Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10169/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Caltanissetta n. 389 del 31/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-sulla scorta dell ‘ ordinanza del 28/12/2012 emessa dal Tribunale di Enna -che, in composizione collegiale, aveva riformato il rigetto del provvedimento ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. richiesto dall ‘ odierno ricorrente
e condannato la controricorrente a rifondere le spese di entrambe le fasi del procedimento –NOME COGNOME pignorava i crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;
-la menzionata società, corrisposta banco iudicis al creditore una somma, proponeva opposizione all ‘ esecuzione contestando il diritto di agire in executivis per le spese giudiziali del primo grado del predetto procedimento;
-sospesa la procedura esecutiva ed introdotto dal COGNOME il giudizio di merito, in contraddittorio con la COGNOME, il Tribunale di Enna dichiarava l ‘ insussistenza del diritto dell ‘ opposto di promuovere l ‘ esecuzione per importi eccedenti a quelli già pagati dalla debitrice, dichiarava inammissibile la domanda ex artt. 2033 e 2041 c.c. di ripetizione delle spese corrisposte in esito al primo grado del procedimento cautelare di nunciazione e condannava l ‘ odierno ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
-investita dell ‘ impugnazione di COGNOME, la Corte d ‘ appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 389 del 31/10/2022, accoglieva l ‘ appello limitatamente all ‘ ammontare delle spese liquidate dal primo giudice;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-resisteva con controricorso COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/1/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio ;
-infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché i terzi pignorati -Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. -non hanno mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio
necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris ; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell ‘ art. 72bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023);
-il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente Aggiunto di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha -con ampia ed articolata motivazione -rigettato un ‘ istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l ‘ esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 66141201, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenza della Corte, assumendo i connotati dell ‘ indirizzo consolidato»;
-la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado e, cioè, al Tribunale di Enna (in persona di diverso giudice);
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l ‘ esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,