Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15352/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente- avverso la sentenza n. 991 del 14/4/2022 del Tribunale di Taranto; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione all ‘ espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da NOME COGNOME in forza di un assegno bancario; l ‘ opponente contestava il diritto di agire in executivis dell ‘ avversario perché il titolo di credito azionato era stato alterato e dato soltanto in garanzia;
-sospesa l ‘ esecuzione e introdotto, dal creditore, il giudizio di merito, il giudice di pace di Taranto dichiarava inammissibile l ‘ azione per propria incompetenza funzionale; la pronuncia era impugnata innanzi al Tribunale di Taranto, che, con la sentenza n. 991 del 14/4/2022, dichiarava la nullità della decisione di primo grado e respingeva l ‘ opposizione;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva -in data 10/10/2022 -ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; NOME COGNOME resisteva con controricorso;
-in data 21/1/2024, ravvisati profili di improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso, veniva formulata, ai sensi dell ‘ art. 380bis cod. proc. civ., una sintetica proposta di definizione del giudizio, comunicata il 25/1/2024;
-prima dello spirare del prescritto termine di quaranta giorni dalla comunicazione e pur senza istanza di decisione da parte del ricorrente, veniva fissata (con decreto del 13/2/2024) l ‘ adunanza del 17/4/2024;
-le parti depositavano memorie;
-all ‘ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché il ricorso è inammissibile;
-contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nelle opposizioni esecutive promosse all ‘ espropriazione forzata presso terzi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi);
-ne consegue che nel ricorso introduttivo la parte è onerata di riportare l ‘ indicazione del soggetto evocato quale terzo pignorato, che, invece, nel caso de quo risulta totalmente omessa e tale elemento non è evincibile nemmeno dalla sentenza impugnata, né dall ‘ esame diretto degli atti di causa (compiuto da questa Corte in ragione della denuncia di nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.);
-in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669-01, ha statuito che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell ‘ art. 102 c.p.c., rimettere l ‘ intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell ‘ assoluta incertezza dell ‘ identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde . (In applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell ‘ opposizione proposta dal debitore esecutato in un ‘ esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari)»); analogamente, in base alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01, «In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione
dell ‘ opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell ‘ integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l ‘ integrazione ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c.»;
-alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell ‘ art. 93 cod. proc. civ.;
-non può operare, in mancanza di una richiesta di decisione da parte dell ‘ opponente, il meccanismo sanzionatorio previsto dall ‘ art. 380bis cod. proc. civ.;
-non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente, AVV_NOTAIO le spese
del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione