Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33000 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33000 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29689-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del suo socio accomandario RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEssa NOME COGNOME CODICE_FISCALE, RAGIONE_SOCIALE NOME CODICE_FISCALE, RAGIONE_SOCIALE NOME CODICE_FISCALE, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, nata a Cervignano D’Adda (Lo) il DATA_NASCITA, CODICE_FISCALE, residente in INDIRIZZO , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO
Bianchini con studio in INDIRIZZO in virtù di procura in atti.
-resistente –
avverso l’ordinanza resa in data 9 novembre 2022 e pronunciata dal Tribunale di Lodi nella causa civile rubricata al numero 1688/2021 RG, ordinanza comunicata in data 14 novembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE più gli altri soggetti indicati in epigrafe proponevano regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 9 novembre 2022 del Tribunale di Lodi, assegnataria del procedimento RG n. 1688/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 245/21, emesso in favore di NOME COGNOME. COGNOME, facendo leva su un arbitrato irrituale che aveva determinato il residuo corrispettivo ad ella spettante per la vendita agli odierni ricorrenti della sua farmacia sita in Mulazzano, aveva ottenuto detto decreto ingiuntivo, opposto dagli odierni ricorrenti sulla base di una serie di eccezioni e domande identiche a quelle da loro avanzate in un altro giudizio, definito dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 538/2020, che era stata impugnata con giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano di cui al n. NUMERO_DOCUMENTO.
Rilevata questa identità di cause, la giudice del Tribunale di Lodi con la citata ordinanza del 9 novembre 2022 dichiarava la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., disponendo la cancellazione dalla causa dal ruolo; al contempo, rigettava l’istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, affermando che gli opponenti nulla avessero dedotto e provato in ordine alla sussistenza dei gravi motivi legittimanti tale sospensione.
La ordinanza, pubblicata il 9 novembre 2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo socio accomandario NOME. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEssa NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME. NOME COGNOME con ricorso per regolamento di
competenza, affidato ad un unico motivo, cui COGNOME NOME ha resistito con memoria difensiva.
La Procura generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del proposto regolamento di competenza.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., anche in relazione ai principi affermati da Cass. Sez. Un. n. 20596/2007.
1.1 I ricorrenti contestano la decisione impugnata, da un lato, sostenendo che nel caso di specie si era in presenza di un rapporto di continenza e non di litispendenza e, attesa la pendenza delle due cause in gradi diversi, appariva utile la sospensione ex art. 295 c.p.c.
1.2 Il motivo di ricorso in esame non è fondato.
Orbene, non vi sono dubbi che l’ordinanza impugnata si caratterizzi , in modo del tutto peculiare, per la contemporanea presenza di un provvedimento per sua natura endoprocedimentale e interlocutorio, quello relativo all’istanza ex art. 649 c.p.c., e di un provvedimento finale di chiusura del processo (dinanzi al giudice adito), quello, cioè, dichiarativo della litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo.
1.3 Va subito osservato che il regolamento di competenza è nel caso di specie ammissibile. Ed invero, la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Cass. 8975/2022; Cass.S.U. 17443/2014).
1.4 Occorre anche precisare in limine che il proposto regolamento è erroneo, laddove sostiene che il giudice a quo, e cioè il Tribunale di Lodi, avrebbe dovuto sospendere il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per la pendenza in appello, e cioè presso la Corte d’appello di Milan o, di una identica causa di accertamento negativo del credito.
Invero, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Cass. 15981/2018; Cass. 18082/2020).
1.5 L’istante chiede, poi, – sul presupposto che il giudice a quo si sia limitato a dichiarare la litispendenza, senza dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dunque sarebbe rimasto in essere – che questa Corte dichiari la continenza tra la causa conclusa con la declaratoria di litispendenza dinanzi al Tribunale di Lodi e quella pendente dinanzi alla Corte d’appello di Milano, affermando che il Tribunale debba dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e fissare un termine per la riassun zione della causa alla Corte d’appello di Milano.
1.6 Occorre invece applicare, al caso di specie, il principio secondo cui la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso. Con la conseguenza che quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione, concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. 1372/2016; Cass. 1121/2022).
Tale declaratoria non è neanche preclusa, nella specie, dalla pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi sull’istanza ex art. 649 c.p.c. , che riveste un valore solo formale e risulta in realtà privo di contenuto, atteso che la stessa opposta aveva dato atto dell’integrale pagamento della somma ingiunta (cfr. p. 4 del provvedimento impugnato). Orbene, l’avvenuto pagamento della somma ingiunta in corso di causa, dà luogo a revoca del decreto ingiuntivo (Cass. 8428/2014, ed altre), anche qui implicita nella motivazione del
provvedimento, che ha dunque correttamente dichiarato la sola litispendenza, non essendovi nulla più da riassumere, essendo la causa di accertamento negativo già pendente dinanzi alla Corte d’appello di Milano.
Ne consegue il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.
spese al definitivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso per regolamento di competenza.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023