Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4906 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2569-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 416/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 318/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 2569/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda di COGNOME NOME, pensionato dal 2003, volta ad ottenere la riliquidazione dei ratei di pensione passati e futuri per effetto della riconosciuta maggiorazione contributiva -già accertata con sentenza passata in giudicato -di cui all’art.13, co.8 l. n.257/92.
Riteneva la Corte che la maggiorazione contributiva, potendo incidere solo sul profilo contributivo e non su quello retributivo, nemmeno consentiva che i ratei di pensione venissero riconosciuti da epoca antecedente alla domanda di pensione, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, poiché, da un lato l’art.47 d.l. n.269/03, conv. in l. n.326/03, affermava che la rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto poteva incidere sulla misura del rateo e non anche sulla maturazione del diritto a pensione; dall’altro lato, vigendo il principio della domanda amministrativa al fine del riconoscimento delle prestazioni previdenziali, non poteva la decorrenza della pensione essere anticipata a data anteriore alla domanda, nemmeno in forza della maggiorazione contributiva.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione o falsa applicazione degli artt.13, co.8 l.
n.257/92, 47 d.l. n.269/03, conv. in l. n.326/03, 3, co.132 l. n.350/03, d.m. 27.10.2004 e 2909 c.c. La Corte non avrebbe considerato che, essendo il pensionamento del ricorrente avvenuto in data anteriore al 2.10.2003, in base all’art.47, co.6 bis d.l. n.269/03, ad egli si applicava il previgente regime di cui all’originario testo dell’art.13, co.8 l. n.257/92. Il previgente regime indicava un coefficiente di rivalutazione contributiva di 1,5 e non di 1,25, e disponeva la rilevanza della rivalutazione anche ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi: l ‘ anticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico è stata motivata sia in base all’applicazione dell’art.47 d.l. n.269/03, sia in forza della regola per cui la prestazione pensionistica non può decorrere da data antecedente alla domanda amministrativa.
Il motivo censura solo la prima delle due ragioni, mentre nulla argomenta per confutare la seconda. Secondo costante orientamento di questa Corte Cass.2108/12, Cass.9752/17, Cass.18119/20), ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l ‘ omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l ‘ autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l ‘ annullamento della sentenza.
Né, al di fuori della decorrenza del trattamento pensionistico, e quindi ai soli fini dell’ammontare dei singoli ratei di pensione, ha rilievo che, come vuole il ricorrente, la rivalutazione operi nella misura dell’1,5, anziché dell’1,25. La sentenza ha in fatti affermato, con valutazione non censurata dal motivo di ricorso che: a) la rivalutazione incide solo sul profilo contributivo e non su quello retributivo; c) l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva già rivalutato il requisito contributivo fino al massimo ottenibile, ovvero 40 anni di contribuzione.
Anche sotto il profilo quindi dell’ammontare dei singoli ratei, il motivo si presenta inammissibile per difetto di interesse poiché il richiamo all’originario testo dell’art.13, co.8 l. n.257/92 non farebbe ottenere un aumento della misura della pensione rispetto a quello già riconosciuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c., concernendo la presente causa il diritto alla pensione, anziché l’autonomo diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, co.8 l. n.257/92.
P.Q.M.