Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19418/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale indicato in atti, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale indicato in atti, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrenti-
nonchè contro
ASCOLI NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ANCONA n. 470/2022, depositata il 13/04/2022.
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 28/06/2024 e, in riconvocazione, del 22 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-Con ricorso affidato a sei motivi, NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, resa pubblica in data 13 aprile 2022, che ne rigettava l ‘ appello (proposto unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME -eredi di NOME COGNOME -e NOME COGNOME) avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dai coniugi NOME COGNOME (poi deceduto nel corso del giudizio) e NOME COGNOME nei confronti dell ‘ AVV_NOTAIO (che aveva chiamato in causa, a fini di manleva, le compagnie di assicurazione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni patiti (nella misura, all ‘ attualità, di euro 10.768.720,70), nonché alla ripetizione dei compensi percepiti (per lire 35.000.000).
-Hanno resistito con rispettivi controricorsi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,
mentre non ha svolto attività difensiva in questa l ‘ intimato NOME COGNOME.
-In prossimità dell ‘ adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. il ricorrente e l ‘ RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
-In via preliminare di rito, va rilevato che il ricorrente non ha notificato il ricorso anche agli altri eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, ossia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: i primi tre quali attori in prosecuzione e, quindi, tutti quali appellanti.
-Varrà, quindi, osservare che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un ‘ ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c., da cui la necessità che venga disposta l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (tra le altre, Cass. n. 6296/2014).
P.Q.M.
dispone l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, a cura del ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della Terza