Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30088 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30088 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 2545/2022 R.G. proposto da:
COUTENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e dife nde, con l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1378/2021 del la Corte d’appello di Torino depositata in data 14.12.2021;
,
N. 2545/22 R.G.
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.9.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all’esecuzione mobiliare presso terzi, ex art. 615, comma 2, c.p.c., promossa nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE, per il recupero del credito di € 428.746,67, in forza di se ntenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Torino, ed in relazione ai crediti da essa RAGIONE_SOCIALE vantati nei confronti dei consorziati, del concessionario RAGIONE_SOCIALE per i canoni, nonché della Banca del Piemonte, per le somme ivi giacenti. Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 22.5.2020, n. 236/2020, rigettò l’opposizione, per la ritenuta inapplicabilità della norma di cui all’art. 21 r.d. n. 215/1933, non avendo la RAGIONE_SOCIALE opponente natura di pubblica amministrazione. Proposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE , la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo rigettò con sentenza del 14.12.2021.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deve rilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, nonché di quella di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere stati evocati in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vercelli, i terzi pignorati.
Al riguardo, è noto che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che ‘ In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato ‘ (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire -a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis – l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente c ontrario, giacché ‘ la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria ‘.
N. 2545/22 R.G.
Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, peraltro confermato da numerose successive pronunce (tra cui, Cass. n. 32445/2022), con la conseguenza che, non essendo stati evocati in giudizio i terzi pignorati, sia la sentenza impugnata, che anche quella di primo grado, sono nulle , per violazione dell’art. 102 c.p.c.
2.1 -Si impone dunque la rimessione al Tribunale di Vercelli, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari. Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Vercelli, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,