Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34902 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
contro
NOME COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 1791/2023 del TRIBUNALE DI MODENA, depositata il giorno 26 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, con apposita citazione davanti al giudice di pace di Modena, si opponeva all’esecuzione promossa nei suoi confronti da NOME COGNOME in forza del provvedimento (ordinanza resa dal g.e.) con cui era stata dichiarata l’estinzione della procedura di pignoramento presso terzi incardinata dall’odierno ricorrente nei confronti del COGNOME, con condanna dell’COGNOME alla rifusione delle spese di lite.
Respinta dal g.e. l’istanza di sospensione proposta ex art. 624 cod. proc. civ., con provvedimento integrativo lo stesso g.e. ‘rimetteva’ le parti per
LITISCONSORZIO NELL’OPPOSIZIONE A ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23128/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente –
la trattazione del merito davanti al giudice di pace. Introdotto così il giudizio di merito, l’adìto giudice di pace dichiarava improcedibile l’opposizione ravvisando la litispendenza con altra causa pendente davanti alla Corte d’appello di Ancona ed avente ad oggetto sempre lo stesso titolo, cioè l’ordinanza estintiva della procedura di pignoramento presso terzi a suo tempo proposta dall’COGNOME e costituente titolo esecutivo nella presente procedura.
Il Tribunale, adìto in sede d’appello, dichiarava inammissibile il gravame in quanto proposto avverso sentenza dichiarativa di litispendenza, assimilabile, quindi, ad una pronuncia sulla competenza e come tale impugnabile unicamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.
AVV_NOTAIO, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. NOME COGNOME è rimasto intimato, nonostante la notifica avvenuta in data 22 novembre 2023.
Il ricorrente ha successivamente depositato istanza di rimessione alle sezioni unite ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ.. Con provvedimento dell’otto maggio 2025, il Primo Presidente aggiunto ha rigettato la menzionata istanza.
Da ultimo, l’opponente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente all’esame dei motivi di ricorso, occorre sottolineare come il presente procedimento costituisce opposizione all’espropriazione presso terzi.
Costituisce ormai fermo principio affermato da questo Corte (Cass. n. 13533/2021) quello in base al quale tale giudizio vede come litisconsorti necessari i terzi debitori, e ciò in quanto questi ultimi hanno una serie di obblighi, tra i quali essenzialmente quelli di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.). Essi poi hanno un
interesse giuridicamente qualificato alla determinazione del soggetto nei cui riguardi sono tenuti a pagare. È, dunque, indubbio ch’essi siano litisconsorti necessari nel giudizio d’opposizione in cui si discute della titolarità dell’azione esecutiva, dalla quale deriva la fattispecie di cessione ope iudicis del credito in cui consiste l’espropriazione di un credito.
Ora nella specie, datosi atto che nessuno dei terzi risulta evocato nei gradi di merito del presente giudizio, dopo essersi ricavato – non senza difficoltà – che di opposizione ad espropriazione presso terzi si tratta, va rilevato che nel ricorso non si trae direttamente l’indicazione del nominativo dei ‘terzi debitori’.
Va in proposito ricordato che ‘In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde ‘ (Cass. 26562/23).
In effetti in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (principio affermato da Cass. n. 11268/20).
Va, peraltro, rimarcato come nell’ambito del ricorso, in uno alla indicazione dell’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., la parte ha specificato il documento con il numero sotto il quale esso è stato prodotto, rendendo così agevole la consultazione dell’atto stesso, dal
quale sono ricavabili senza particolare difficoltà i nominativi dei terzi, nonostante la pure sussistente lacuna formale in ricorso.
Tale modalità, a parere del Collegio, è idonea a garantire la completezza ed autosufficienza del ricorso ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., attraverso una modalità alternativa alla espressa trascrizione dei suddetti nominativi, modalità che si giustifica peraltro tenuto conto della finalità sopra specificata.
Alla stregua di quanto precede allora la sentenza impugnata dev’essere cassata appunto in quanto emessa a contraddittorio non integro, per quanto sopra chiarito; e, premessa la rilevabilità d’ufficio di tale difetto, anche per la prima volta in sede di legittimità, va disposto il rinvio ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado, perché provveda alla rinnovata celebrazione del processo previa integrazione del contraddittorio (così già Cass. n. 2786/63 fino a n. 4763/19) e altresì a statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Modena, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME