Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34078 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34078 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9347/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 857/2019 del TRIBUNALE DI LIVORNO, depositata il giorno 27 agosto 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE (alla quale lite pendente è succeduta RAGIONE_SOCIALE) promosse innanzi il
Tribunale di Livorno procedura di espropriazione presso terzi in danno del debitore esecutato RAGIONE_SOCIALE e presso il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE;
resa dichiarazione di quantità positiva dal terzo, l ‘ adito giudice dell ‘ esecuzione emise ordinanza di assegnazione del credito staggito;
avverso detta ordinanza la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione agli atti esecutivi, adducendo che la dichiarazione di quantità era affetta da errore, in quanto ometteva l ‘ indicazione di un atto di accollo del debito intercorso con la società debitrice esecutata;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l ‘ opposizione; RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando tre motivi; resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; ordinanza nel termine di cui il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
sono superflue l ‘ esposizione e la disamina dei motivi a suffragio del ricorso, rispetto ad essi assumendo carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l ‘ intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
per consolidato indirizzo del giudice di nomofilachia, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all ‘ espropriazione il debitore esecutato è sempre parte necessaria ( ex aliis, Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316);
orbene, non vi è prova che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi avverso espropriazione presso terzi abbia partecipato il debitore esecutato, RAGIONE_SOCIALE;
nella sentenza impugnata (tanto nell ‘ epigrafe quanto nella parte narrativa e motiva) manca qualsivoglia riferimento al coinvolgimento dell ‘ esecutato nella controversia oppositiva; dagli atti allegati al fascicolo del presente grado, poi, non è dato riscontrare la evocazione del debitore nell ‘ unico grado di merito del giudizio (non si rinviene infatti notificazione a quest ‘ ultimo del ricorso in opposizione oppure anche della citazione introduttiva della fase di merito dell ‘ opposizione);
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l ‘ annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Livorno, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘ opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso;
il rilievo esime dalla delibazione sulle questioni poste dal ricorrente, che andranno necessariamente valutate al lume del principio, oramai consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui la dichiarazione di quantità ex art. 547 cod. proc. civ. può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o emendativa intervenga entro l ‘ udienza fissata – anche a seguito di rinvio – per la dichiarazione del terzo e finalizzata all ‘ emissione dell ‘ ordinanza di assegnazione ed all ‘ esito della
r.g. n. 9347/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
quale il giudice dell ‘ esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere (così, oltre a Cass. 25/05/2017, n. 13143, e Cass. 26/02/2019, n. 5489, cfr., più di recente, Cass. 28/02/2020, n. 5467; Cass. 31/08/2020, n. 18109; Cass. 17/01/2022, n. 1163);
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell ‘ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Livorno, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME
r.g. n. 9347/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO