Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21332 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21332 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17042/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge -ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Campobasso n. 155/2023, pubblicata in data 12 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME, in forza di ordinanza del 5 gennaio 1998 del Pretore di Ruvo di Puglia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva disposto il sequestro conservativo di beni e di crediti della debitrice RAGIONE_SOCIALE dovuti da terzi sino all’importo di lire 70.000.000, sul presupposto della esistenza di un credito di quest’ultima società nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, instaurava nei confronti delle predette società giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo ex art. 548 cod. proc. civ., avendo il terzo pignorato dichiarato l’esistenza di un credito di lire 120.000.000, quale saldo del corrispettivo dovuto a RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di appalto, negandone, tuttavia, la liquidità ed esigibilità;
disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello di merito relativo al sequestro conservativo, a seguito di riassunzione, il Tribunale di Larino rigettava la domanda proposta dal COGNOME, ritenendo provata, sulla base di una scrittura privata sottoscritta in data 22 dicembre 1997 da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE il diritto di quest’ultima di ottenere, ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., una riduzione del corrispettivo dell’appalto a causa della presenza di vizi dell’opera, nella misura corrispondente al saldo non ancora versato alla società appaltatrice;
avverso siffatta sentenza proponeva gravame NOME COGNOME dinanzi al la Corte d’appello di Campobasso, la quale, riformando la sentenza impugnata, accertava l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE di pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 61.974,83, rilevando che la scrittura
del 27 dicembre 1997 non era opponibile al creditore per carenza di data certa ex art. 2704 cod. civ. e che la prova testimoniale assunta, dalla quale era effettivamente emersa l’esistenza di infiltrazioni d’acqua nella serra oggetto di appalto, non provava che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo in merito alla riduzione del corrispettivo dell’appalto ;
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello , cui ha resistito NOME COGNOME con controricorso, mentre COGNOME RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede;
il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione;
Considerato che
non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a RAGIONE_SOCIALE, la quale -secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata -era parte contumace del processo nel grado di appello;
pertanto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della predetta società, litisconsorte necessaria per la sua qualità (di debitrice esecutata) nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine;
la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione