Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5791/2023 R.G. proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di TARANTO depositata il 3i/01/2023, r.g.n. 6868/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – che ha chiesto di accogliere l’istanza di regolamento di competenza.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Taranto del 31 gennaio 2023, che ha dichiarato la litispendenza tra il processo davanti a sé pendente (r.g.n. 6868/2021) e quello pendente davanti al Tribunale di Taranto (r.g.n. 133/2022), di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto 15 dicembre 2021, n. 2635.
Nei confronti di COGNOME e in favore di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME il Giudice di pace di Taranto ha emesso il decreto ingiuntivo n. 872/2021, depositato il 3 giugno 2021. RAGIONE_SOCIALE ha notificato il solo ricorso, senza il decreto, il 28 giugno 2021. COGNOME ha proposto un giudizio, con atto di citazione notificato il 7 settembre 2021 (r.g.n. 5274/2021), chiedendo ‘in via pregiudiziale e assorbente’ di dichiarare la nullità della notificazione e poi di accertare la non debenza del compenso oggetto del ricorso monitorio e di condannare COGNOME al pagamento di euro 250. Il Giudice di pace ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la nullità della notificazione, precisando poi di non potersi occupare del decreto, non notificato, e del merito della domanda. COGNOME ha impugnato la sentenza davanti al Tribunale di Taranto (r.g.n. 133/2022), si è costituito COGNOME che ha chiesto il rigetto dell’appello, senza riproporre la domanda relativa all’accertamento negativo del credito e quella riconvenzionale di condanna.
In data 2 settembre 2021 RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a una seconda notificazione, questa volta del ricorso e del decreto, e COGNOME ha proposto opposizione, con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2021, con il quale ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito e ha fatto valere domanda riconvenzionale. RAGIONE_SOCIALE si è
costituita e ha eccepito la litispendenza tra l’instaurato processo di opposizione e quello pendente innanzi al Tribunale di Taranto.
La resistente RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME ha depositato memoria ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c. e in prossimità dell’adunanza.
Memoria in prossimità dell’adunanza è stata depositata anche dal ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente sostiene la mancanza dei presupposti per la dichiarazione della litispendenza: manca l’identità delle due cause, dato che nel giudizio di opposizione instaurato il 7 settembre 2021 vi era anche la domanda preliminare e pregiudiziale di nullità della notificazione, non presente nel processo in esame; inoltre, nel giudizio d’appello il ricorrente, a seguito della pronuncia favorevole della preliminare nullità della notifica, non ha riproposto le domande relative al merito, chiedendo solo di rigettare l’appello; il Giudice di pace ha poi errato nel ritenere instaurata per prima la prima causa di opposizione, in quanto la causa nella quale vi è stata la notificazione di ricorso e decreto è stata instaurata prima dell’altra, che può dirsi pendente solo quando è iniziato il giudizio di opposizione e non quando è stato notificato il solo ricorso.
Il ricorso, laddove contesta la legittimità della dichiarazione di litispendenza, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa pendente innanzi al Giudice di pace di Taranto, è fondato.
Siamo di fronte a due cause. Consideriamo la presente causa: si tratta di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 872/2021, che è stato tempestivamente notificato ai sensi dell’art. 644 c.p.c., nel quale il ricorrente ha contestato il credito azionato in via monitoria e ha fatto valere domanda riconvenzionale. Esaminiamo poi l’altra causa, proposta a seguito della notificazione del solo ricorso monitorio: non ci troviamo di fronte a una opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto AVV_NOTAIO non poteva
opporsi a un decreto che non gli era stato notificato (così che del tutto ultronee sono le richieste ‘nel merito’), ma piuttosto a una causa nella quale l’attore ha chiesto di dichiarare la nullità, meglio sarebbe l’inefficacia, della notificazione effettuata, in quanto limitata al solo ricorso, e infatti questo è stato il contenuto della pronuncia del Giudice di pace e questo è l’oggetto del giudizio d’appello pendente davanti al Tribunale di Taranto (si vedano le conclusioni di COGNOME riportate alla pag. 3 del ricorso, limitate al rigetto del gravame, con ‘conferma integrale’ della sentenza di primo grado).
Non si tratta quindi della ‘stessa causa’, ma di due cause differenti, una di opposizione al decreto ingiuntivo e l’altra invece volta all’accertamento della inefficacia della notificazione del solo ricorso monitorio, che contiene una ipotetica critica di un provvedimento ancora inefficace (perché non notificato) nei confronti di chi agisce e una domanda riconvenzionale, poi non riproposta in appello. Trattandosi di due cause differenti non poteva quindi essere pronunciata la litispendenza, che presuppone -art. 39 c.p.c. -la proposizione davanti a giudici diversi della ‘stessa causa’, tenendo poi presente che a tal fine viene in considerazione la situazione processuale, anche sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi, per come sussistente al momento della decisione (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 26862/2016).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e le parti vanno rimesse innanzi al Giudice di pace di Taranto, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rimette le parti, nei termini di legge, innanzi al Giudice di pace di Taranto, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda