Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 102/2023 R.G. proposto da :
TENUTE NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– resistente –
e contro
COGNOME COGNOME NOME COGNOME intimati avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 677/2022 depositata il 27/07/2022;
–
CONVERSIONE
DEL
PIGNORAMENTO
–
FASE
RESCISSORIA
E
FASE
RESCINDENTE
COGNOME
Ad. 8/01/2025 CC
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che
la Società cooperativa a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 677 del 27/07/2002, che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’esecutata RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale, recante data 21/06/2021, di determinazione dell’importo per la conversione del pignoramento , presso terzi, richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE fissando il termine per il versamento e di liquidazione delle spese del procedimento esecutivo, e delle spese della fase cautelare dell’ opposizione all’esecuzione e di assegnazione del le somme all’avvocato NOME COGNOME intervenuto quale difensore antistatario e privilegiato della RAGIONE_SOCIALE e in favore della RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso la De Lage Landen RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camera del 8/01/2025, per la quale il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria;
all’ adunanza camerale del 8/01/2025 il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
la sentenza è stata resa a seguito sull’ opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ ordinanza di conversione del pignoramento e ridetermina, oltre alla somma da sostituire ai beni pignorati, anche le spese per la fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE dichiara non dovuta l’IVA sul credito
R.g. n. 102 del 2023
Ad. 8/01/2025; estensore: NOME. Valle
dell’avvocato NOME COGNOME e dichiara inammissibile la contestazione relativa alla natura privilegiata del credito dell’avvocato ;
la sentenza è stata seguita da un’ordinanza di , parziale, correzione di errori materiali, su istanza della RAGIONE_SOCIALE
ciò posto, il Collegio rileva che alla pag. 3 della sentenza, al paragrafo 1.1., è scritto: «RAGIONE_SOCIALE (di seguito TSM) agendo sulla base della sent. N. 1044/2017 di questo Tribunale, ha pignorato i crediti della debitrice RAGIONE_SOCIALE presso Intesa San Paolo, Ubi Banca, Manildo RAGIONE_SOCIALE e l’Azienda RAGIONE_SOCIALE COGNOME Angelo e l’Azienda agricola COGNOME RAGIONE_SOCIALE »;
la sentenza è stata, pertanto, resa all’esito e comunque nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi;
la giurisprudenza di questa Corte è oramai costante (a partire da Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. Rv. 661412 -01; Cass. n. 32445 del 03/11/2022 Rv. 666112 – 01) nell’affermare che nel processo di opposizione all’esecuzione, o agli atti esecutivi, relativi a un’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario;
nel caso di specie nessuno dei terzi pignorati specificamente individuati ed elencati dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata ha partecipato, o è stato messo in grado di partecipare, o quantomeno non risulta che sia stato messo in grado di partecipare, al giudizio di opposizione agli atti esecutivi in unico grado di merito;
l’avvenuta specifica individuazione di cinque terzi pignorati non consente di addivenire alla soluzione, pure prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte, di dichiarazione d’ inammissibilità del ricorso (Cass n. 26562 del 14/09/2023 Rv. 668669 – 01);
la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina
R.g. n. 102 del 2023
Ad. 8/01/2025; estensore: NOME. Valle
la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio;
la mancata partecipazione dei terzi pignorati, come sopra individuati dalla stessa sentenza impugnata, comporta, pertanto, che la sentenza deve essere cassata con rinvio e la causa rimessa al giudice di primo grado, ossia al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, affinché la causa sia ritualmente instaurata anche nei confronti dei detti terzi pignorati e si provveda altresì alla liquidazione delle spese della fase di legittimità, ma con esclusione di qualsiasi specificazione, nell’emananda sentenza , di statuizioni relative alla fase propriamente rescissoria, dovendosi il giudice del rinvio limitarsi a individuare, nel proprio ambito esclusivamente rescindente, ove ritenuti sussistenti, i vizi dell’ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, esclusa ogni indicazione delle somme da assegnare e ogni statuizione non pertinente all’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di conversione del pignoramento , i cui limiti sono stati segnati da questa Corte (Cass. n. 6733 del 24/03/2011 Rv. 617389 -01; Cass. n. 20733 del 28/09/2009 Rv. 609446 – 01);
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, al quale demanda di provvedere alle spese di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di