Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6040 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 30125 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 13756881002), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Varese n. 697/2022, pubblicata in data 29 giugno 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
L’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE, cui è successivamente subentrata l’ Agenzia delle Entrate -Riscossione, ha pignorato i crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti del l’Ente Fondazione Teatro alla Scala di Milano , sulla base di una cartella di pagamento per crediti iscritti a ruolo dall’Amministrazione finanziaria -Ufficio delle Entrate di Gavirate (per il
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 05/02/2025 C.C.
R.G. n. 30125/2022
Rep.
recupero di Iva e Irpef, con correlate addizionali, oltre interessi e sanzioni, dovute per le annualità 2003, 2004 e 2005).
La debitrice COGNOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Varese, che ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento presso terzi .
Ricorre l’ Agenzia delle Entrate -Riscossione, sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.
Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non è stato, infatti, evocato il terzo pignorato (Ente Fondazione Teatro alla Scala di Milano), che non risulta, del resto, evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘ progetto esecuzioni ‘, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui
« nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario », superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022, Rv. 666266 -01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; per la conferma di tale principio, con la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell ‘ esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669 – 01).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado
del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Varese, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Varese, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-