Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15879 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16523/2023 R.G.
proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
SVILUPPO INIZIATIVE ECONOMICHE S.R.L.
– intimata – avverso l’ordinanza del 28/6/2023 del Tribunale di Grosseto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del P.M., in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RILEVATO CHE:
-nel 2005 NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Grosseto, contestando il minacciato diritto di RAGIONE_SOCIALE di agire in executivis nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990, titolo recante un credito prescritto;
-d opo una prima decisione favorevole all’opponente emessa dal Tribunale di Grosseto, la Corte d’appello di Firenze (sentenza n. 392 del 17/2/2017), dichiarata la nullità della pronuncia impugnata, rimetteva la causa al primo giudice in applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ.;
-nel processo riassunto la società opposta eccepiva la litispendenza rispetto al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Firenze dallo stesso COGNOME e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, riguardante la perdita di efficacia del succitato titolo esecutivo in ragione della prescrizione del credito oggetto di ingiunzione (il decreto monitorio era stato azionato con due distinti precetti); la decisione di primo grado del Tribunale fiorentino, favorevole all’opponente, era stata appellata dalla so cietà e il processo di secondo grado era stato dichiarato estinto (sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021), con conseguente passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure;
-con l’ ordinanza del 28/6/2023 il Tribunale di Grosseto dichiarava la litispendenza e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con la seguente motivazione: «rilevato che la litispendenza debba valutarsi al tempo della notificazione della citazione, trattandosi di presupposto processuale; considerato che la pendenza della lite, in caso di notificazione dell’atto, si ha solo in caso di perfezionamento del procedimento notificatorio in una delle forme previste dall’ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23675/2014); ritenuto che nel caso di specie, stante la dichiarazione di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio n. 3970/2005 RG, la pendenza della odierna lite debba apprezzarsi
al momento della notificazione dell’atto che ha introdotto il presente processo, avvenuta il 29.01.2018, non rilevando la notificazione della citazione introduttiva del giudizio de 2005; ritenuto che, essendo la domanda introduttiva del presente giudizio notificata in data 29.10.2018, al tempo della proposizione del presente giudizio era già pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze un giudizio avente ad oggetto le stesse parti e la stessa azione, come sopra descritto; ritenuto pertanto che, per le considerazioni svolte, debba dichiararsi la litispendenza rispetto al presente giudizio»;
-avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME proponeva tempestivo regolamento di competenza; non svolgeva difese la RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-come osserva il P.M. (che richiama Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021), costituisce indefettibile presupposto della declaratoria di litispendenza che «il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato»;
-si rileva che manca agli atti la prova -costituita dalla certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. -del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021 ; tuttavia, alla mancata produzione della predetta certificazione può ritenersi equipollente l’esplicita ammissione della controparte circa l’intervenuta formazione del giudicato (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781-01, la quale ha precisato che non è equivalente, invece, la mera non contestazione);
-n el caso in esame, nelle note difensive autorizzate nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE presentate all’udienza del 3/5/2022 (documento 8 del ricorrente), la società affermava quanto segue: «Risulta pacifico che l’COGNOME COGNOME proposto due domande (una di fronte al Tribunale di Firenze – causa n. 15579/2012 R.G., terminata con sentenza n. 1427/15, l’altra di fronte al Tribunale di Grosseto, qui pendente) entrambe finalizzate ad ottenere lo stesso risultato: dichiararsi prescritto il diritto di credito, azionato nei suoi confronti dalla società creditrice, qui convenuta, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 5129/90 emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990. Fino alla data della precedente udienza le due cause risultavano entrambe pendenti: da qui la richiesta della dichiarazione di litispendenza della presente causa in quanto introdotta per ‘seconda’. Senonché, alla data odierna, la sentenza n. 1286/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze il 21/6/2021, risulta non più impugnabile per decorrenza del termine ‘lungo’ di cui all’art. 327 c.p.c., cosicché anche la sentenza del Tribunale di Firenze, la n. 1427/15 (che ha dichiarato prescritto il credito) è divenuta irrevocabile. Dovrà pertanto tenersi conto degli effetti del giudicato e delle conseguenti preclusioni. L’COGNOME ha già ottenuto, con sentenza ormai irrevocabile (la n. 1427/15, Tribunale di Firenze), ciò che aveva richiesto: la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/90 e non può, quindi, pretendere, sulla stessa materia, un’altra pronuncia stante il disposto dell’art.2909 c.c..» ;
-la formazione del giudicato, dunque, costituisce esplicita ammissione e rende manifesto l’errore del giudice di merito ;
-il ricorso va, dunque, accolto e l’ordinanza del Tribunale di Grosseto, con cui è stata dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo, dev ‘ essere annullata;
-la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità è rimessa al giudice di merito;
p. q. m.
la Corte
accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,