Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4976 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4976  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13141/2020 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei registri di Giustizia;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con  diritto  di  ricevere  le  comunicazioni  agli  indirizzi  pec  dei  registri  di Giustizia;
-controricorrente-
avverso  la  SENTENZA  della  Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE  n.  1143/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo con il quale NOME COGNOME aveva chiesto il pagamento della somma di € 34.946,91, a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale, spettante al dirigente che svolga funzioni di direttore di dipartimento o incarichi di Direzione di più strutture complesse, domandata nella misura minima del 35% sulla fascia di appartenenza.
La ricorrente ha esposto di essere stata, nel periodo dal 10 marzo 2004 al  31  luglio  2006,  dirigente  del  RAGIONE_SOCIALE  ‘RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE‘ dell’RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, struttura complessa a sua volta articolata in due  servizi,  denominati  RAGIONE_SOCIALE  ‘RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE‘  e  RAGIONE_SOCIALE  ‘Gestione  del RAGIONE_SOCIALE‘.
Il giudice ha ritenuto che non fosse stata sollevata alcuna contestazione in merito sia alla provenienza dall’Azienda del documento sul quale era stata basata  la  richiesta  avanzata  in  sede  monitoria  (il  prospetto  riepilogativo delle spettanze dei dirigenti) sia alla correttezza della somma ingiunta per il periodo marzo 2004/luglio 2006.
Inoltre, ha affermato che non avrebbe avuto rilievo la tardiva attuazione dell’atto aziendale, a fronte dell’effettivo svolgimento dell’incarico di dirigente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e contenzioso a decorrere dal 10 marzo 2004. Non era fondata, poi, l’eccezione per la quale vi sarebbe stata una duplicazione di benefici economic i per il dipendente, atteso che l’indennità oggetto di causa era una voce economica distinta dalla retribuzione di posizione percepita dal dirigente, con la quale si cumulava.
LRAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1143/2019, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo,  in  quanto  la  corte  territoriale  non  avrebbe  tenuto  conto  di  due documenti presenti agli atti, ossia la delibera n. 629 del 10 marzo 2004 e il certificato di RAGIONE_SOCIALE del 22 marzo 2011.
Per l’esattezza, il documento del 2004 avrebbe attestato il conferimento temporaneo del l’incarico di dirigente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e contenzioso, precisando che sarebbe stata già il Dirigente Amministrativo e responsabile del Preesistente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che di fatto sarebbe stata ‘intestataria della responsabilità’ di entrambi i servizi del settore. In quello del 2011 sarebbe stato scritto, invece, che dal 16 marzo 2004 al 31 agosto 2010 avrebbe avuto l’incarico di Direzione de l RAGIONE_SOCIALE giusta delibera n. 629 del 10 marzo 2004, fermi restando la titolarità e l’esercizio di Dirigente Responsabile della Struttura RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE.
La  censura  è  inammissibile,  chiedendo  la  ricorrente,  nella  sostanza,  a questo  Collegio,  di  esaminare  le  risultanze  istruttorie  agli  atti,  il  che  è precluso dal codice di rito.
Peraltro, si evidenzia la non decisività delle prove menzionate.
La delibera del 2004 parla di un incarico temporaneo e della responsabilità di due ‘servizi del settore’, non contenendo riferimento alla direzione di un dipartimento.
Il certificato del 2011, poi, a prescindere dalla sua irrilevanza in quanto tale, richiama, comunque, la delibera del 2004, del quale, quindi, non può integrare il contenuto.
In ogni caso, si evidenzia che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha esaminato la questione della natura del detto incarico, con la conseguenza che la mera non  menzione  specifica di singoli documenti  nella  motivazione  non comporta automaticamente la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, dell’art. 27 CCNL 1998-2001 Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN e dell’art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione prevista dal CCNL atteso che la struttura organica ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (e, quindi, il RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ) sarebbe stata una struttura complessa e che ella ricorrente sarebbe stata dirigente di ex II livello.
Preliminarmente, si osserva che la ricorrente è stata, dal 10 marzo 2004, dirigente del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘.
Nel  periodo  in  esame,  l’azienda  controricorrente  era  organizzata  sul modello  dei  ‘Settori’  e  dei  ‘Servizi’,  come  previst o  dalla  legge  Regione Sicilia n. 30 del 1993, la quale, all’art. 7, individuava, fra i settori nei quali si  ripartivano  le  unità  sanitarie  locali,  quello  ‘RAGIONE_SOCIALE  generali  e  RAGIONE_SOCIALE  e RAGIONE_SOCIALE‘ .
Il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE generali e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ comprendeva, in origine, due servizi,  uno  dei  quali  era  quello  ‘RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE‘;  l’altro RAGIONE_SOCIALE era denominato, invece, ‘Coordinamento ed RAGIONE_SOCIALE Generali’.
Con  la  riorganizzazione  avviata  con  atto  deliberativo  del  18  dicembre 2003,  il  RAGIONE_SOCIALE  ‘Coordinamento  ed  RAGIONE_SOCIALE  Generali’  è  stato  sottratto  al RAGIONE_SOCIALE  ‘RAGIONE_SOCIALE  generali  e  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE‘,  all’interno  del  quale  è
rimasto il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘, che, però, è stato suddiviso in  due  distinti  servizi:  quello  ‘Gestione  del  RAGIONE_SOCIALE‘  e  quello  ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Il nuovo RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ricomprendeva, pertanto, in accordo con la citata riorganizzazione, il RAGIONE_SOCIALE ‘Gestione del RAGIONE_SOCIALE‘ e quello ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Ad avviso della ricorrente, i due servizi da ultimo citati sarebbero stati delle strutture complesse o, comunque, avrebbero dovuto essere equiparati a  siffatte  strutture,  con  conseguente  diritto  alla  maggiorazione  prevista dall’art. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha negato, con la sentenza impugnata, che il RAGIONE_SOCIALE fosse qualificabile come struttura complessa (o a d essa equiparabile).
La censura è inammissibile in ordine alla questione della qualifica della ricorrente come ‘dirigente ex II livello’, non avendo la dipendente colto la ratio della sentenza impugnata.
L a Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE non ha compiuto un accertamento di merito quanto alla sussistenza di tale qualifica, ma si è limitata a rilevare che, per quel che interessa ‘la circostanza che il posto di dirigente del settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovesse in base all’organigramma aziendale essere coperto necessariamente  da  un  dirigente  di  ex  2°  livello’ (e,  in  generale,  il presupposto costitutivo della maggiorazione contributiva), vi era un difetto di allegazione e prova.
Il giudice non si è posto, allora, il dubbio se la ricorrente fosse , all’epoca, dirigente di ex 2° livello, ma se la nuova articolazione de qua (il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) rientrasse nella riserva prevista dall’art. 27, comma 4, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000, con l’effetto che avrebbe potuto essere considerata, in caso affermativo, una struttura complessa.
Infatti, in base a ll’art. 27, comma 4, menzionato, ‘Per struttura complessa -sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale nell’ambito del ruolo RAGIONE_SOCIALE si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti agli incarichi di cui all’art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996′.
Del  tutto  infondata  è,  poi,  la  dedotta  violazione  dell’art.  7  dell a  legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, che, al comma 4, nell’indicare i settori nei quali si articolano le unità sanitarie locali, si riferisce non al l’attuale RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, del quale si discute, ma al precedente ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generali e RAGIONE_SOCIALE, contenzioso’ e, quindi, non è rilevante, nel caso de quo .
Infine, per ciò che concerne la natura del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , si osserva che la ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art. 40, comma 9, del CCNL 19982001  dell’area  della dirigenza  sanitaria  professionale  tecnica  ed amministrativa  del  SSN  parte  normativa  quadriennio  1998-2001  e  parte economica biennio 19981999 dell’8 giugno 2000 .
Il citato art. 40 stabilisce che:
‘Art. 40: La retribuzione di posizione dei dirigenti
 La  retribuzione  di  posizione  è  una  componente  del  trattamento economico  dei  dirigenti  che,  in  relazione  alla  graduazione  delle  funzioni prevista  dall’art.  50,  comma  3  del  CCNL  5  dicembre  1996  è  collegata all’incarico agli stessi conferito.
 La  retribuzione  di  posizione  è  composta  da  una  parte  fissa  ed  una variabile e compete per tredici mensilità.
 La  componente  fissa  della  retribuzione  di  posizione  è  garantita  al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
 La  componente  fissa  della  retribuzione  di  cui  al  presente  articolo  è mantenuta  anche  nei  casi  previsti  dall’art.  34,  operando  gli  effetti  della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione.
In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL  1  luglio  1997,  il  valore  economico  minimo  contrattuale  della retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – per il personale già in RAGIONE_SOCIALE all’ entrata in vigore del contra tto medesimo – è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto  al  minimo  contrattuale  in  godimento  fino  al  raggiungimento  del valore economico complessivo.
Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
 Nel  conferimento  dell’incarico  di  direttore  di  dipartimento  ovvero  di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione  di  posizione  –  parte  variabile  –  del  dirigente  interessato  è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:
Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale è confermata per il biennio 1998 – 1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 1997, fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 1 lett. a).
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti  –  fissa  e  variabile  –  in  applicazione  del  presente  articolo  si provvede con il fondo di cui all’art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a car ico del proprio bilancio’.
Fascia a) dell’art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell’art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell’art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell’art. 55: L. 45.000.000
In particolare, l’art. 40, comma 9, prescrive che :
‘9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione  di  posizione  –  parte  variabile  –  del  dirigente  interessato  è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10’.
Pertanto,  presupposto  per  applicare  la  disposizione  è,  innanzitutto, l’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento (ma non è questo il
caso)  o  che  ricomprenda,  pur  avendo  differente  denominazione,  più strutture complesse.
Inoltre, l’individuazione delle strutture complesse deve potere avvenire sulla base dell’atto aziendale.
Nella specie, detto atto risulta che non fosse stato ancora adottato.
Al riguardo, occorre seguire, allora, l’orientamento per il quale l ‘ erogazione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, con  incarico  di  dirigente  di  struttura  complessa,  dell’incremento  della retribuzione  di  posizione  ex  art.  40  CCNL  8  giugno  2000  è  condizionata all’adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione (Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016; Cass., Sez. L, n. 15344 del 30 giugno 2009).
D’altronde, analogo indirizzo si è formato con riferimento al (simile) titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area RAGIONE_SOCIALE e veterinaria dell’8 giugno 2000 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarichi di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse. La RAGIONE_SOCIALE ha affermato, infatti, che, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, il dirigente medico interessato non ha diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione (Cass., Sez. L, n. 37004 del 16 dicembre 2022).
Nella  specie,  la  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE  ha  accertato  che  ‘l’atto aziendale istitutivo di un nuovo assetto aziendale non era ancora entrato in vigore  nel  periodo  oggetto  di  causa, non  essendosi  all’epoca  ancora perfezionato l’ iter per la sua approvazione’, il che non può che comportare il rigetto della pretesa della ricorrente.
In  aggiunta  a  ciò,  si  evidenzia  che  la  giurisprudenza,  sempre  con riferimento al menzionato art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la Dirigenza  RAGIONE_SOCIALE  del  RAGIONE_SOCIALE,  disposizione  simile  a quella  oggetto  del  contendere  e  che  prevede  la  maggiorazione  della retribuzione  di  posizione  in  favore  dei  dirigenti  preposti  a  più  strutture complesse,  ha  chiarito  che  la  maggiorazione  in  questione  può  essere
riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente, preposto ad una struttura composta al suo interno da più articolazioni, non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni stesse. Pertanto, non giustificano l’ applicazione della norma contrattuale circostanze quali la permanenza, presso le articolazioni confluite in un ‘ unica unità operativa complessa aziendale, dei relativi servizi e posti letto, non decisive ai fini dell ‘ attestazione dell ‘ autonomia delle dette articolazioni, e le maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell ‘ attuazione del nuovo modello organizzativo (Cass., Sez. L, n. 4953 del 20 febbraio 2019). Infatti, l’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che prevede una maggiorazione della retribuzione di posizione in favore del direttore del dipartimento e dei dirigenti preposti a strutture complesse, è espressione del riconoscimento, operato dalle parti collettive, della maggiore complessit à dell’attività svolta dal dirigente preposto al dipartimento, struttura finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola; la disposizione contrattuale, inoltre, è finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile a quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse (Cass., Sez. L, n. 23431 del 6 ottobre 2017).
Perché  ciò  si  verifichi  è  necessario  che  ciascuna  struttura  risponda  ai requisiti richiesti  dall ‘ art.  27,  comma  3,  secondo  cui  «per  struttura  si  intende l ‘ articolazione  interna  dell ‘ azienda alla quale è attribuita  con l ‘ atto  di  cui all’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie».
L’ autonomia  della  singola  struttura  va,  quindi,  apprezzata  sul  piano organizzativo e gestionale, come ribadito anche dal comma 7 del richiamato art. 27, e l’indennità di cui all ‘ art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 può essere
riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente della struttura che si assume  equiparabile al dipartimento non annullino, sotto il profilo gestionale, l ‘ autonomia delle articolazioni che devono comporre la struttura stessa.
Soprattutto, la maggiorazione prevista dall ‘ art. 39, comma 9, può essere riconosciuta solo in presenza delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva sicché, qualora le stesse facciano difetto, l ‘ applicazione della norma contrattuale non può essere giustificata facendo leva sulle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell ‘ attuazione di un nuovo modello organizzativo, responsabilità che vanno apprezzate in occasione della revisione periodica della graduazione delle funzioni, prevista dall ‘ art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, come modificato dall ‘ art. 26 del CCNL 8 giugno 2000.
Nella presente controversia la corte territoriale ha verificato (si leggano le pagine da 9 a 11 della motivazione) che l’articolazione del settore presieduto dalla ricorrente in due servizi affini e omogenei, tanto da essere in precedenza unificati, li rendeva difficilmente assimilabili a una struttura dipartimentale, la quale si sarebbe dovuta caratterizzare per essere finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati e al coordinamento di strutture multidisciplinari e dalle competenze diversificate.
Ha pure accertato che nulla era stato dedotto dalla ricorrente in ordine al personale addetto, alla complessità dell’organizzazione, al coordinamento, al budget, agli obiettivi assegnati, all’autonomia tra le funzioni svolte quale dirigente  del  RAGIONE_SOCIALE  e  del  settore,  tutte  circostanze  che  conducono  al rigetto della doglianza in parte qua .
Con  il  terzo  motivo  la  ricorrente  contesta  l’omesso  esame  di  fatti decisivi  in  quanto,  dalle  dichiarazioni  di  controparte,  sarebbe  emersa l’esistenza di un atto di gradazione delle funzioni.
La censura è inammissibile, non integrando l’omesso esame di un fatto la valutazione di merito della corte territoriale in ordine al  mancato completamento, con riguardo all’epoca rilevante, dell’ iter di approvazione dell’atto di gradazione.
Peraltro, la detta ricorrente non ha neppure localizzato tale atto, la cui esistenza deve, comunque, rilevare per iscritto.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 9, e 26 del CCNL 1998-2001 e 50 del CCNL 5 dicembre 1996, Area Dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN in quanto la componente variabile minima della retribuzione non avrebbe assunto alcun rilievo, atteso che la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal citato art. 40, comma 9, si sarebbe dovuta semplicemente calcolare sul valore massimo della fascia di appartenenza, in maniera automatica e a prescindere dalla presenza di un atto di graduazione delle funzioni, adempiendo a una funzione di indennità di coordinamento.
La  censura  è  infondata  per  le  ragioni  che  hanno  condotto  al  non accoglimento del secondo motivo.
D’altronde, la sua ricostruzione è del tutto incompatibile con la chiara lettera della disposizione della quale chiede l’applicazione, ossia l’art. 40, comma 9, del CCNL dell’8 giugno 2000, in base al quale ‘9. Nel conferimento dell’incarico di direttore d i dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
Ciò che viene in questione, in questa causa, è, quindi, senza dubbio la parte variabile della retribuzione di posizione.
A ciò si aggiunge che la ricorrente non tiene conto che l’atto di gradazione delle funzioni assume un rilievo, comunque, nella specie, con riferimento proprio al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del quale si è discusso e con riferimento a cui la dipendente ha chiesto l’erogazione della somma domandata.
L’assenza di detto atto è stata decisiva per la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE perché esso era necessario al fine di qualificare come strutture complesse i servizi affidati alla  ricorrente, a prescindere dal procedimento da seguire per il successivo calcolo de ll’emolumento, ove ritenuto spettante.
5) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ Il titolare di incarichi ex art. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse non ha diritto, in assenza del menzionato atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui avvenuta definitiva adozione deve essere dimostrata dal l’interessato depositando idonea prova documentale, alla maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile’ .
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-condanna  la  ricorrente  a  rifondere  le  spese  di  lite,  che  liquida  in  € 5.000,00  per compenso  professionale  e  in  €  200,00  per  esborsi,  oltre accessori di legge e spese generali, nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 7