Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6720 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6720 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Tributi
Impugnabilità con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. della pronuncia della Corte di cassazione con la quale venga dichiarata direttamente la litispendenza cassando senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnataesclusione
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7326 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – per ‘regolamento necessario di competenza ex art. 42 e segg. c.p.c.’ avverso ordinanza n. 4881/2025 , della Corte di cassazione, depositata in data 25.02.2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ‘regolamento necessario di competenza ex art. 42 e segg. c.p.c.’ , affidato a due motivi, avverso l’ ordinanza n. 4881/2025, della Corte di cassazione, depositata in data 25.02.2025 che, pronunciando sul ricorso RG n. 7560/2022, aveva cassato la sentenza della Commissione tributaria del Lazio n. 4124/2021, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
Nella predetta ordinanza, la Corte di cassazione, in via preliminare di rito, quale giudice del fatto processuale, rilevata -riguardo al giudizio RG n. 7560/2022 – la litispendenza al momento della proposizione, in data 8 maggio 2017, del ricorso di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma per essere stata la medesima causa già proposta in data 3 maggio 2017 dinanzi alla Commissione tributaria di Napoli (giudizio recante RG n. 28105/2019 venuto alla trattazione dello stesso Collegio nella medesima udienza camerale) ha ritenuto non definibile il giudizio radicato successivamente, concretando un ne bis in idem , con conseguente pronunciando sul ricorso – cassazione senza rinvio della impugnata sentenza della CTR del Lazio n. 4124/2021 e declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della impugnata ordinanza della Corte di cassazione n. 4881/2025 per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. stante la carenza del presupposto della identità RAGIONE_SOCIALE cause con conseguente erronea declaratoria – con riguardo al giudizio RG 7560/2022 – di inammissibilità del ricorso originario proposto dinanzi alla CTP di Roma per dichiarata litispendenza, in mancanza dei presupposti di legge, in relazione al giudizio recante RG n. 28105/2019.
In particolare, ad avviso del ricorrente, non sarebbe, nella specie, ravvisabile la effettiva identità tra i due giudizi originariamente instaurati attesa la diversità RAGIONE_SOCIALE rispettive cause petendi, avendo il ricorso, depositato in data 3 maggio 2017, dinanzi alla CTP di Napoli ad oggetto l’impugnativa di ‘ atto di irrogazione di sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. TF3IPPN01033/2016 ‘ mentre quello depositato in data 8 maggio 2017 dinanzi alla CTP di Roma ad oggetto l’impugnativa di ‘ Intimazione di pagamento TF3IPPN01033/2016 ex art. 29, co. 1, lett. a) D.L. 78/2010 per il pagamento di maggiori imposte pari a €. 5.432,69 a seguito di sentenza di 1° grado della CTP di Napoli, notificata il 22.11.2016 e conosciuta il 4.12.2016 ‘.
Quindi mentre con il primo ricorso proposto dinanzi alla CTP di Napoli il contribuente avrebbe impugnato esclusivamente la determinazione RAGIONE_SOCIALE
sanzioni con il secondo proposto dinanzi alla CTP di Roma il contribuente avrebbe impugnato soltanto la misura RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte ritenute dovute dall’RAGIONE_SOCIALE in base alla sentenza n. 5842/28/2016 della CTP di Napoli (che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso il presupposto avviso di accertamento emesso ai fini Irpef, addizionali, Irap e Iva, per il 2010).
Peraltro, ad avviso del ricorrente, tale diversità si ricaverebbe proprio dalla ordinanza n. 5400/2025 emessa nel giudizio RG 28105/2019 nella quale si precisava trattarsi di controversia avente ad oggetto l’impugnativa di ‘ intimazione di pagamento adottata a seguito di decisione di primo grado relativa all’avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2010 e, dunque, conseguente ad iscrizione a ruolo provvisoria (il ricorso riguardava esclusivamente le sanzioni) ‘.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della ordinanza della Corte di cassazione n. 4881/2025 per violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., essendosi quest’ultima limitata, con motivazione omessa o apparente, ad asserire la sussistenza della litispendenza tra due ricorsi depositati dinanzi a diverse Commissioni tributarie senza esaminare il contenuto effettivo dei rispettivi ricorsi originari.
Il ricorso intitolato ‘ per regolamento necessario di competenza ex art. 42 e segg. c.p.c. ‘ avverso ordinanza della Corte di cassazione n. 4881/2025 è inammissibile.
Nella impugnata ordinanza n. 4881 del 2025, la Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio, pronunciando sul ricorso, la litispendenza per essere stato – con riguardo al giudizio in esame RG n. 7560/2022 – il ricorso di primo grado dinanzi alla CTP di Roma proposto successivamente (in data 8 maggio 2017) alla proposizione (in data 3 maggio 2027) del ricorso dinanzi alla CTP di Napoli (giudizio recante RG n. 28105/2019, venuto alla trattazione dello
stesso Collegio, nella medesima udienza camerale del 15.1.2025 e deciso con ordinanza n. 5400 del 2025 ) con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata della CTR del Lazio n. 4124 del 2021 (depositata il 20.9.2021) e declaratoria di inammissibilità del ricorso originario concretando una violazione del principio del ne bis in idem.
Ciò in ossequio alla richiamata sentenza n. 9409 del 1994 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al fine della dichiarazione di litispendenza – che, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può essere emessa direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto dalla sentenza impugnata – occorre fare esclusivo riferimento al criterio della “prevenzione”, senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull’effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito. Tale principio di diritto è stato ribadito da questa Corte affermandosi che ‘la litispendenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, può esser pronunciata direttamente dalla Cassazione con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata’ con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tenere conto degli eventi processuali sopravvenuti, anche nel giudizio di Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3340 del 07/03/2001; Cass. 20 agosto 1991 n. 8923).
L’art. 42 c.p.c. (‘intitolato regolamento necessario di competenza’) stabilisce che ‘ La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza ‘.
5.1. In termini generali va osservato che, essendo la litispendenza istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere
la causa, la pronuncia con cui il giudice dichiari la stessa litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Cass. Sez. Unite n. 17443 del 2014).
Si tratta, cioè, di un provvedimento con cui il giudice adito si è limitato a dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., provvedimento che non è impugnabile con l’ordinario ricorso per cassazione, ma esclusivamente con lo strumento del regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c (Sez. 3, Ordinanza n. 8975 del 2022).
5.2. Posto quanto sopra in ordine alla impugnabilità esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. del provvedimento con il quale il giudice adito si sia limitato a dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., senza decidere il merito della causa, non è impugnabile con tale rimedio la pronuncia della Corte di cassazione con la quale quest’ultima dichiari- in ossequio all’orientamento sopra richiamatodirettamente dinanzi a sé la litispendenza, disponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
5.3. Invero, la pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiari direttamente la litispendenza annullando, senza rinvio ex art. 382, comma 3 c.p.c., la sentenza impugnata, chiude definitivamente il giudizio.
5.4. Le ipotesi di cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3 c.p.c., costituiscono un numerus clausus per cui la scelta di cassare con o senza rinvio non è frutto di un potere discrezionale della Corte, ma conseguenza della necessità di adeguarsi a precise scelte legislative in materia.
In particolare, la Corte può cassare senza rinvio nei soli tre casi contemplati dalla norma in esame: a) quando riscontri un difetto assoluto di giurisdizione, ossia l’impossibilità di chiedere tutela giurisdizionale dinanzi a qualsiasi giudice; b) quando vi sia una improponibilità della
domanda ossia la mancanza originaria dei presupposti o RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’azione (es.: legittimazione ad agire o legittimazione ad essere convenuti); c) in caso d’improseguibilità del giudizio, espressione con la quale si vuole intendere tutte quelle ipotesi in cui il giudizio pur potendo essere iniziato non può essere proseguito (l’ipotesi tipica è quella dell’omesso rilievo dell’intempestività dell’appello da parte del giudice di secondo grado).
5.5. La pronuncia di declaratoria di litispendenza con cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. della sentenza impugnata concreta il caso in cui la causa – stante la rilevata identità con altra causa afferente ad un giudizio prioritariamente incardinatonon poteva proprio essere proposta per violazione del principio del principio del ne bis in idem.
5.6. Orbene – fatti salvi, ove ne ricorrano i relativi presupposti, i rimedi esperibili ex artt. 391 bis e ter c.p.c. avverso le pronunce (sentenze/ordinanze) della Corte di cassazione quali, oltre l’istanza di correzione di errore materiale, la revocazione e l’opposizione di terzo – la pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiari direttamente la litispendenza, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, non è in quanto tale suscettibile di impugnativa con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. in quanto chiude definitivamente il giudizio per improponibilità originaria della causa.
5.7.Né, peraltro, come eccepito in memoria, l’impugnabilità per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze/ordinanze della Cassazione è limitata a quelle che abbiano ‘deciso la causa nel merito’ atteso che subito dopo la modifica dell’art. 384 c.p.c. ad opera dell’art. 66 della L. n. 353 del 1990, il legislatore ha ritenuto di dover ammettere per le sentenze della Corte di cassazione la revocazione per errore di fatto, e, a seguito dell’ulteriore ampliamento RAGIONE_SOCIALE ipotesi di decisione nel merito ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, con lo stesso decreto ha introdotto l’art. 391 ter c.p.c., prevedente che le sentenze della
cassazione che pronunciano sul merito sono soggette a revocazione straordinaria (oltre che alla già prevista revocazione per errore di fatto) e ad opposizione di terzo, pertanto escludendo la revocabilità per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 395 c.p.c. (Cass., SU, n. 23833/2015).
6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese del giudizio, essendo rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE e non avendo svolto attività difensiva.
8.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni – di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 – non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo , peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024;
sez . 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
Essendo rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE non vi è luogo alla condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
10.La Corte fissa in euro 1.000,00 la sanzione ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare l’importo di euro 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente
NOME COGNOME