Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26221 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1167/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato,
-intimata-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 18570/2023, depositata il 18/12/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
considerato che
NOME COGNOME con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.8.2011 ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di Banca RAGIONE_SOCIALE San Paolo SPA per ottenere l’assegnazione di complessivi € 2.147,70;
a seguito di opposizione della banca esecutata, il giudice dell’esecuzione ha sospeso la procedura ai sensi dell’art 624 c.p.c.;
a seguito di provvedimento giurisdizionale, che accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la riassunzione dell’esecuzione;
a fronte di tale riassunzione, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto nuova opposizione, formalizzata il 5.2.2020 e ritualmente notificata;
in tale giudizio: a) la banca esecutata ha dedotto in compensazione, rispetto al RAGIONE_SOCIALE fatto valere dalla COGNOME quale RAGIONE_SOCIALEre procedente sulla base del pignoramento, un proprio controRAGIONE_SOCIALE, costituito da somme dovute sulla base di una sentenza passata in giudicato; precisando al riguardo di aver ricevuto notifica di un atto di pignoramento esattoriale in virtù del quale era stato ad essa ordinato il pagamento di somme fino ad un importo di oltre € 268.983,81 dovute alla COGNOME, ritenendo per l’effetto preclusa ogni possibilità di prosecuzione dell’esecuzione; b) la COGNOME, RAGIONE_SOCIALEre esecutante, deduceva: da un lato, che a seguito di pignoramenti da essa notificati ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erano stati pignorati i crediti portati in compensazione da parte esecutata nella presente sede, avendo per l’effetto parte esecutata perso qualsiasi disponibilità di tali somme; e, dall’atro, che la procedura esattoriale era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Civitavecchia;
il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa all’udienza del 31.01.2021, sospendeva la procedura ed assegnava alle parti termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito;
con atto di citazione tempestivamente notificato, la COGNOME, quale RAGIONE_SOCIALEre procedente, ed il RAGIONE_SOCIALEre intervenuto NOME COGNOME, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma il debitore, ribadendo le ragioni e le domande già formulate nella comparsa di costituzione della fase cautelare, nonché chiedendo che fosse respinta l’eccezione di compensazione e che fosse dichiarato legittimo l’intervento di NOME COGNOME;
costituitosi in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE: in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell’art. 17 c.p.c.; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea;
il Tribunale di Roma – dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio, secondo quanto previsto da Cass. n. 13533/2021, nei confronti dei terzi pignorati Banca d’Italia e RAGIONE_SOCIALE – con sentenza n. 18570/2023:
dichiarava la contumacia dei terzi Banca D’Italia e RAGIONE_SOCIALE (che, pur regolarmente citati, non si erano costituiti in giudizio),
in accoglimento dell’eccezione sollevata da Banca RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il giudice di pace di Roma;
condannava gli opponenti COGNOME e COGNOME, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio;
avverso la suddetta sentenza la COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza, chiedendo con due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Roma;
per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo: in via principale, che sia ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati; e, in subordine, che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Roma, con rinvio a quest’ultimo per il prosieguo del giudizio;
è superfluo dar conto dei due motivi di impugnazione, articolati in ricorso, in quanto non risulta che il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità sia stato notificato ai terzi pignorati (Banca d’Italia e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), quali litisconsorti necessari;
ne consegue che deve essere disposta anche in questa sede la notifica del ricorso ai terzi pignorati, con le modalità di cui in dispositivo e fermo l’onere di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a tale ordine;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
p. q. m.
la Corte rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024, nella camera di