Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4976 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13141/2020 proposto da:
COGNOME COGNOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei registri di Giustizia;
-ricorrente –
contro
ASP Catania, in persona del legale rappresentate p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania n. 1143/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta dall’ASP Catania contro il decreto ingiuntivo con il quale NOME COGNOME aveva chiesto il pagamento della somma di € 34.946,91, a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale, spettante al dirigente che svolga funzioni di direttore di dipartimento o incarichi di Direzione di più strutture complesse, domandata nella misura minima del 35% sulla fascia di appartenenza.
La ricorrente ha esposto di essere stata, nel periodo dal 10 marzo 2004 al 31 luglio 2006, dirigente del Settore ‘Affari legali e Contenzioso’ dell’AUSL di Catania, oggi ASP, struttura complessa a sua volta articolata in due servizi, denominati Servizio ‘Affari legali’ e Servizio ‘Gestione del Contenzioso’.
Il giudice ha ritenuto che non fosse stata sollevata alcuna contestazione in merito sia alla provenienza dall’Azienda del documento sul quale era stata basata la richiesta avanzata in sede monitoria (il prospetto riepilogativo delle spettanze dei dirigenti) sia alla correttezza della somma ingiunta per il periodo marzo 2004/luglio 2006.
Inoltre, ha affermato che non avrebbe avuto rilievo la tardiva attuazione dell’atto aziendale, a fronte dell’effettivo svolgimento dell’incarico di dirigente del Settore Affari legali e contenzioso a decorrere dal 10 marzo 2004. Non era fondata, poi, l’eccezione per la quale vi sarebbe stata una duplicazione di benefici economic i per il dipendente, atteso che l’indennità oggetto di causa era una voce economica distinta dalla retribuzione di posizione percepita dal dirigente, con la quale si cumulava.
L’ASP Catania ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1143/2019, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’ASP Catania si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di due documenti presenti agli atti, ossia la delibera n. 629 del 10 marzo 2004 e il certificato di servizio del 22 marzo 2011.
Per l’esattezza, il documento del 2004 avrebbe attestato il conferimento temporaneo del l’incarico di dirigente del Settore affari legali e contenzioso, precisando che sarebbe stata già il Dirigente Amministrativo e responsabile del Preesistente Servizio Affari Legali e Contenzioso e che di fatto sarebbe stata ‘intestataria della responsabilità’ di entrambi i servizi del settore. In quello del 2011 sarebbe stato scritto, invece, che dal 16 marzo 2004 al 31 agosto 2010 avrebbe avuto l’incarico di Direzione de l Settore Affari legali e Contenzioso giusta delibera n. 629 del 10 marzo 2004, fermi restando la titolarità e l’esercizio di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa ‘Servizio Affari Legali’.
La censura è inammissibile, chiedendo la ricorrente, nella sostanza, a questo Collegio, di esaminare le risultanze istruttorie agli atti, il che è precluso dal codice di rito.
Peraltro, si evidenzia la non decisività delle prove menzionate.
La delibera del 2004 parla di un incarico temporaneo e della responsabilità di due ‘servizi del settore’, non contenendo riferimento alla direzione di un dipartimento.
Il certificato del 2011, poi, a prescindere dalla sua irrilevanza in quanto tale, richiama, comunque, la delibera del 2004, del quale, quindi, non può integrare il contenuto.
In ogni caso, si evidenzia che la Corte d’appello di Catania ha esaminato la questione della natura del detto incarico, con la conseguenza che la mera non menzione specifica di singoli documenti nella motivazione non comporta automaticamente la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, dell’art. 27 CCNL 1998-2001 Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN e dell’art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione prevista dal CCNL atteso che la struttura organica ‘Servizio’ (e, quindi, il Servizio ‘ Affari Legali’ ) sarebbe stata una struttura complessa e che ella ricorrente sarebbe stata dirigente di ex II livello.
Preliminarmente, si osserva che la ricorrente è stata, dal 10 marzo 2004, dirigente del Settore ‘Affari legali e Contenzioso’.
Nel periodo in esame, l’azienda controricorrente era organizzata sul modello dei ‘Settori’ e dei ‘Servizi’, come previst o dalla legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, la quale, all’art. 7, individuava, fra i settori nei quali si ripartivano le unità sanitarie locali, quello ‘Affari generali e legali e Contenzioso’ .
Il Settore ‘Affari generali e legali e Contenzioso’ comprendeva, in origine, due servizi, uno dei quali era quello ‘Affari legali e Contenzioso’; l’altro servizio era denominato, invece, ‘Coordinamento ed Affari Generali’.
Con la riorganizzazione avviata con atto deliberativo del 18 dicembre 2003, il servizio ‘Coordinamento ed Affari Generali’ è stato sottratto al Settore ‘Affari generali e legali e Contenzioso’, all’interno del quale è
rimasto il Servizio ‘Affari legali e Contenzioso’, che, però, è stato suddiviso in due distinti servizi: quello ‘Gestione del Contenzioso’ e quello ‘Affari legali’.
Il nuovo Settore ‘Affari legali e Contenzioso’ ricomprendeva, pertanto, in accordo con la citata riorganizzazione, il servizio ‘Gestione del Contenzioso’ e quello ‘Affari legali’.
Ad avviso della ricorrente, i due servizi da ultimo citati sarebbero stati delle strutture complesse o, comunque, avrebbero dovuto essere equiparati a siffatte strutture, con conseguente diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000.
La Corte d’appello di Catania ha negato, con la sentenza impugnata, che il Servizio ‘Affari legali’ fosse qualificabile come struttura complessa (o a d essa equiparabile).
La censura è inammissibile in ordine alla questione della qualifica della ricorrente come ‘dirigente ex II livello’, non avendo la dipendente colto la ratio della sentenza impugnata.
L a Corte d’appello di Catania non ha compiuto un accertamento di merito quanto alla sussistenza di tale qualifica, ma si è limitata a rilevare che, per quel che interessa ‘la circostanza che il posto di dirigente del settore Affari legali dovesse in base all’organigramma aziendale essere coperto necessariamente da un dirigente di ex 2° livello’ (e, in generale, il presupposto costitutivo della maggiorazione contributiva), vi era un difetto di allegazione e prova.
Il giudice non si è posto, allora, il dubbio se la ricorrente fosse , all’epoca, dirigente di ex 2° livello, ma se la nuova articolazione de qua (il servizio ‘Affari legali’) rientrasse nella riserva prevista dall’art. 27, comma 4, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000, con l’effetto che avrebbe potuto essere considerata, in caso affermativo, una struttura complessa.
Infatti, in base a ll’art. 27, comma 4, menzionato, ‘Per struttura complessa -sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti agli incarichi di cui all’art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996’.
Del tutto infondata è, poi, la dedotta violazione dell’art. 7 dell a legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, che, al comma 4, nell’indicare i settori nei quali si articolano le unità sanitarie locali, si riferisce non al l’attuale servizio ‘Affari Legali’, del quale si discute, ma al precedente ‘Settore affari generali e legali, contenzioso’ e, quindi, non è rilevante, nel caso de quo .
Infine, per ciò che concerne la natura del servizio ‘Affari legali’ , si osserva che la ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art. 40, comma 9, del CCNL 19982001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 19981999 dell’8 giugno 2000 .
Il citato art. 40 stabilisce che:
‘Art. 40: La retribuzione di posizione dei dirigenti
La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessi conferito.
La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa ed una variabile e compete per tredici mensilità.
La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall’art. 34, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione.
In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – per il personale già in servizio all’ entrata in vigore del contra tto medesimo – è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.
Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:
Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale è confermata per il biennio 1998 – 1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 1997, fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 1 lett. a).
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del presente articolo si provvede con il fondo di cui all’art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a car ico del proprio bilancio’.
Fascia a) dell’art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell’art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell’art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell’art. 55: L. 45.000.000
In particolare, l’art. 40, comma 9, prescrive che :
‘9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10’.
Pertanto, presupposto per applicare la disposizione è, innanzitutto, l’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento (ma non è questo il
caso) o che ricomprenda, pur avendo differente denominazione, più strutture complesse.
Inoltre, l’individuazione delle strutture complesse deve potere avvenire sulla base dell’atto aziendale.
Nella specie, detto atto risulta che non fosse stato ancora adottato.
Al riguardo, occorre seguire, allora, l’orientamento per il quale l ‘ erogazione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, con incarico di dirigente di struttura complessa, dell’incremento della retribuzione di posizione ex art. 40 CCNL 8 giugno 2000 è condizionata all’adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione (Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016; Cass., Sez. L, n. 15344 del 30 giugno 2009).
D’altronde, analogo indirizzo si è formato con riferimento al (simile) titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarichi di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse. La S.C. ha affermato, infatti, che, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, il dirigente medico interessato non ha diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione (Cass., Sez. L, n. 37004 del 16 dicembre 2022).
Nella specie, la Corte d’appello di Catania ha accertato che ‘l’atto aziendale istitutivo di un nuovo assetto aziendale non era ancora entrato in vigore nel periodo oggetto di causa, non essendosi all’epoca ancora perfezionato l’ iter per la sua approvazione’, il che non può che comportare il rigetto della pretesa della ricorrente.
In aggiunta a ciò, si evidenzia che la giurisprudenza, sempre con riferimento al menzionato art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la Dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, disposizione simile a quella oggetto del contendere e che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti preposti a più strutture complesse, ha chiarito che la maggiorazione in questione può essere
riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente, preposto ad una struttura composta al suo interno da più articolazioni, non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni stesse. Pertanto, non giustificano l’ applicazione della norma contrattuale circostanze quali la permanenza, presso le articolazioni confluite in un ‘ unica unità operativa complessa aziendale, dei relativi servizi e posti letto, non decisive ai fini dell ‘ attestazione dell ‘ autonomia delle dette articolazioni, e le maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell ‘ attuazione del nuovo modello organizzativo (Cass., Sez. L, n. 4953 del 20 febbraio 2019). Infatti, l’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, che prevede una maggiorazione della retribuzione di posizione in favore del direttore del dipartimento e dei dirigenti preposti a strutture complesse, è espressione del riconoscimento, operato dalle parti collettive, della maggiore complessit à dell’attività svolta dal dirigente preposto al dipartimento, struttura finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola; la disposizione contrattuale, inoltre, è finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile a quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse (Cass., Sez. L, n. 23431 del 6 ottobre 2017).
Perché ciò si verifichi è necessario che ciascuna struttura risponda ai requisiti richiesti dall ‘ art. 27, comma 3, secondo cui «per struttura si intende l ‘ articolazione interna dell ‘ azienda alla quale è attribuita con l ‘ atto di cui all’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie».
L’ autonomia della singola struttura va, quindi, apprezzata sul piano organizzativo e gestionale, come ribadito anche dal comma 7 del richiamato art. 27, e l’indennità di cui all ‘ art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 può essere
riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente della struttura che si assume equiparabile al dipartimento non annullino, sotto il profilo gestionale, l ‘ autonomia delle articolazioni che devono comporre la struttura stessa.
Soprattutto, la maggiorazione prevista dall ‘ art. 39, comma 9, può essere riconosciuta solo in presenza delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva sicché, qualora le stesse facciano difetto, l ‘ applicazione della norma contrattuale non può essere giustificata facendo leva sulle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell ‘ attuazione di un nuovo modello organizzativo, responsabilità che vanno apprezzate in occasione della revisione periodica della graduazione delle funzioni, prevista dall ‘ art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, come modificato dall ‘ art. 26 del CCNL 8 giugno 2000.
Nella presente controversia la corte territoriale ha verificato (si leggano le pagine da 9 a 11 della motivazione) che l’articolazione del settore presieduto dalla ricorrente in due servizi affini e omogenei, tanto da essere in precedenza unificati, li rendeva difficilmente assimilabili a una struttura dipartimentale, la quale si sarebbe dovuta caratterizzare per essere finalizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati e al coordinamento di strutture multidisciplinari e dalle competenze diversificate.
Ha pure accertato che nulla era stato dedotto dalla ricorrente in ordine al personale addetto, alla complessità dell’organizzazione, al coordinamento, al budget, agli obiettivi assegnati, all’autonomia tra le funzioni svolte quale dirigente del servizio e del settore, tutte circostanze che conducono al rigetto della doglianza in parte qua .
Con il terzo motivo la ricorrente contesta l’omesso esame di fatti decisivi in quanto, dalle dichiarazioni di controparte, sarebbe emersa l’esistenza di un atto di gradazione delle funzioni.
La censura è inammissibile, non integrando l’omesso esame di un fatto la valutazione di merito della corte territoriale in ordine al mancato completamento, con riguardo all’epoca rilevante, dell’ iter di approvazione dell’atto di gradazione.
Peraltro, la detta ricorrente non ha neppure localizzato tale atto, la cui esistenza deve, comunque, rilevare per iscritto.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 9, e 26 del CCNL 1998-2001 e 50 del CCNL 5 dicembre 1996, Area Dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN in quanto la componente variabile minima della retribuzione non avrebbe assunto alcun rilievo, atteso che la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal citato art. 40, comma 9, si sarebbe dovuta semplicemente calcolare sul valore massimo della fascia di appartenenza, in maniera automatica e a prescindere dalla presenza di un atto di graduazione delle funzioni, adempiendo a una funzione di indennità di coordinamento.
La censura è infondata per le ragioni che hanno condotto al non accoglimento del secondo motivo.
D’altronde, la sua ricostruzione è del tutto incompatibile con la chiara lettera della disposizione della quale chiede l’applicazione, ossia l’art. 40, comma 9, del CCNL dell’8 giugno 2000, in base al quale ‘9. Nel conferimento dell’incarico di direttore d i dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
Ciò che viene in questione, in questa causa, è, quindi, senza dubbio la parte variabile della retribuzione di posizione.
A ciò si aggiunge che la ricorrente non tiene conto che l’atto di gradazione delle funzioni assume un rilievo, comunque, nella specie, con riferimento proprio al Servizio Affari Legali, del quale si è discusso e con riferimento a cui la dipendente ha chiesto l’erogazione della somma domandata.
L’assenza di detto atto è stata decisiva per la Corte d’appello di Catania perché esso era necessario al fine di qualificare come strutture complesse i servizi affidati alla ricorrente, a prescindere dal procedimento da seguire per il successivo calcolo de ll’emolumento, ove ritenuto spettante.
5) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ Il titolare di incarichi ex art. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse non ha diritto, in assenza del menzionato atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui avvenuta definitiva adozione deve essere dimostrata dal l’interessato depositando idonea prova documentale, alla maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile’ .
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 7