Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28870 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28870 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31256/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , dal quale è rappresentato e difeso
-controricorrente – avverso la sentenza n. 10466/2021 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata il 15 giugno 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , debitore esecutato, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa all’esito di una procedura espropriativa presso terzi in suo danno promossa dalla RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, cui resiste, spiegando altresì ricorso incidentale per un motivo illustrato da memoria, la RAGIONE_SOCIALE;
a ll’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
considerato che
è superfluo dare conto dei motivi RAGIONE_SOCIALEe contrapposte impugnazioni di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito RAGIONE_SOCIALEe opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929;
Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;
ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi – non ha ab initio partecipato il terzo pignorato ( la Banca d’Italia, tesoriere del l’ente debitore), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio, affinché il processo sia trattato a contraddittorio infine integro, al Tribunale di Roma, quale giudice di unico grado e in persona di diverso magistrato,