SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 4044 2026 – N. R.G. 00031914 2025 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro ❖➢
in persona del giudice, AVV_NOTAIO all’esito dell’udienza del 2 aprile 2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo RAGIONE_SOCIALE Affari Contenziosi dell’anno 2025 , vertente
T R A
n. a Parigi il DATA_NASCITA , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
CONVENUTA
OGGETTO: pubblico impiego -altre ipotesi -retribuzione individuale di anzianità
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
AVV_NOTAIO, per il ricorrente: ‘ A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale dipendente del comparto che alla data del
31.12.1992 o successiva che verrà ritenuta di diritto aveva raggiunto n. 5 anni di servizio, ad essere destinatario RAGIONE_SOCIALE maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 9 del D.P.R. 1990 in relazione alla qualifica funzionale di riferimento. B) Per l’effetto condannare l’Amministrazione resistente a provvedere in tal senso all’erogazione del beneficio economico de quo a decorrere dalla data del 31.12.1992 o successiva che verrà ritenuta di giustizia sino all’attualità, corrispondendo le somme dovute a titolo di R.I.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti RAGIONE_SOCIALE decisione; C) Per l’effetto ordinare all’Amministrazione di integrare la scheda economica riguardante il ricorrente inserendo la voce relativa alla Retribuzione Individuale di Anzianità, con efficacia giuridica ed economica a decorrere dalla data di maturazione del diritto che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ‘.
AVV_NOTAIO, per il convenuto: ‘ I) respingere la domanda, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; II) con vittoria di spese e compenso del giudizio ‘ .
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 17 settembre 2025, , dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dal 16 marzo 1986, ha esposto che l’art. 9 del DPR 17/1/1990, n. 44, con cui è stato recepito l’accordo sindacale concernente il personale dei Ministeri, ha introdotto il beneficio economico RAGIONE_SOCIALE maggiorazione RAGIONE_SOCIALE Retribuzione individuale di Anzianità (c.d. R.I.A.), attribuendo a coloro che avessero raggiunto, alla data del 1° gennaio 1990 o nel corso di vigenza contrattuale, anzianità di effettivo servizio di almeno cinque anni, una determinata maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di anzianità nonché una somma pari al doppio o al quadruplo in caso di raggiungimento di anzianità rispettivamente di dieci e di venti anni; che tale maggiorazione ha ap-
punto natura retributiva ed è dovuta senza limiti di tempo, con effetto anche sulla tredicesima e sul trattamento di fine rapporto; che l’art. 7 del D.L. n. 384/1992 ha prorogato fino al 31 dicembre 1993 la disciplina del DPR n. 44/1990 originariamente limitata al 31 dicembre 1990; che , conseguentemente, anche la disciplina sulla retribuzione individuale di anzianità, come appunto ritenuto dalla giurisprudenza, doveva intendersi estesa fino alla data del 31 dicembre 1993, con attribuzione delle maggiorazioni a coloro che avessero maturato le previste anzianità entro la data del 31 dicembre 1993; che l’art. 51, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 23.12.2000, n. 388, dichiaratamente di interpretazione autentica, ha stabilito che, invece, doveva ritenersi ferma la data del 31 dicembre 1990 ai soli fini del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE anzianità utile ai fini RAGIONE_SOCIALE maggiorazione; che , proposta azione da numerosi lavoratori, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 51, comma 3, L. n. 388/2000 e la Corte Costituzionale, con sentenza 11.01.2024, n. 4, ha accolto l’eccezione negando che la disposizione impugnata avesse natura interpretativa trattandosi bensì di norma innovativa con efficacia retroattiva, e rilevando violazione dei principi costituzionali in tema di riparto di poteri tra la funzione legislativa e quella giurisdizionale; e che , pertanto, essendo stata dichiarata incostituzionale la disposizione che impediva di dare rilievo alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992 (secondo quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto, stante la disposizione dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 384/1992 che ha sancito, per il solo anno 1993, il blocco di tutte le progressioni retributive automatiche), sono dovute le conseguenti differenze retributive.
Ritenendo appunto di aver maturato anzianità di servizio di cinque anni utile ai fini dell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE detta maggiorazione entro il 31 dicembre 1992, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La RAGIONE_SOCIALE, costituitasi il 4 dicembre 2025, ha preliminarmente eccepito la prescrizione di ogni diritto per intervenuto de-
corso del relativo termine quinquennale o, in subordine, decennale, evidenziando che non consta la produzione di alcun atto di diffida e messa in mora. Ha poi dedotto che, quanto agli effetti RAGIONE_SOCIALE declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 RAGIONE_SOCIALE Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale comportano la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norma dichiarata illegittima solo per i rapporti futuri poiché le pronunce di illegittimità costituzionale non retroagiscono fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti.
In fatto, il convenuto ha affermato che il ricorrente è stato assunto a decorrere dal 14 marzo 1986 nella qualifica di Segretario in prova (VI qualifica funzionale) nel ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che, successivamente, è transitato nei ruoli del personale non dirigenziale RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE legge n. 400 del 1988; che, quanto alla RIA, con DPCM del 31 gennaio 1991 il è stato inquadrato nella VII qualifica funzionale di collaboratore amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 312/1980 e con decreto del 27 giugno 1991 gli è stato attribuito il trattamento economico comprensivo di una RIA pari a Lire 544.000 (euro 280,96) di cui Lire 160.000 (euro 82,63) quale RIA iniziale, e Lire 384.000 (euro 198,31) quale incremento di cui all’art. 9, comma 1, del DPR 44/1990; che con successivo decreto del 1°agosto 2005, a seguito di accordo conciliativo, al ricorrente, inquadrato ai soli fini giuridici nella VIII qualifica funzionale con decorrenza 27 settembre 1988 e nella IX qualifica funzionale al 31 dicembre 1990, è stato rideterminato l’importo RAGIONE_SOCIALE RIA (i cui effetti economici decorrono dal 4 febbraio 2003) spettante per un totale pari ad euro 472,35 così determinato: Euro 82,63 (RIA iniziale) somma alla quale si aggiungono euro 151,12 (beneficio economico di cui al 7° comma articolo 38, L. 400/1988) ed euro 238,61 (incremento di cui all’art. 9, comma 1, del DPR 44/1990). Contr
Ha poi osservato che nella specie, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 4/2024 non può dispiegare i suoi effetti in quanto non risulta che il abbia posto in essere atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione di cui all’art. 2943 c.c. rivolti all’Amministrazione e reiterati a cadenza quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- E’ parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione.
Si osserva che non sussiste un unico diritto alla maggiorazione RAGIONE_SOCIALE RIA che sarebbe sorto il DATA_NASCITA, bensì, maturata l’anzianità prevista dalla norma, proseguendo l’attività lavorativa maturano via via i diritti di credito alle maggiorazioni RAGIONE_SOCIALE RIA di ciascuna mensilità di stipendio.
Come noto, l’anzianità in sé non è un diritto, bensì un mero fatto da cui la legge o altre fonti normative possono far derivare, eventualmente unitamente ad altre circostanze, determinati crediti o benefici (v., ex multis , T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 23/12/2024, n. 7280: ‘ L’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata dal giudice anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALE somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione ‘; Cass. civ. sez. VI, 06/10/2021, n. 27021: ‘ L’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto RAGIONE_SOCIALE prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione
dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti ‘).
Secondo la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 44/1990, il diritto alla maggiorazione sorge per il solo fatto che sia maturata un’anzianità almeno quinquennale di effettivo servizio.
Conseguentemente, al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE detta anzianità, il lavoratore acquisisce il diritto alla maggiorazione a decorrere dal primo mese successivo al verificarsi del presupposto e, pertanto, sono soggetti a prescrizione soltanto i diritti di credito dei singoli ratei, senza che possa certo ritenersi che il rapporto sia ormai definitivamente esaurito, circostanza che escluderebbe la possibilità di invocare gli effetti RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 4/2024.
Nella specie, il ricorrente non ha prodotto alcun atto di messa in mora, nonostante sia indicato genericamente tale atto al punto 4 dell’indice in calce al ricorso. Pertanto, deve ritenersi che unico atto di messa in mora sia la notificazione del ricorso medesimo.
Non avendo prodotto l’atto notificato, deve reputarsi che la notificazione deve aver avuto luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente alla prima udienza e quindi il 15 novembre 2025.
Quanto al merito RAGIONE_SOCIALE domanda, l’Amministrazione convenuta ne contesta la fondatezza affermando, come sopra riportato, che il ricorrente avrebbe già ricevuto la retribuzione individuale di anzianità.
Tuttavia, il decreto del 31 gennaio 1991 (all. 1 produzione convenuta) ricostruisce il trattamento economico del attribuendogli, in particolare, dal 1° gennaio 1989, l’incremento RAGIONE_SOCIALE RIA di £.384.000 ovvero l’aumento previsto dall’art. 9, comma 1, del DPR n. 44/1990; parimenti, in seguito, con decreto del 1° agosto 2005 (all. 2 produzione convenuta) è stato riconosciuto, a seguito di accordo conciliativo, l’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale ai fini giuridici dal 27 settembre 1988 ed agli effetti economici dal 4 febbraio 2003, nonché, dal 31 dicembre 1990, con l’inquadramento nella IX qua-
lifica è stato rideterminato il trattamento economico, senza riconoscere però la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di anzianità ex art. 9, comma 4, del DPR n. 44/1990, come appare evidente dal fatto che la misura RAGIONE_SOCIALE RIA è rimasta invariata dal 1990 in poi.
Conseguentemente, in difetto di prova del già avvenuto riconoscimento del diritto con liquidazione delle corrispondenti spettante, avendo il raggiunto alla data del 31 dicembre 1992 l’anzianità di cinque anni, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, deve dichiararsi il diritto del ricorrente, quale dipendente del comparto di ricevere la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 9, comma 4, del D.P.R. 17/01/1990, n. 44, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento e deve condannarsi il convenuto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate dal 15 novembre 2020 (cioè cinque anni prima RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso), oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l’art. 16, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724/94) su ciascun rateo mensile, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dalle singole scadenze fino alla data di emissione del titolo di pagamento (v. art. 3, D.M. n. 352/1998; v., ex multis , ( sez. VIII, 07/12/2020, n. 5860).
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario, possono essere compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE metà in considerazione del parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, ponendosi la restante parte a carico del convenuto.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, RAGIONE_SOCIALE natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e RAGIONE_SOCIALE complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Giustizia n. 55 del 10.3.2014, per controversie di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00 avendo il ricorrente medesimo dichiarato che il valore RAGIONE_SOCIALE controversia è pari ad €5.000,00 con ciò riconoscendo che le differenze retributive spettanti non sono superiori a tale importo -relativamente alla fase di studio, alla fase introduttiva ed a quella decisionale. In considerazione RAGIONE_SOCIALE mancanza di complesse questioni di fatto e di diritto può farsi riferimento ai valori minimi. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato, come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 17 settembre 2025, respinta ogni altra richiesta, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente, quale dipendente del comparto di ricevere la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 9, comma 4, del D.P.R. 17/01/1990, n. 44, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento;
condanna la al pagamento, in favore di , delle corrispondenti differenze retributive maturate dal 15 novembre 2020, oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) su ciascun rateo mensile, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dalle singole scadenze fino alla data di emissione del titolo di pagamento;
condanna la al pagamento, in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario, RAGIONE_SOCIALE metà delle spese di lite che liquida per l’intero in complessivi €1.184,00#, di cui
€154,00# per spese generali ed €1.030,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato versato di €49,00, dichiarando compensata la restante parte sull’intero sopra determinato;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 3 aprile 2026
Il AVV_NOTAIO