali autorizzate
In data odierna la causa e stata trattenuta in decisione all’ esito di udienza da remoto mediante videochiamata teams
MOTIVI
La pretesa azionata va accolta.
Le risultanze istruttorie ne confermano, infatti, la fondatezza: così , da un lato, la documentazione versata in atti, dall’ altro le valutazioni medico legali espresse dal CTU dott , che depongono per l’origine professionale della malattia denunciata in termini di sostanziale certezza.
Lo svolgimento da parte del ricorrente di attivita lavorativa di conducente di autobus alle dipendenze di come prospettate in ricorso ( = nel 1979 e nel 2006 e 2007 da giugno ad ottobre di ciascun anno assegnato alla linea del Lido e dal 2008 stabilmente al servizio di trasporto via terra) e documentale e in se non contestato.
La ctu comprova, d’ altro canto, l’esposizione al rischio denunziato sia per quanto attiene le vibrazioni sia per quanto attiene il sovraccarico meccanico del rachide.
Il ctu dr nel suo elaborato precisa che il ricorso alla piu utilizzata criteriologia medicolegale in tema di nesso di causa consente di affermare l’esistenza di un rapporto causale tra le patologie discali rilevate e l’attivita professionale svolta dal nel corso della sua carriera lavorativa alle dipendenze di .
Quanto all’ invalidita causata dalle menomazioni rilevate il medesimo ctu osserva che il quadro clinico dell’interessato, dato il lasso di tempo intercorso tra il momento del rilievo effettuato e i primi elementi documentali, deve essere considerato di tipo menomativo e i postumi attualmente evidenziabili consistono in spinalgia pressoria sulle apofisi delle vertebre lombari medio-alte, in modesta contrattura dei muscoli paravertebrali lombari, in limitazione dei movimenti della cerniera dorsolombare sui diversi piani, in dolenzia alla pressione lungo il decorso del nervo sciatico di destra, in positivita del test di Lasegue bilateralmente.
Quest’ultimo indice conferma una sofferenza neurologica agli arti inferiori gia evidenziata mediante EMG laddove le tabelle alla voce 213 prevedono ‘ ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti fino a 12%’.
Considerando la duplicita dell’ernia discale, l’esistenza di duplici bulging e di una sofferenza neurologica evidenziata strumentalmente il danno biologico permanente in ambito e stimato dal ctu nel 12%.
Le argomentazioni a supporto di tale stima, così come quelle relativa all’ an debeatur, sono puntuali e convincenti e la relativa valenza non e in concreto scalfita da precedenti di segno opposto invocati dall’ quanto all’ esito della causa RG 2243/2019 fondandosi su valutazione del ctu pressoche isolata, ed infatti la relativa sentenza n 402/2021 est e stata dalla Corte d’ Appello recentemente riformata (vd sentenza n. 521/2025 allegata alle note finali attoree), e quanto alla sentenza della Corte d’ Appello di Trieste riguardando situazione in fatto diversa, sia quanto all’ azienda di trasporto, e dunque ai mezzi usati, sia quanto alla viabilita .
Recepite le risultanze della ctu dott frutto di indagine puntuale e rigorosa e in linea con numerose valutazioni conformi da parte di plurimi altri ctu in cause analoghe, il ricorso va dunque integralmente accolto.
La ctu e in particolare idonea a comprovare il nesso per sussistenza, in relazione alle mansioni svolte, di un significativo rischio potenziale di esposizione a vibrazioni meccaniche al corpo intero, tenuto conto che, pur essendosi in presenza di patologia comune multifattoriale frequente nella popolazione nel suo complesso, e ancor piu’
progressivamente con l’aumentare dell’eta , la letteratura scientifica e , tuttavia, concorde nell’evidenziare come le vibrazioni meccaniche al corpo intero siano causa efficiente per patologie del rachide, e tra le attivita lavorative a rischio la guida di autobus sia storicamente identificata come idonea a determinare la patologia.
Numerosi studi epidemiologici, anche datati, evidenziano infatti una significativa esposizione a vibrazioni negli autisti di autobus e una maggiore occorrenza di lombalgie ed alterazione degenerative della colonna fino alle ernie discali in conducenti di autobus rispetto a soggetti di controllo non esposti a vibrazioni.
Il ricorso va dunque accolto individuata la misura dell’ invalidita in ambito sulla base della ctu, nel 12% , entita ricompresa nel petitum ( vd … stimata nella misura del 6% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge’)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
contrariis reiectis , definitivamente decidendo, così provvede:
accerta che il ricorrente e affetto da malattia professionale (= ernia discale L2-L3 e L5-S1 e Bulging L3-L4 ed L4-L5) con postumi invalidanti permanenti in misura pari al 12% e condanna, per l’ effetto, l’ a corrispondere la relativa prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre ad interessi di legge sui ratei gia maturati dal dovuto al saldo;
condanna l’ medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto degli accessori di legge, in € 1.800,00 + euro 400 per spese di ctp con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME pone le spese di c.t.u. per intero in via definitiva a carico del medesimo
Così deciso in Venezia, 16.9.2025
Il Giudice
dott. ssa NOME COGNOME