Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12934 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 08/04/2025 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 14928/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14928 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente -controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: MCZ RNT 57C28 G403L)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: TARGA_VEICOLO) e NOME COGNOMEC.F.: NTN GPL 69A14 C070V)
-controricorrente -ricorrente in via incidentaleper la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 7/2023, pubblicata in data 9 gennaio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha pignorato i crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti di BPER Banca Popolare Emilia-Romagna S.p.A., NOME COGNOME e NOME COGNOME . Il giudice dell’esecuzione a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato, all’esito della fase sommaria cautelare della stessa, ha dichiarato improcedibile l’esecuzione,
con liquidazione delle spese della suddetta fase. Il COGNOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Fermo, che ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ‘ dichiara estinta la procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate ‘ .
Ricorre l’COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale resiste con controricorso il ricorrente COGNOME
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.
Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non risultano, infatti, evocati i terzi pignorati ( BPER Banca Popolare Emilia-Romagna S.p.A., NOME COGNOME e NOME COGNOME ), che non risultano, del resto, evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘ progetto esecuzioni ‘, sul quale v. già Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario », superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizi one all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022, Rv. 666266 -01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; per la conferma di tale principio, con la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669 – 01).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.
Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giu dice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le altre: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
Ric. n. 14928/2023 – Sez. 3 – Ad. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 -decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e
unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-