Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8694 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27202/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1894/2022 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 5 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
in forza di decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., NOME COGNOME promosse in danno di NOME COGNOME procedura di espropriazione forzata presso terzi nei confronti, quali terzi pignorati, del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE,
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -società cooperativa;
l’esecutato dispiegò opposizione all’esecuzione , contestando, in estrema sintesi, la sussistenza di un valido titolo esecutivo e la qualità di RAGIONE_SOCIALEre in capo al procedente;
l’opposizione è stata disattesa in prime cure dall’adito Tribunale di Vicenza, pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
ambedue le parti depositano memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con il primo motivo, parte ricorrente rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per la pretermissione in giudizio dei terzi pignorati, litisconsorti necessari;
il motivo è fondato;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929;
Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 18/10/2023, n. 28925; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità;
ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione in seno ad un’espropriazione presso terzi – non hanno ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) i terzi pignorati (specificamente indicati nel ricorso introduttivo), ovvero RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, altresì non evocati nel presente giudizio di legittimità;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
ad una diversa conclusione non conduce – come invece opina parte controricorrente – il principio della durata ragionevole del processo, tale da evitare soluzioni di ostacolo ad una sollecita definizione della lite;
come già chiarito da questa Corte, infatti, le esigenze che possono giustificare la (comunque eccezionale) superfluità di una integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio si configurano infatti soltanto nel processo di cassazione, dacché: (i) il difetto di contraddittorio già verificatosi nei precedenti gradi di giudizio ha determinato la nullità di tutte le attività processuali ivi svolte e della sentenza che li ha definiti,
in nessun caso inidonea a passare in giudicato; (ii) la possibilità di prescindere dalla integrità del contraddittorio è concepibile unicamente nella fase o nel grado che determina definitivamente l’esito del giudizio (in tal senso, Cass. 25/07/2022, n. 23129);
l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il vaglio degli ulteriori, tutti afferenti al merito della controversia;
la gravata sentenza va pertanto cassata – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorti indefettibili – con rinvio al Tribunale di Vicenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione