Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23440/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1686/2022 del TRIBUNALE DI TORINO, depositata il 15 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, debitrice
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
esecutata nella espropriazione presso terzi in suo danno promossa da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. resa a definizione del suddetto procedimento;
per quanto d’interesse, la gravata pronuncia ha ritenuto la validità della procura alle liti in favore dei difensori della procedente, oggetto della contestazione sollevata dall’opponente;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo, cui resiste NOME COGNOME;
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflu o dare conto del motivo dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data convinta continuità;
è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio avente ad oggetto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso ordinanza di assegnazione conclusiva di espropriazione presso terzi – non ha ab initio partecipato il terzo pignorato (specificamente indicato nel ricorso introduttivo), Intesa SanPaolo S.p.A., altresì non evocato nel presente giudizio di legittimità;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso;
al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Torino,
quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione