Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1232 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1232 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31995/2021 R.G. proposto da:COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intimato
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 10416/2018 depositata il 16/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dal perito trascrittore NOME COGNOME nell’ambito di due procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Palermo;
-Il Tribunale rigettò l’opposizione;
-Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
-Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
-Il Relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso;
-In prossimità dell ‘udienza, il ricorrente ha depositato sentenza del Tribunale di Palermo del 16.3.2022, con la quale l’imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste;
Ritenuto che:
-E’ preliminare all’esame del ricorso il rilievo RAGIONE_SOCIALE nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari;
-Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il Pubblico RAGIONE_SOCIALE – e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso.
-Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e RAGIONE_SOCIALE relativa decisione, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancanza di integrità del contraddittorio.
-La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare RAGIONE_SOCIALE competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528).
-si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione RAGIONE_SOCIALE notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al Pubblico RAGIONE_SOCIALE, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. 12/04/2018, n. 9102; v. anche Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2176 del 2013).
-L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche alle altre parti processuali, che erano litisconsorti necessari.
-A nulla rileva la circostanza che l’imputato sia sta to assolto dal Tribunale di Palermo con sentenza del 16.3.2022 perché in ogni caso il procedimento è iniziato a contraddittorio non integro;
-l’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Palermo, il quale provvederà a disporre l’integrazione del
contraddittorio (previa verifica RAGIONE_SOCIALE cessazione del segreto sugli atti di indagine) e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Tribunale di Palermo per l’integrazione del contraddittorio ai litisconsorti necessari e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione