Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 836 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3201-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE,
Contro
IiRAGIONE_SOCIALE,
– intimata –
– intimata –
avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUN .,E di ANCONA, depositata il 17/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sul base di cinque motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 47 d 2022 del Tribunale di Ancona esponendo che:
aveva introdotto il giudizio di pieno merito di un’opposizione esecut proposta contro l’ordinanza di assegnazione resa il 3 dicembre 2018 all’esito di un pignoramento promosso dalla deducente nei confronti RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALEo pignorato RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato un contratto di affitto d di azienda quadriennale a decorrere dal 2015 e, nel 2016, la prim aveva eseguito un pagamento anticipato dei canoni dovuti fino a tutt il 2016 stesso per consentire a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di cart esattoriali;
sempre nel 2016, RAGIONE_SOCIALE, agente per la riscossione esattoria aveva proceduto a pignoramento dei crediti della RAGIONE_SOCIALE presso l RAGIONE_SOCIALEa debitrice RAGIONE_SOCIALE che aveva reso la prevista dichiarazione;
la deducente aveva proceduto ad analogo pignoramento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima aveva re dichiarazione rappresentando che le somme erano state oggetto di previo pignoramento da parte di RAGIONE_SOCIALE;
il giudice di tale ultima esecuzione aveva assegnato alla deducen «tutto il canone di affitto di azienda corrisposto dal RAGIONE_SOCIALEo pig fino alla scadenza del contratto salve anticipate esazioni»;
la deducente, in mancanza di pagamento, aveva proceduto al pignoramento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE all’esito del quale era pronunciata l’ordinanza di assegnazione avversata con l’opposizione definita con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione;
NOME Io NOME
il Tribunale, con la sentenza in parola, aveva accolto l’opposizio ritenendo che andassero diversamente scomputate, dall’importo residuo al netto dei canoni di affitto corrisposti come anticipatamente, le somme pignorate da RAGIONE_SOCIALE, indicate come riconosciute dalla stessa deducente;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria in vist dell’adunanza, con distinta procura annessa;
Ritenuto che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione artt. 101, 102 cod. proc. civ., per pretermissione originaria del RAGIONE_SOCIALEo pig RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione d artt. 617, 618 cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbe errato sindaca titolo esecutivo azionato, ovvero l’ordinanza di assegnazione delle somm dovute da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa pignorata a RAGIONE_SOCIALE debitrice esecutata, ogget distinta esecuzione coattiva, dopo che la RAGIONE_SOCIALE non aveva adempiuto inducen la deducente a pignorare i crediti della stessa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE;
con il RAGIONE_SOCIALEo e quarto motivo si prospetta l’omessa pronuncia sull’ist di sospensione ex artt. 295 o 337 cod. proc. civ., o la radicale assenz motivazione questa qualora si fosse ritenuto sussistente un provvedimento d rigetto implicito, ovvero, distintamente, la violazione delle suddette norme, in relazione alle svolte opposizioni avverso l’ordinanza di assegnazione de somme dovute da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE;
con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 360 n. proc. civ., per omesso esame delle contestazioni inerenti alla dis esecuzione presso RAGIONE_SOCIALEi sfociata nell’assegnazione delle somme di RAGIONE_SOCIALE, così come del riconoscimento, invero assente, riguardo al prete credito opponibile di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
GLYPH
Rilevato che:
il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti;
questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale RAGIONE_SOCIALEo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecuti qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legitt alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal re vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità quando abbia un interess all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costret pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, C 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben veder si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore e il RAGIONE_SOCIALEo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in partico che, in realtà, l’interesse del RAGIONE_SOCIALEo è risultato casisticamente rilevato così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» 7 );
il difetto di litisconsorzio in parola è come tale sempre rilevabile d’ufficio, salvo giudicato interno che, in ipotesi, diversa da quella prese scaturito da un’inequivoca statuizione di segno opposto non impugnata;
deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Tribunale perché pronun integrando il contraddittorio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, c decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona perché, in diver composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022,
Il Presidente