Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17417/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 587/2024 depositata il 29/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 587/2024, pubblicata il 29/1/2024, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, avverso il lodo RAGIONE_SOCIALE sottoscritto in data 30 maggio 2018, « non definitivo », con il quale si è ritenuto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritualmente e legittimamente costituito in base alla clausola compromissoria, si è respinta l’eccezione di incompetenza del costituito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per carenza di imparzialità e indipendenza a decidere RAGIONE_SOCIALEa controversia ad esso sottoposta, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio e riservando al lodo definitivo la determinazione sulle spese, competenze e onorari del giudizio.
in particolare, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto « di dovere prioritariamente esaminare la questione pregiudiziale, proposta da entrambe le parti e riguardante la validità e/o nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, con la eventuale conseguenza, ove ritenuta nulla la clausola, RAGIONE_SOCIALEa incompetenza e RAGIONE_SOCIALEa carenza di potere di codesto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui costituzione è prevista dal contratto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO COGNOME in data 16.12.2013 e la cui nomina ha avuto luogo ai sensi del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE » e quindi ritenuto che la questione dovesse essere oggetto di « lodo non definitivo data la rilevanza che essa assume per il prosieguo del presente giudizio », concludendo per il suo rigetto.
La Corte d’appello, richiamati i sette motivi di impugnazione per nullità del lodo, qualificato dalla ricorrente in premessa come « parziale » e quindi suscettibile di immediata impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 827 cod. proc. civ., per essere la decis ione fondata sull’erronea qualificazione giuridica di FSE e del rapporto inter partes e, conseguentemente, sulla erronea tesi di inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica al contratto in esame, con conseguente erronea qualificazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come pregiudiziale di una questione di merito, ha ritenuto
inammissibile l’impugnazione.
La Corte territoriale ha osservato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha esaminato, nel lodo impugnato, una prima questione pregiudiziale, « se la clausola compromissoria debba ritenersi o meno nulla ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il contratto inter partes del 16.12.13, che la contiene, è stato stipulato in mancanza (del rispetto) RAGIONE_SOCIALEa procedura di evidenza pubblica e che, in ogni caso, la clausola non reca, così come richiesto dall’art. 241 comma 1 d.lgs. n. 163/2006 nonché dall’art. 1 comma 20 RAGIONE_SOCIALEa L. 190/2012, la preventiva autorizzazione da parte del competente organo amministrativo », e una ulteriore questione, sempre, in via pregiudiziale, posta da FSE in via di merito e riguardante la incompetenza del costituito RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che esso sarebbe privo dei requisito di imparzialità e indipendenza, così come richiesto per ogni giudice.
La Corte d’appello ha quindi rilevato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 827, terzo comma, c.p.c., – secondo cui « Il lodo che decide parzialmente il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune questioni insorte senza definire il giudizio RAGIONE_SOCIALE è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo » -occorre distinguere l’impugnativa del lodo parziale, immediata, con sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, e quella del lodo non definitivo, solo unitamente al definitivo. Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, nella sentenza n. 16963/2014, hanno innanzitutto escluso che la nozione di lodo parziale autonomamente impugnabile, stabilita dal citato art. 827, coincida esattamente con quella di sentenza non definitiva di cui all’art. 279 secondo comma cod. proc. civ., la quale, a differenza del lodo RAGIONE_SOCIALE, può essere oggetto di impugnazione immediata (ai sensi del comma quarto RAGIONE_SOCIALEa stessa norma) non solo nel caso previsto al n. 2 in cui la sentenza definisca il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito, ma anche nel caso di cui
n. 4), allorquando il giudice, con sentenza, risolva questioni pregiudiziali o preliminari di merito, senza, tuttavia, definire il giudizio, chiarendo che, con riferimento al lodo parziale, la scelta del legislatore è stata quella di limitare l’autonoma impugnazione ai soli lodi che « in concreto hanno definito il giudizio quantomeno relativamente ad una o più domande », nella ragionevole esigenza di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili, in contrasto con la ratio deflattiva RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, ma senza definire il giudizio.
In conclusione, poiché, al fine RAGIONE_SOCIALE‘autonoma impugnabilità del lodo parziale, « l’unico parametro da osservare è la verifica che quel lodo abbia definito in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate (peraltro le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 24153/2013 hanno statuito – diversamente da quanto osservato dalla ricorrente – che l’eccezione di compromesso deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura giurisdizionale e sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) », nel caso in esame, « in sintonia con l’espressa qualificazione di lodo «non definitivo» attribuita alla decisione in esame dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », mancavano anche gli indici formali del lodo parziale quali la separazione RAGIONE_SOCIALEe domande e la condanna alle spese.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione, notificato il 25/7/2024, affidato a due motivi, nei confronti di NOME COGNOME (che resiste con controricorso).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 827, comma 3, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3), in quanto, senza svolgere alcuna specifica disamina circa la natura ed il contenuto del Lodo oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello (circostanza che determina di per sé anche un vizio di motivazione denunciabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., cfr. infra par. III.2.), ha dichiarato la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ritenendo che il Lodo fosse qualificabile come « non definitivo » e quindi non immediatamente impugnabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 827 c.p.c. con ciò incorrendo nel vizio di violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima norma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, c. 3 c.p.c..
Con un secondo motivo, si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza e/o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in quanto la sentenza sarebbe anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa omessa o apparente motivazione, avendo la Corte di Appello mancato totalmente di indicare i concreti elementi da cui abbia tratto le proprie valutazioni in ordine alla qualificazione del Lodo come « lodo non definitivo » escludendone la immediata impugnabilità con ciò incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
Nei motivi, si deduce che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’esaminare la questione pregiudiziale inerente all’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria per essere stato stipulato il contratto del 16/12/2013 che la conteneva in assenza RAGIONE_SOCIALEa procedura di evidenza pubblica e per difettare la clausola stessa RAGIONE_SOCIALEa indicazione, nel bando o nell’avviso di gara, RAGIONE_SOCIALEa preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo e alla conseguente illegittima e irregolare costituzione del RAGIONE_SOCIALE per incompetenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad amministrare la procedura di arbitrato, spettando l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE, ha dovuto qualificare la stessa come non autonoma rispetto al contratto e ha dovuto esaminare l’intero contratto, tra RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, avente ad oggetto l’incarico di compiere una verifica e regolarizzazione catastale e urbanistica degli immobili di proprietà di FSE che la conteneva nel suo complesso, sul piano soggettivo e oggettivo.
Si rileva che, da un lato, dall’esame RAGIONE_SOCIALEe domande espressamente sottoposte da entrambe le parti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulterebbe evidente « come la delibazione in ordine alla nullità del Contratto sia stata elevata, per esplicita richiesta dei contraddittori, da mera questione pregiudiziale al rango di vera e propria domanda da decidere con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c. » e, dall’altro lato, che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel pronunciare il lodo in esame, ha dichiarato di non applicare il principio di autonomia RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria di cui all’art. 808 cpv. c.p.c. e, pertanto, « ha assunto ad oggetto del proprio esame non esclusivamente la convenzione di arbitrato, ma il contratto nel suo complesso ritenendo che il vizio denunciato ‘sarebbe tale per la sua rilevanza da estendersi automaticamente anche alla clausola compromissoria che da esso direttamente deriva e che ne è il risultato’ ».
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quindi, non ha esaminato soltanto la questione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria ma anche il merito, con una pronuncia parziale, RAGIONE_SOCIALEa domanda svolta in via principale da NOME di nullità del contratto, esaurendo così il potere di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto, essendo impraticabile l’ipotesi che il giudizio di merito potesse ancora essere definito con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda svolta in via principale da RAGIONE_SOCIALE e con il conseguente accertamento RAGIONE_SOCIALEa rilevata invalidità, implicando ciò la negazione, postuma, RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALE originariamente dichiarata.
Inoltre, la Corte d’appello dando rilievo alla qualificazione espressa del lodo come «non definitivo», ha violato il consolidato principio di « prevalenza RAGIONE_SOCIALEa sostanza sulla forma » in virtù del quale « al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto, al fine di stabilire se lo stesso abbia o meno carattere sostanzialmente decisorio » (Cassazione civile sez. II, 28/01/2022, n.2685).
Con il secondo motivo, si lamenta, inoltre, la motivazione apparente o perplessa e obiettivamente incomprensibile, in quanto la Corte territoriale, dopo l’enunciazione dei criteri generali cui attenersi nella qualificazione del Lodo, non ha compiuto alcuna valutazione in ordine all’effettivo contenuto del provvedimento oggetto di impugnazione né in relazione alle domande svolte dalle parti.
Il controricorrente, in punto di fatto, dà atto di alcune circostanze, precisando che: a) prima di adire « con comparsa in riassunzione, istanza di arbitrato e nomina di arbitro per la costituzione del collegio RAGIONE_SOCIALE », la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), lo stesso aveva convenuto in giudizio, con citazione del luglio 2016, la RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALEa soma di Euro 1.853.334,80 oltre interessi di mora, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, ma, a fronte di eccezione pregiudiziale RAGIONE_SOCIALEa FSE di « difetto di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ill.mo Tribunale adito a favore del collegio RAGIONE_SOCIALE come previsto dalla clausola ‘Controversie’ di cui al contratto del 16.12.2013 fra RAGIONE_SOCIALE ed il signor NOME COGNOME, arbitrato da tenersi innanzi alla RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, INDIRIZZO », il Tribunale di Roma, con provvedimento del 19/4/2017, si era dichiarato incompetente « attesa la competenza RAGIONE_SOCIALE prevista dal
contratto inter partes in data 16.12.13 », disponendo la riassunzione del giudizio nel termine di mesi tre, e la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo e spese compensate; b) FSE, dopo essersi costituta regolarmente nel giudizio RAGIONE_SOCIALE incardinato dall’AVV_NOTAIO, nominando il proprio Arbitro di fiducia e formulando i relativi quesiti da sottoporre al RAGIONE_SOCIALE, senza nulla sollevare circa la competenza RAGIONE_SOCIALE, in data 14 settembre 2017, aveva sollevato per la prima volta la questione RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adita, invitando il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘AMC a « declinare qualunque istanza di nomina del terzo arbitro eventualmente proveniente dalla Controparte», avendo provveduto «a richiedere alla RAGIONE_SOCIALE di amministrare la procedura di arbitrato fra FSE e l’AVV_NOTAIO COGNOME »; c) la AMC, con nota del 03.10.2017, prendeva posizione circa le richieste di FSE, ritenendole sostanzialmente infondate e/o comunque irrituali, e, non essendosi presentata la FSE all’incontro fissato, si era proceduto alla designazione del terzo arbitro quale Presidente del RAGIONE_SOCIALE, nonché alla sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘arbitro nominato da RAGIONE_SOCIALE (per sua indisponibilità), su ricorso ex art.810 c.p.c. del COGNOME al Presidente del Tribunale di Roma, che, in data 1° marzo 2018, disponeva con ordinanza la nomina del prof. NOME COGNOME, quale arbitro di designazione FSE presso RAGIONE_SOCIALE, integrando il collegio RAGIONE_SOCIALE avanti RAGIONE_SOCIALE poiché precedentemente instaurato, respingendo di conseguenza l’istanza di nomina di arbitro per parte COGNOME in riferimento all’arbitrato dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE.
Il controricorrente rileva che la controparte non avrebbe comunque interesse ad impugnare il lodo emesso sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, in quanto la mancata impugnazione del provvedimento del Tribunale di Roma, l’ordinanza resa in udienza in data 19.04.17 nel termine di tre mesi, adottata peraltro « dietro espressa eccezione RAGIONE_SOCIALEa stessa
FSE », ha comportato all’evidenza un giudicato interno e/o implicito, con le preclusioni conseguenti, anche e soprattutto con il radicamento RAGIONE_SOCIALEa competenza ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 c.p.c.; in altre parole, il giudicato formatosi sulla competenza RAGIONE_SOCIALE assorbe ogni eccezione relativa alla esistenza e validità RAGIONE_SOCIALEa clausola stessa.
La ricorrente, oltre ad eccepire l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione per mancata proposizione di un ricorso incidentale, ne deduce l’infondatezza, in quanto la declinatoria di competenza del Tribunale di Roma del 2017 ha dato origine ad un giudicato solo formale (Cass. 8050/2022) e comunque, nel corso del giudizio RAGIONE_SOCIALE e nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello, FSE aveva dedotto uno specifico profilo di invalidità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, (in relazione alla contestata attribuzione ad AMC, in luogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE, del potere di amministrare e decidere la controversia RAGIONE_SOCIALE).
Il controricorrente eccepisce poi l’accettazione per fatti concludenti da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALE.
Invero, « a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa comparsa in riassunzione e nomina d’arbitro da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, FSE – senza nulla contestare in ordine alla presunta nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria – anziché denegare la competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla nomina del proprio arbitro nella persona del AVV_NOTAIO (cfr. all.9) » e poi, con successiva comparsa di risposta, « FSE – ancora una volta senza nulla eccepire circa la pretesa incompetenza e la legittimità e/o la validità e/o la efficacia RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria – ha confermato la nomina RAGIONE_SOCIALE‘arbitro ed ha proposto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le proprie domande in via riconvenzionale .
La ricorrente, in memoria, replica di avere tempestivamente sollevato la questione RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sin dal settembre 2017, e che nell’ottobre 2017 il Consiglio
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si era dichiarato competente riguardo al procedimento RAGIONE_SOCIALE instaurato dall’AVV_NOTAIO dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE, ma poi il procedimento di nomina del terzo arbitro per il completamento RAGIONE_SOCIALEa terna RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE era proseguito in forza del criterio RAGIONE_SOCIALEa prevenzione.
In ogni caso, NOME, in data 18/4/2018, nella prima udienza del procedimento RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE, aveva eccepito l’incompetenza e l’irregolare e illegittima costituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente, in memoria, eccepisce che il procedimento promosso dal COGNOME dinanzi al Tar Lazio, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato la propria competenza riguardo al procedimento RAGIONE_SOCIALE instaurato dal COGNOME, è stato dichiarato perento, con decreto comunicato l’11 maggio 2023 (non avendo il ricorrente chiesto la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza), con conseguente illegittima e irregolare costituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE, stante la definitività RAGIONE_SOCIALEe statuizioni assunte da RAGIONE_SOCIALE circa la competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Le censure da trattare unitariamente in quanto connesse sono inammissibili.
5.1. L’art. 827 comma 3 c.p.c. distingue tra:
il lodo che decide parzialmente il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, il quale è immediatamente impugnabile (c.d. lodo parziale);
ii) il lodo che risolve alcune RAGIONE_SOCIALEe questioni insorte senza definire il giudizio RAGIONE_SOCIALE, il quale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo (c.d. lodo non definitivo).
Si ha un lodo parziale quando gli arbitri decidono solo una parte RAGIONE_SOCIALEe domande proposte, non esaurendo il mandato a decidere l’intera controversia, mentre si ha un lodo non definitivo quando esso risolve una questione preliminare di merito o pregiudiziale di
rito.
La distinzione assume rilevanza fondamentale poiché determina l’immediata impugnabilità (lodo parziale) o meno (lodo non definitivo) RAGIONE_SOCIALEa statuizione degli arbitri. Il lodo parziale produce effetti nella sfera giuridica sostanziale RAGIONE_SOCIALEe parti, dal momento che con esso si decide su un diritto e genera, pertanto, una soccombenza immediata ed effettiva. Il lodo non definitivo, invece, ha il solo effetto di esaurire il potere decisorio RAGIONE_SOCIALE‘arbitro su una determinata questione, pregiudiziale di rito o preliminari di merito, quali, a mero titolo esemplificativo, la competenza, la giurisdizione o la prescrizione.
5.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23463 del 18.11.2016 (in conformità Cass. 18507/2020), hanno affermato che non è immediatamente impugnabile il lodo che decide: 1) una questione preliminare di merito (ad esempio, di prescrizione) o pregiudiziale di rito (ad esempio, la competenza, giurisdizione etc.), senza decidere alcuna RAGIONE_SOCIALEe domande di merito proposte (« Il lodo che decide parzialmente il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, immediatamente impugnabile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 827 comma 3 c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune RAGIONE_SOCIALEe domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari »); 2) sull’esistenza o validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, poiché la questione ha natura pregiudiziale di rito in quanto funzionale all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi degli arbitri (« Nel giudizio RAGIONE_SOCIALE, la questione concernente l’esistenza o la validità RAGIONE_SOCIALEa convenzione giustificativa RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un error in procedendo che vizia una decisione giurisdizionale, e può essere oggetto di lodo non definitivo, come tale non immediatamente impugnabile ») e quindi, poiché l’arbitrato svolge una funzione sostitutiva del giudizio
davanti al giudice togato, laddove gli arbitri affermino la propria competenza, in forza RAGIONE_SOCIALEa ritenuta validità RAGIONE_SOCIALEa clausola RAGIONE_SOCIALE o perché la controversia rientri nei limiti oggettivi RAGIONE_SOCIALE‘accordo RAGIONE_SOCIALE, la questione risolta nel lodo non definitivo non attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia ma riveste natura processuale, trattandosi di comprendere su quella controversia sia devoluta alla decisione di arbitri o RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziale. In ordine a tale secondo profilo, già con la sentenza n. 24153/2013, si era affermato che l’eccezione di compromesso deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura giurisdizionale e sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Inoltre, già con la sentenza n. 16963/2014, le Sezioni Unite avevano chiarito che la nozione di lodo parziale autonomamente impugnabile, stabilita dal citato art. 827 c.p.c., non coincide esattamente con quella di sentenza non definitiva di cui all’art. 279 secondo comma c.p.c., la quale, a differenza del lodo RAGIONE_SOCIALE, può essere oggetto di impugnazione immediata (ai sensi del comma quarto RAGIONE_SOCIALEa stessa norma) non solo nel caso previsto al n. 2) in cui la sentenza definisca il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito, ma anche nel caso di cui al n. 4), allorquando il giudice, con sentenza, risolva questioni pregiudiziali o preliminari di merito, senza, tuttavia, definire il giudizio. Questa Corte a S.U. ha inoltre chiarito che, con riferimento al lodo parziale, la scelta del legislatore è stata quella di limitare l’autonoma impugnazione ai soli lodi che in concreto hanno definito il giudizio quantomeno relativamente ad una o più domande e risponde alla ragionevole esigenza di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili, in contrasto con la ratio deflattiva RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato,
dandosi continuità a detto orientamento, secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 827, terzo comma, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedi-mento RAGIONE_SOCIALE, ma senza definire il giudizio
Sempre questa Corte (Cass. 8457/2014) ha chiarito, in motivazione, che il dictum RAGIONE_SOCIALE, pur relativo a una questione relativa alla validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria e alla competenza degli arbitri, incide parzialmente sul merito (cfr., Cass., 19 agosto 2004, n. 16205, in motivazione), laddove, avendo escluso il potere di decidere degli arbitri in relazione a una specifica domanda, pronunci in maniera definitiva su tale domanda, di talché non può dubitarsi RAGIONE_SOCIALEa sua immediata impugnabilità.
5.3. Deve quindi darsi continuit à all’orientamento inaugurato dalla citata Cass. n. 16963/2014 secondo cui il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o pi ù domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutivit à che il lodo stesso pu ò assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilit à deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, ma senza definire il giudizio ( Cass. 28190/2020).
Dunque, al fine RAGIONE_SOCIALE‘autonoma impugnabilit à del lodo parziale, l’unico parametro da osservare è la verifica che quel lodo abbia definito in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate.
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 827, comma 3, c.p.c., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa
l’esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio (Cass. 28190/2020; Cass. 16963/2014). Inoltre, nel giudizio RAGIONE_SOCIALE, la questione concernente l’esistenza o la validità RAGIONE_SOCIALEa convenzione giustificativa RAGIONE_SOCIALEa « potestas iudicandi » degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un « error in procedendo » che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo (Cass.S.U. 23463/2016).
5.4. Orbene, nella specie, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si è pronunciato su temi afferenti al merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, ma unicamente sulla validità o meno RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria che rientra tra le questioni pregiudiziali di rito che sono decise con un lodo non definitivo.
Quanto al merito, le domande svolte in via principale attengono esclusivamente all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di FSE agli obblighi previsti nel contratto stipulato in data 16.12.2013 e sulla condanna RAGIONE_SOCIALEa società al pagamento all’AVV_NOTAIO del compenso pattuito.
Il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa procedura RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica non riguarda il merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, ma è una questione sollevata da FSE al fine di far dichiarare, in via pregiudiziale di rito, la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria e, di conseguenza, la carenza di potere ed incompetenza degli Arbitri a conoscere la controversia: « I) in via pregiudiziale di rito, previo rilievo RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria di cui al Contratto (nullità per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di evidenza pubblica, n.d.r.), accertare la pro-pria carenza di potere e/o incompetenza a conoscere la presente controversia con con-seguente declaratoria di competenza del Giudice Ordinario ».
L’unica decisione adottata dagli arbitri, nel caso di specie, ha riguardato la validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, trattandosi di
una decisione su questione pregiudiziale di rito, che non dà luogo ad impugnabilità immediata del lodo.
La valutazione espressa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa la validità del contratto sottoscritto fra le parti attiene solo a una questione incidentale, necessaria per poter accertare la validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria; accertamento RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria che rientra tra le questioni pregiudiziali di rito che vengono decise con un lodo non definitivo.
Nella specie, quindi, la Corte territoriale si è conformata a tali principi, avendo rilevato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era limitato a pronunziare solo sulle questioni pregiudiziali o preliminari, senza dunque chiudere n é in tutto n é in parte il giudizio dinanzi a s é , con conseguente esatta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 827, terzo comma, c.p.c..
Si trattava dunque di lodo cd. interlocutorio, impugnabile solo unitamente al lodo definitivo, che non aveva deciso una o più domande cumulate o parte di un’unica domanda, se frazionabile, statuendo con effetti vincolanti, ma che aveva risolto alcune questioni insorte nel corso del giudizio senza definirlo, affermando e non escludendo la competenza RAGIONE_SOCIALE.
La prima doglianza è quindi inammissibile ex art.360 bis n. 1 c.p.c. 5.5. Anche la seconda censura è inammissibile, in quanto nessuna contraddittorietà o carenza si riviene nelle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La sentenza oggetto di impugnazione è stata congruamente motivata e la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello risulta conforme alle innumerevoli pronunce RAGIONE_SOCIALEa Cassazione sopra richiamate; si richiama quanto chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 22232/2016 sulla motivazione apparente.
Tale ragione più liquida giustifica la non necessità di esame RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, sollevate dal COGNOME, sul giudicato interno intervenuto sulla questione RAGIONE_SOCIALEa competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nominato
dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto in realtà già decisa inter partes dalla ordinanza resa in udienza in data 19.04.17, con la quale il Tribunale di Roma, su eccezione di RAGIONE_SOCIALE, cui aveva aderito il COGNOME, ha definito il giudizio RG.n. 57387/2016 pendente tra RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO COGNOME dichiarando « l’incompetenza del Tribunale di Roma, attesa la competenza RAGIONE_SOCIALE prevista dal contratto inter parte in data 16.12.2013 di-sponendo la riassunzione del giudizio nel termine di mesi tre e la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa causa dal ruolo », nonché sull’inammissibilità del ricorso per effetto RAGIONE_SOCIALE‘adesione, a seguito di riassunzione del giudizio in sede RAGIONE_SOCIALE, da parte di NOME, la quale, anziché denegare la competenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla nomina del proprio arbitro e con successiva comparsa di risposta NOME ha confermato la nomina RAGIONE_SOCIALE‘arbitro ed ha proposto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le proprie domande in via riconvenzionale.
In ogni caso, si tratta di doglianze estranee al tema oggetto del presente giudizio RAGIONE_SOCIALEa impugnabilità del lodo in quanto, asseritamente, « parziale » e non « non definitivo ».
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a favore del difensore qualificatosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio di legittimità, a favore del difensore del controricorrente, qualificatosi antistatario, liquidate in complessivi € 15.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.