Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4981  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21357/2020 proposto da:
NOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria  della  Suprema  Corte  di  Cassazione  rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con  diritto  di  ricevere  le  comunicazioni  agli  indirizzi  pec  dei  Registri  di Giustizia;
-controricorrente-
avverso  la  SENTENZA  della  Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE  n.  1137/2019 pubblicata il 26 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato, con sentenza n. 4262/2017, l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo con il quale NOME COGNOME aveva chiesto il pagamento della somma di € 14.460,00, a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale, spettante al dirigente che svolga funzioni di direttore di dipartimento o incarichi di Direzione di più strutture complesse, domandata nella misura minima del 35% sulla fascia di appartenenza.
Il ricorrente ha esposto di essere stato, nel periodo dal 1° agosto 2006 al 26 luglio 2007, Direttore di un aggregato di più strutture complesse, il ‘RAGIONE_SOCIALEe farmaceutico’, in prima battuta comprendente (delibera n. 625 del 6 marzo 1998) il Servizio ‘RAGIONE_SOCIALEe’ e quello ‘RAGIONE_SOCIALE farmaci e RAGIONE_SOCIALE -epidemiologia ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, ridenominato, con delibera n. 61 del 18 gennaio 2002, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, struttura complessa articolata, a sua volta, in più strutture complesse, ossia la UO RAGIONE_SOCIALEa, la UO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEepidemiologia, UO RAGIONE_SOCIALEe territoriali e ospedaliere
Il giudice ha ritenuto che non fosse stata sollevata alcuna contestazione in merito sia alla provenienza dall’Azienda del documento sul quale era stata basata  la  richiesta  avanzata  in  sede  monitoria  (il  prospetto  riepilogativo delle spettanze dei dirigenti) sia alla correttezza della somma ingiunta per il periodo considerato.
Inoltre, ha affermato che non avrebbe avuto rilievo la tardiva attuazione dell’atto aziendale, a fronte dell’effettivo svolgimento  dell’incarico di dirigente del RAGIONE_SOCIALEe Farmaceutico. Non era fondata, poi, l’eccezione per la quale  vi  sarebbe  stata  una  duplicazione  di  benefici  economici  per  il
dipendente, atteso che l’indennità oggetto di causa era una voc e economica distinta dalla retribuzione di posizione percepita dal dirigente, con la quale si cumulava.
LRAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1137/2019, ha accolto.
NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  sulla  base  di quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo,  in  quanto  la  corte  territoriale  non  avrebbe  tenuto  conto  di  due documenti presenti agli atti, ossia la delibera n. 1311 del 22 aprile 1997 e la delibera n. 625 del 6 marzo 1998.
Per l’esattezza, nel documento del 1997 si sarebbe dato atto dell’esistenza del  RAGIONE_SOCIALEe  3,  denominato  RAGIONE_SOCIALE,  distinto  in  due  articolazioni,  il Servizio RAGIONE_SOCIALEe e il Servizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Con  quello  del  1998,  invece,  gli  sarebbe stato  conferito  l’incarico  di responsabile del menzionato RAGIONE_SOCIALEe.
Inoltre, egli afferma che il contratto individuale del 29 gennaio 2002 non avrebbe  previsto  che  gli  effetti  giuridici  sarebbero  decorsi  dalla  data  di effettiva attivazione del RAGIONE_SOCIALE, a seguito di presentazione di idoneo documento programmatico di organizzazione e attivazione condiviso dalla direzione generale aziendale.
La  censura  è  inammissibile,  chiedendo  il  ricorrente,  nella  sostanza,  a questo  Collegio,  di  esaminare  le  risultanze  istruttorie  agli  atti,  il  che  è precluso dal codice di rito.
Peraltro, si evidenzia la non decisività delle prove menzionate.
La delibera del 1997 parla del RAGIONE_SOCIALEe 3, mentre quella del 1998 menziona l’attribuzione al ricorrente dell’incarico di responsabile del RAGIONE_SOCIALEe, tutte circostanze prive di rilievo, considerato che non vi è un richiamo alla direzione di un dipartimento o di strutture complesse e che, come rilevato dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, premesso che il periodo controverso andava dal 1° agosto 2006 al 26 luglio 2007, il contratto del 29 gennaio 2002 aveva previsto che gli effetti giuridici ed economici sarebbero decorsi dalla data di effettiva attivazione del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta solo dopo la delibera di approvazione dell’Assessorato regionale alla Sanità n. 1330 del 25 giugno 2007 2007 , della quale l’RAGIONE_SOCIALE ha preso atto con delibera n. 1570 del 27 luglio 2007, data dalla quale è stata riconosciuta al ricorrente la maggiorazione richiesta.
In  ogni  caso,  si  evidenzia  che  il  giudice  di  appello  ha  esaminato  la questione della sussistenza del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la mera non menzione specifica di singoli documenti nella motivazione non comporta automaticamente la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Non  ammissibile  è,  poi,  la  contestazione  del  ricorrente  in  ordine  al contenuto del detto contratto, venendo in questione un accertamento di fatto non più contestabile, in quanto tale, nella presente sede.
Con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  prospetta  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, degli artt. 27 e 40, comma 9, CCNL 1998-2001 Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN, dell’art. 2697 c.c. e della sentenza Cass., n. 23431/17.
La corte territoriale  non  avrebbe  valutato  che la legge regionale menzionata indicava fra i RAGIONE_SOCIALEi quello farmaceutico e che l’atto aziendale in vigore da applicare sarebbe stato quello di organizzazione dalla delibera n. 1311 del 22 aprile 1997, mentre la graduazione delle funzioni sarebbe risultata dalla delibera n. 625 del 1998.
La censura è infondata.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fondato la sua decisione sull’assenza, nella  specie,  di  un  atto  di  graduazione  delle  funzioni  e  pesatura  degli incarichi e sul fatto che il contratto del 29 gennaio 2002 prevedeva che i suoi effetti giuridici ed economici sarebbero decorsi dalla data di effettiva attivazione del RAGIONE_SOCIALE in questione che, però, è avvenuta solo nel 2007.
Si tratta di un convincimento formatosi sulla base delle risultanze agli atti, il che esclude il mancato rispetto dell’art. 2697 c.c.
Del tutto privi di rilievo divengono, poi, gli ulteriori richiami normativi del ricorrente.
In particolare, si evidenzia che egli ha agito ai sensi dell’art. 40, comma 9, del CCNL 19982001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 19981999 dell’8 giugno 2000, con la conseguenza che non possono assumere valore, tendenzialmente, per qualificare il suo diritto, documenti anteriori alla sua entrata in vigore, tanto che oggetto del contendere è, appunto, il periodo da giugno 2000 al 31 luglio 2006 di vigenza del detto CCNL.
Il citato art. 40 stabilisce che:
‘Art. 40: La retribuzione di posizione dei dirigenti
 La  retribuzione  di  posizione  è  una  componente  del  trattamento economico  dei  dirigenti  che,  in  relazione  alla  graduazione  delle  funzioni prevista  dall’art.  50,  comma  3  del  CCNL  5  dicembre  1996  è  collegata all’incarico agli stessi conferito.
 La  retribuzione  di  posizione  è  composta  da  una  parte  fissa  ed  una variabile e compete per tredici mensilità.
 La  componente  fissa  della  retribuzione  di  posizione  è  garantita  al dirigente nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
 La  componente  fissa  della  retribuzione  di  cui  al  presente  articolo  è mantenuta  anche  nei  casi  previsti  dall’art.  34,  operando  gli  effetti  della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione.
In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL  1  luglio  1997,  il  valore  economico  minimo  contrattuale  della retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – per il personale già in RAGIONE_SOCIALE all’ entrata in vigore del contra tto medesimo – è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto  al  minimo  contrattuale  in  godimento  fino  al  raggiungimento  del valore economico complessivo.
Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
 Nel  conferimento  dell’incarico  di  direttore  di  dipartimento  ovvero  di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione  di  posizione  –  parte  variabile  –  del  dirigente  interessato  è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:
Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale è confermata per il biennio 1998 – 1999 nei valori previsti dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 1997, fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 1 lett. a).
Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti  –  fissa  e  variabile  –  in  applicazione  del  presente  articolo  si provvede con il fondo di cui all’art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a car ico del proprio bilancio’.
Fascia a) dell’art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell’art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell’art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell’art. 55: L. 45.000.000
In particolare, l’art. 40, comma 9, prescrive che:
‘9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione  di  posizione  –  parte  variabile  –  del  dirigente  interessato  è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10’.
Pertanto,  presupposto  per  applicare  la  disposizione  è,  innanzitutto, l’esistenza, di un incarico di direttore di dipartimento (ma non è questo il
caso)  o  che  ricomprenda,  pur  avendo  differente  denominazione,  più strutture complesse.
Inoltre, l’individuazione delle strutture complesse deve potere avvenire sulla base dell’atto aziendale.
Nella specie, detto atto risulta che non fosse stato ancora adottato e che il contratto rilevante fra le parti avesse subordinato i propri effetti giuridici ed economici alla data di effettiva attivazione del RAGIONE_SOCIALE a seguito di presentazione  d’idone o  documento  programmatico  di  organizzazione  e attivazione condiviso dalla Direzione generale aziendale.
Al riguardo, occorre seguire, allora, l’orientamento per il quale l’erogazione ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, con  incarico  di  dirigente  di  struttura  complessa,  dell’incremento  della retribuzione  di  posizione  ex  art.  40  CCNL  8  giugno  2000  è  condizionata all’adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione (Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016; Cass., Sez. L, n. 15344 del 30 giugno 2009).
D’altronde, analogo indirizzo si è formato con riferimento al (simile) titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area RAGIONE_SOCIALE e veterinaria dell’8 giugno 2000 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarichi di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse. La RAGIONE_SOCIALE ha affermato, infatti, che, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, il dirigente medico interessato non ha diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione (Cass., Sez. L, n. 37004 del 16 dicembre 2022).
In aggiunta a ciò, si evidenzia che la giurisprudenza, sempre con riferimento al menzionato art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la Dirigenza RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, disposizione simile a quella oggetto del contendere e che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti preposti a più strutture complesse, ha chiarito che la maggiorazione in questione può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente, preposto ad una
struttura composta al suo interno da più articolazioni, non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni stesse. Pertanto, non giustificano l’applicazione della norma contrattuale circostanze quali la permanenza, presso le artico lazioni confluite in un’unica unità operativa complessa aziendale, dei relativi servizi e posti letto, non decisive ai fini dell’attestazione dell’autonomia delle dette articolazioni, e le maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell’attuaz ione del nuovo modello organizzativo (Cass., Sez. L, n. 4953 del 20 febbraio 2019). Infatti, l’art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che prevede una maggiorazione della retribuzione di posizione in favore del direttore del dipartimento e dei dirigenti preposti a strutture complesse, è espressione del riconoscimento, operato dalle parti collettive, della maggiore complessità dell’attività svolta dal dirigente preposto al dipartimento, struttura fin alizzata all’attuazione di processi organizzativi integrati, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola; la disposizione contrattuale, inoltre, è finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile a quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse (Cass., Sez. L, n. 23431 del 6 ottobre 2017).
Perché  ciò  si  verifichi  è  necessario  che  ciascuna  struttura  risponda  ai requisiti richiesti  dall’art.  27,  comma  3,  secondo  cui  «per  struttura  si  intende l’articolazione  interna  dell’azienda  alla  quale  è  attribuita  con  l’atto  di  cui all’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie».
L’autonomia  della  singola  struttura  va,  quindi,  apprezzata  sul  piano organizzativo e gestionale, come ribadito anche dal comma 7 del richiamato art. 27, e l’indennità di cui all’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al dirigente della struttura che si
assume  equiparabile al dipartimento non annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni che devono comporre la struttura stessa.
Soprattutto, la maggiorazione prevista dall’art. 39, comma 9, può essere riconosciuta solo in presenza delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva sicché, qualora le stesse facciano difetto, l’applicazione della norma contrattuale non può essere giustificata facendo leva sulle maggiori responsabilità assunte dal dirigente a seguito dell’attuazione di un nuovo modello organizzativo, responsabilità che vanno apprezzate in occasione della revisione periodica della graduazione delle funzioni, pre vista dall’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, come modificato dall’art. 26 del CCNL 8 giugno 2000.
Nella presente causa, quindi, nulla può spettare al ricorrente.
Con riguardo al periodo successivo alla delibera n. 61 del 2002, che aveva denominato il ‘RAGIONE_SOCIALEe farmaceutico’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il testo del contratto citato e l’assenza di dell’atto organizzativo e della graduazione delle funzioni è decisiva.
Peraltro,  l’esito  processuale  non  può  mutare,  ove  si  prenda  in  esame, come  data  di  decorrenza  rilevante,  l’assegnazione  della  direzione  del ‘RAGIONE_SOCIALEe Farmaceutico’, avvenuta con delibera n. 625 del 6 marzo 1998.
Infatti, a prescindere dal fatto che l’art. 40, comma 9, del CCNL 8 giug no 2000 è entrato in vigore successivamente, si rileva che, dagli atti di causa, non emerge che sia stata allegata e accertata tempestivamente, nei gradi di merito, la presenza di un atto di gradazione delle funzioni pertinente e che  dall’eventuale  atto  azi endale  risulti  che  il  ricorrente  dirigeva  più strutture complesse.
Alla luce di queste considerazioni, senza alcun rilievo diviene la dedotta violazione  dell’art.  7  della  legge  Regione  Sicilia  n.  30  del  1993,  che,  al comma 4, nell’indicare i settori nei quali si articolano le unità sanitarie locali, si  riferisce  al  RAGIONE_SOCIALE e  ‘RAGIONE_SOCIALE‘,  con  terminologia  di  per  sé  neutra rispetto alla questione in esame.
Con  il  terzo  motivo  il  ricorrente  contesta  l’omesso  esame  di  fatti decisivi  in  quanto,  dalle  dichiarazioni  di  controparte,  sarebbe  emersa l’esistenza di un atto di gradazione delle funzioni.
La censura è inammissibile, non integrando l’omesso esame di un fatto la valutazione di merito della corte territoriale in ordine al  mancato completamento, con riguardo all’epoca rilevante, dell’ iter di approvazione dell’atto di gradazione.
Peraltro, il medesimo ricorrente non ha neppure localizzato tale atto, la cui esistenza deve, comunque, rilevare per iscritto.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 9, e 26 del CCNL 1998-2001 e 50 del CCNL 5 dicembre 1996, Area Dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN in quanto la componente variabile minima della retribuzione non avrebbe assunto alcun rilievo, atteso che la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal citato art. 40, comma 9, si sarebbe dovuta semplicemente calcolare sul valore massimo della fascia di appartenenza, in maniera automatica e a prescindere dalla presenza di un atto di graduazione delle funzioni, adempiendo a una funzione di indennità di coordinamento.
La  censura  è  infondata  per  le  ragioni  che  hanno  condotto  al  non accoglimento del secondo motivo.
D’altronde, la ricostruzione del ricorrente è del tutto incompatibile con la chiara lettera della disposizione della quale chiede l’applicazione, ossia l’art. 40, comma 9, del CCNL dell’8 giugno 2000, in base al quale ‘9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una
maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10’.
Ciò che viene in questione, in questa causa, è, quindi, senza dubbio la parte variabile della retribuzione di posizione.
L’assenza dell’atto di gradazione delle funzioni è, poi, stata decisiva per la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE perché esso era necessario al fine di qualificare come dipartimentale l’organizzazione in esame o come strutture complesse le strutture affidate al ricorrente, a prescindere dal procedimento da seguire per il successivo calcolo dell’emolumento, ove ritenuto spettante.
5) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Il titolare di incarichi ex art. 40, comma 9, del CCNL dirigenza SSN Area Dirigenza amministrativa, sanitaria tecnica e professionale dell’8 giugno 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale – più strutture complesse non ha diritto, in assenza del menzionato atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui avvenuta definitiva adozione deve essere dimostrata dal l’interessato , depositando idonea prova documentale, alla maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-condanna  il  ricorrente  a  rifondere  le  spese  di  lite,  che  liquida  in  € 3 .000,00  per  compenso  professionale  e  in  €  200,00  per  esborsi,  oltre accessori di legge e spese generali, nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 7