Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33991 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 33991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8652/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 66/2021 depositata il 26/11/2021, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udire le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, che ha richiesto il rigetto del ricorso. delega dell’AVV_NOTAIO
Udito l’AVV_NOTAIO, per Limblici, nell’interesse della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, docente della scuola pubblica, ha partecipato alla fase C della mobilità straordinaria per l’anno 2016/2017 ed ha lamentato che avessero ottenuto il trasferimento verso gli ambiti da lei indicati, docenti ammessi alla fase B, sottofase B3, muniti di punteggi inferiori al suo.
Ha quindi agito per sentir riconoscere il proprio diritto a tale trasferimento, sul presupposto che il CCNI avesse introdotto un meccanismo di riserva e accantonamento a favore di personale idoneo di cui al concorso del 2012 (personale di cui al co. 96 lett. a) che non aveva riscontro nella norma di legge (art. 1 co. 108 L. 107/2015), in quanto, mentre tale normativa prevedeva (co. 100) una preferenza nell’assunzione per quel personale per l’anno 2015/2016, altrettanto non era previsto per il trasferimento ‘straordinario’ del 2016/2017 rispetto al personale proveniente da GAE (personale di cui al co. 96 lett. b).
La sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva dapprima accolto la domanda, è stata riform ata dalla Corte d’Appello di Trieste, la quale ha ritenuto che legittimamente nelle operazioni di mobilità si fosse applicata, come anche per le assunzioni nel medesimo contesto di cui alla L. 107/2015, la preferenza per il personale proveniente dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del Ministero. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione della L. 107/2015, art. 1, co. 108 (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed è incentrato sull’assunto per cui non potrebbero applicarsi in sede di mobilità per l’a.s. 2016/2017 i criteri di preferenza di cui alle assunzioni attu ate nell’a.s. 2015/2016, secondo la disciplina della L. 107/2015, sicché sarebbero illegittime e non potrebbero trovare applicazione le previsioni contrarie della disciplina collettiva integrativa.
Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 1850 del 2023) “in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito” (Cass., n. 36356 del 2021), richiamando anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni in quella sede più diffusamente addotte.
La necessità del litisconsorzio è resa altresì evidente dal fatto che, rispetto alla pretesa ai medesimi posti o all’annullamento di una medesima procedura, è evidente che unico debba essere il processo, rischiandosi altrimenti di far sovrapporre decisioni tra loro incompatibili e giuridicamente in contrasto, perché tali da attribuire più volte a persone diverse il medesimo bene della vita o
a giudicare in modo tra loro difforme sulla validità o meno della medesima selezione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere partecipato alla mobilità per la provincia di Agrigento e che tuttavia il posto era stato attribuito ad altri docenti a suo avviso muniti di minore legittimazione.
Il contenzioso, fin dal primo grado, è stato instaurato nei soli confronti delle P.A. del settore e non nei riguardi dei docenti controinteressati e ciò comporta che l’esame della domanda giudiziale, non poteva avere corso se non previa integrazione del contraddittorio mancato.
La (doverosa) rilevazione d’ufficio del difetto di contraddittorio comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al Tribunale di Pordenone, per l’impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui in alcun modo definito ogni profilo di merito prospettato dal ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pordenone, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.7.2023.