Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18652/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 244/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 13 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’ RAGIONE_SOCIALE promosse in danno di NOME COGNOME , ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
procedura di espropriazione di crediti presso il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE;
avverso detto pignoramento , l’esecutata promosse opposizione alla esecuzione, adducendo plurime ragioni di contestazione;
all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Roma accolse parzialmente l’opposizione in relazione solo ad alcuni crediti azionati; la decisione in epigrafe ha disatteso l’appello dell’opponente; ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflu o dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568);
è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio avente ad oggetto opposizione avverso espropriazioni presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibile – con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi;
al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma,