Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
NOME COGNOME, NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– resistente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimate – avverso l’ordinanza n. cronologico 2612/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/04/2023 R.G.N. 5109/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 18.4.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione. Le parti hanno presentato memorie.
La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
La corte pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso
tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 – 01), essendo la causa -già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi.
In accoglimento del ricorso, l ‘ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza.
p.q.m. accoglie il ricorso, c assa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma. Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29