Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4675  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 102/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante  in carica, rappresentato  e  difeso  da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante  in carica, rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante  in carica, rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– resistente –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME – intimati avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 677/2022 depositata il 27/07/2022;
–
CONVERSIONE
DEL
PIGNORAMENTO
–
FASE
RESCISSORIA
E
FASE
RESCINDENTE
LITISCONSORZIO
Ad. 8/01/2025 CC
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Ritenuto che
la RAGIONE_SOCIALE impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 677 del 27/07/2002, che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’esecutata RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale, recante data 21/06/2021, di determinazione dell’importo per la conversione del pignoramento , presso terzi, richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE, fissando il termine per il versamento e di liquidazione delle spese del procedimento esecutivo, e delle spese della fase cautelare dell’ opposizione all’esecuzione e di assegnazione del le somme all’AVV_NOTAIO, intervenuto quale difensore antistatario e privilegiato della RAGIONE_SOCIALE e in favore della RAGIONE_SOCIALE;
risponde  con  controricorso  la  RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camera del 8/01/2025, per la quale il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria;
all’ adunanza  camerale  del  8/01/2025  il  Collegio  ha  assunto  il ricorso  in  decisione  e  ha  riservato  di depositare  l’ordinanza  nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
la  sentenza  è  stata  resa  a  seguito sull’ opposizione  agli  atti esecutivi,  avverso l’ ordinanza  di  conversione  del  pignoramento  e ridetermina, oltre alla somma da sostituire ai beni pignorati, anche le spese per la fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiara non dovuta l’IVA sul credito
R.g. n. 102 del 2023
Ad. 8/01/2025; estensore: NOME COGNOME
dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dichiara inammissibile la contestazione relativa alla natura privilegiata del credito dell’AVV_NOTAIO ;
la sentenza  è  stata seguita da  un’ordinanza  di , parziale, correzione di errori materiali, su istanza della RAGIONE_SOCIALE;
ciò  posto,  il  Collegio  rileva  che  alla  pag.  3  della  sentenza,  al paragrafo 1.1., è scritto: «RAGIONE_SOCIALE (di seguito TSM)  agendo  sulla  base  della  sent.  N.  1044/2017  di  questo Tribunale, ha pignorato i crediti della debitrice RAGIONE_SOCIALE presso Intesa  San  Paolo,  Ubi  Banca,  RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.l.  e  l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE »;
la sentenza  è stata, pertanto, resa all’esito  e  comunque nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi;
la giurisprudenza di questa Corte è oramai costante (a partire da Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. Rv. 661412 -01; Cass. n. 32445  del  03/11/2022  Rv.  666112  –  01) nell’affermare  che  nel processo di opposizione all’esecuzione, o agli atti esecutivi, relativi a  un’espropriazione presso  terzi  il  terzo  pignorato  è  litisconsorte necessario;
nel  caso  di  specie  nessuno  dei  terzi  pignorati  specificamente individuati ed elencati dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata ha partecipato, o è stato messo in grado di partecipare, o quantomeno  non  risulta  che  sia stato  messo  in grado  di partecipare,  al  giudizio  di  opposizione  agli  atti  esecutivi  in  unico grado di merito;
l’avvenuta specifica individuazione di cinque terzi pignorati non consente di addivenire alla soluzione, pure prospettata dalla giurisprudenza  di  questa  Corte,  di dichiarazione  d’ inammissibilità del ricorso (Cass n. 26562 del 14/09/2023 Rv. 668669 – 01);
la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina
R.g. n. 102 del 2023
Ad. 8/01/2025; estensore: NOME COGNOME
la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio;
la mancata partecipazione dei terzi pignorati, come sopra individuati dalla stessa sentenza impugnata, comporta, pertanto, che la sentenza deve essere cassata con rinvio e la causa rimessa al giudice di primo grado, ossia al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, affinché la causa sia ritualmente instaurata anche nei confronti dei detti terzi pignorati e si provveda altresì alla liquidazione delle spese della fase di legittimità, ma con esclusione di qualsiasi specificazione, nell’emananda sentenza , di statuizioni relative alla fase propriamente rescissoria, dovendosi il giudice del rinvio limitarsi a individuare, nel proprio ambito esclusivamente rescindente, ove ritenuti sussistenti, i vizi dell’ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, esclusa ogni indicazione delle somme da assegnare e ogni statuizione non pertinente all’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di conversione del pignoramento , i cui limiti sono stati segnati da questa Corte (Cass. n. 6733 del 24/03/2011 Rv. 617389 -01; Cass. n. 20733 del 28/09/2009 Rv. 609446 – 01);
p. q. m.
la  Corte,  pronunciando  sul  ricorso,  cassa  con  rinvio  la  sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, al quale demanda di provvedere alle spese di questa fase di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di