Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 400 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 400 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16325/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME – intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di CALTANISSETTA n. 357/2019 depositata il 01/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME, osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Caltanissetta , con sentenza n. 357 del 1/06/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela di rigetto del l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. proposta da NOME COGNOME nei confronti del fratello, NOME COGNOME, con la quale era stata contestata la validità del lodo arbitrale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., in quanto lodo irrituale, per come interpretato dalla volontà delle parti, per come definito dal collegio arbitrale e dal collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.
La Corte d’Appello , per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenu to che alcuni elementi, quali l’esame dell’atto di deferimento della controversia in arbitri, il comportamento complessivo delle parti, nonché l’apposizione da parte del Tribunale del decreto di esecutorietà (cd. exequatur ) facevano propendere per la qualificazione dell’ arbitrato quale rituale, posto che le parti non avevano derogato alle regole del codice di rito civile.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato a quattro motivi.
Nessuna difesa svolge NOME COGNOME che rimane intimato.
Per l’adunanza del 15/11/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.
Il primo motivo pone violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale esaminato atti e fatti anteriori alla formazione del titolo posti a base dell’esecuzione opposta che potevano esclusivamente essere fatti valere
precedentemente alla formazione del titolo stesso, e conseguentemente, ritenendo il lodo rituale, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione .
Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra petita , laddove la Corte territoriale si è pronunciata sulla natura del lodo, come se fosse stata proposta domanda di impugnazione di quest’ultimo, anziché pronunciarsi in merito alla nullità della procedura esecutiva, stante l’as senza di un titolo esecutivo valido.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1372 cod. civ. poiché la Corte territoriale, riqualificando il lodo come rituale, ha disatteso e pretermesso la statuizione ivi contenuta, in contrasto con l’art. 1372 cod. ci v. e l’interpretazione della volontà delle parti.
Il quarto e ultimo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto l’in terpretazione del lodo da parte della Corte territoriale è stata effettuata sulla base di elementi esterni al contratto e non si è soffermata sul tenore letterale delle clausole, conferendo al lodo stesso un significato avulso rispetto a quello dato effettivamente dalle parti.
Il collegio ritiene che tutti i motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché tutti sono incentrati su questioni di esame di atti e documenti e sulla loro interpretazione, sono inammissibili.
In questa sede, invero, non può procedersi, trattandosi di ambito riservato alla cognizione del giudice del merito e comunque al diverso campo dell’impugnativa del lodo arbitrale, demandato alla cognizione in unico grado di merito della C orte d’Appello, all’ esame diretto della clausola arbitrale (che viene normalmente
effettuata nei giudizi di impugnazione dei lodi arbitrali Cass. n. 1191 del 27/01/2001 Rv. 543502 -01; si veda, altresì, in tema: Cass. n. 7761 del 19/05/2003 Rv. 563260 – 01).
La detta preclusione, all’esame diretto della clausola arbitrale, deriva dalla natura stessa del giudizio di opposizione all’esecuzione, qual è quello che, incontrovertibilmente, senza esperire nessun altro rimedio, ha proposto AVV_NOTAIO dinanzi agli uffici di merito.
Tutti i motivi di ricorso, in concreto, chiedono a questo giudice di legittimità un accesso diretto agli atti delle fasi di merito al fine di mutare l’opinamento della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha qualificato, come sembra avesse già fatto il Tribunale di Gela, quale rituale l’arbitrato intercorso tra NOME COGNOME e il fratello NOME COGNOME.
La detta diversa qualificazione dell’arbitrato , quale irrituale, è insuscettibile di essere portata alla cognizione del giudice di legittimità in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale sono ammesse le sole questioni riguardanti l ‘esistenza del titolo esecutivo.
Nella specie, inoltre, il ricorso in opposizione è portato direttamente avverso il lodo, senza alcuna impugnazione riferita al procedimento di attribuzione al lodo stesso dell’efficacia esecutiva (previsto dall’art. 825, comma 3, cod. proc. civ.) , così come avvenuto in precedenti giudizi sottoposti al vaglio di questa Corte (Cass. n. 7268 del 29/05/2001 Rv. 547079 – 01), che ha affermato che in tema di esecuzione di lodo arbitrale, l’opposizione che riflette la nullità del decreto di esecutorietà del lodo, risolvendosi nella contestazione circa la completezza del titolo esecutivo, configura non una opposizione agli atti esecutivi cui si ricorre per denunciare vizi formali che non escludono la sussistenza del titolo esecutivo né incidono sul diritto di procedere all’esecuzione, bensì
un’opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ. la quale è predisposta all’accertamento che il titolo posto a fondamento dell’esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l’efficacia esecutiva.
L’attribuzione al lodo dell’efficacia giudiziale lo ricomprende nell’ambito dei provvedimenti giudiziali ai quali è attribuita efficacia esecutiva , ai sensi dell’art. 474, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. , cosicché appare predicabile anche con riguardo a essi il principio della conversione delle nullità in motivi di gravame, che devono essere tempestivamente fatti valere, il che, nella specie, non è avvenuto.
L’opposizione proposta da NOME COGNOME si sarebbe dovuta appuntare, pertanto, ed eventualmente, sullo stesso procedimento di formazione del titolo e, nella presente sede non può farsi luogo, così come richiedono i motivi di ricorso, a rivalutazione del procedimento che ha condotto alla formazione del titolo in carenza di specifiche attività giudiziali della parte qui ricorrente.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, non avendo la controparte espletato attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato
pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di