Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21701/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 4600/2022 depositata il 21/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Padova
FATTI DI CAUSA
Con sentenza non definitiva del 20.09.2023 ed ordinanza di pari data di cancellazione della causa dal ruolo, il Tribunale di Padova ha pronunciato la litispendenza della causa a favore del Tribunale di Rovigo, preventivamente adito così motivando: ‘ ritenuto che sussiste litispendenza fra la presente causa e quella decisa dal Tribunale di Rovigo con sentenza n.684/2021, per le ragioni indicate nella sentenza non definitiva, da intendersi qui richiamate; considerato che l’interposizione di appello avve rso la sentenza del Tribunale di Rovigo non preclude la pronuncia di litispendenza (cfr. Cass.14/05/2020, n.8898); rilevato che il Tribunale di Rovigo è il giudice preventivamente adito e pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ‘.
Il provvedimento statuente sulla competenza viene oggi impugnato dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE allegando la sostanziale difformità di causæ petendi fra i due giudizi, ambedue iniziati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE PER I RAGIONE_SOCIALE.
Il regolamento è fondato. Il Tribunale di Padova ha dichiarato la litispendenza con altro giudizio preventivamente instaurato, e che sarebbe stato pendente dinanzi alla Corte d ‘A ppello di Venezia. Orbene, va premesso che, in tema di regolamento di competenza, l’esame della Corte di cassazione si estende anche a profili diversi da
quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo (Cass. 25232/2014; Cass. 21422/2016; Cass. 17312/2018). Nel caso concreto, Il Tribunale di Padova, nel dichiarare la litispendenza, non ha tenuto conto del fatto che l’altro giudizio – al momento della decisione da parte del Tribunale – era st ato già definito con sentenza n. 899/2023.
La circostanza fattuale, menzionata nella stessa sentenza impugnata, per cui il giudizio asseritamente litispendente, risultava all’atto della decisione già stato definito dalla Corte d’Appello di Venezia è decisiva in quanto trattandosi di procedimento definito non poteva, pertanto, più ritenersi pendente ai fini di cui all’art. 39 c.p.c. Ebbene, le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l’applicabilità dell’art. 39 c.p.c. (Cass. 18252/2015; conf, da ultimo, Cass. 4814/2024). Per cui la declaratoria di litispendenza, nella specie, è da ritenersi erroneamente pronunciata.
Per quanto sopra deve essere dichiarato competente il Tribunale di Padova, in conformità con la richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Accoglie il regolamento di competenza e dichiara competente il Tribunale di Padova, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.