Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5288 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5288 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 13/02/2026 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 1746/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1746 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
ALLAMPRESE NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (PP_IVA.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione delle sentenze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1293/2022, pubblicata in data 13 maggio 2022, e n. 138/2024 pubblicata in data 18 gennaio 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha promosso l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro in suo favore, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, pignorando i crediti vantati da tale società nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE. La società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Cerignola. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado
(con sentenza n. 1293 del 13 maggio 2022).
RAGIONE_SOCIALE ha promosso giudizio per la revocazione di tale ultima sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ottenendo (il 10 luglio 2022) la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la pronuncia oggetto di domanda di revocazione. Detta domanda è stata, peraltro, successivamente dichiarata inammissibile dallo stesso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (con sentenza n. 138 del 18 gennaio 2024).
Ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con unico ricorso avverso entrambe le richiamate decisioni del tribunale, sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Preliminarmente, si dà atto che è ammissibile il ricorso proposto contestualmente avverso la sentenza che ha pronunciato sul merito dell’opposizione all’esecuzione e quella che ha pronunciato sulla domanda di revocazione di quest’ultima.
In base all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui va data continuità, infatti, « l’impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso RAGIONE_SOCIALE sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e RAGIONE_SOCIALE successiva sentenza definitiva; RAGIONE_SOCIALE sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; RAGIONE_SOCIALE sentenza
Ric. n. 1746/2024 – Sez. 3 – Ad. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
di rinvio e di quella di rigetto RAGIONE_SOCIALE istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente dist inti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi » (Cass., Sez. 6 – L, n. 19470 del 15/09/2014; Sez. 5, n. 33895 del 19/12/2019; Sez. L, n. 11949 del 05/05/2023).
Va, altresì, dato atto che il ricorso risulta tempestivamente notificato anche in relazione alla sentenza n. 1293 del 13 maggio 2022, non notificata, essendo stato sospeso, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., in data 10 luglio 2022, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, che ha, pertanto, ripreso a decorrere solo dal 18 gennaio 2024 (data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 183 del 2024 che ha rigettato la domanda di revocazione).
Tanto premesso, non è necessario richiamare il contenuto dei singoli motivi del ricorso, in quanto risulta pregiudiziale, rispetto all’esame di tali motivi, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, sia nel giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione che in quello di revocazione .
In tali giudizi, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 61 5 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, nonché da una domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito che ha accolto tale opposizione, non risulta, infatti, evocato il terzo pignorato (che lo stesso ricorrente indica essere l’ RAGIONE_SOCIALE), che non risulta, del resto, evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘ progetto esecuzioni ‘, sul quale v. già Cass., Sez. 3, n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario », superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, n. 13533 del 18/05/2021, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 6 -3, n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, n. 39973 del 14/12/2021; Sez. 3, n. 30491 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 23764 del 23/08/2025; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, n. 16236 del 19/05/2022; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, n. 32445 del 03/11/2022; Sez. 3, n. 9000 del 21/03/2022; per l ‘ opposizione ai sensi dell’ art. 615 c.p.c. volta a contestare il diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l ‘ esecuzione nei confronti del terzo
debitore ai sensi dell ‘ art. 8, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 898 del 1970, ora sostituito dall ‘ art. 437bis .37, commi 1 e 2, c.p.c.: Cass., Sez. 3, n. 8885 del 03/04/2025; per la conferma di tale principio, con la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: Cass., Sez. 3, n. 26562 del 14/09/2023).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.
Ed evidentemente, da detti principi discende, altresì, la necessità del litisconsorzio con il terzo pignorato anche in relazione all’eventuale giudizio promosso per la revocazione RAGIONE_SOCIALE decisione sul merito dell’opposizione esecutiva.
Ne consegue che, nella specie, sia il giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione, sia quello relativo alla domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza che lo ha definito, si sono svolti senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento dell e pronunzie emesse, con conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, n. 18127 del 26/07/2013: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al pri mo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le altre: Sez. 3, n. 4665 del 22/02/2021; Sez. 2, n. 23315 del 23/10/2020; Sez. 6 – 5, n. 3973 del 18/02/2020; Sez. 6 3, n. 6644 del 16/03/2018; Sez. 3, n. 8825 del 13/04/2007;
Sez. U, n. 3678 del 16/02/2009; Sez. 3, n. 3866 del 26/02/2004; Sez. 3, n. 1462 del 30/01/2003).
È opportuno precisare che la rimessione al giudice di primo grado va disposta esclusivamente in relazione al giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione: la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ‘ revocanda ‘ in ordine al merito dell’opposizione, unitamente a quella sulla domanda RAGIONE_SOCIALE sua revocazione (che resterebbe in ogni caso caducata, essendo venuto meno il suo stesso oggetto), e la regressione dell’intero processo di merito alla fase del primo grado, infatti, non possono che portare alla mera cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione sulla domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado ormai definitivamente caducata (mentre, in considerazione dell’unità del complessivo procedimento, in quella stessa sede di merito dovrà provvedersi, in base all’ esito finale del giudizio, alla liquidazione delle spese di lite relative a tutte le fasi svolte).
Le sentenze impugnate sono entrambe cassate, con rinvio del processo di opposizione all’esecuzione al Giudice di Pace di Cerignola, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
decidendo sul ricorso, cassa le decisioni impugnate, con rinvio del processo di opposizione all’esecuzione al Giudice di Pace di Cerignola, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in data 13 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME