Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 540 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 540 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21037/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO PALERMO n. 887/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti con atto di pignoramento presso terzi da parte di NOME COGNOME quale ex socio della RAGIONE_SOCIALE L’opponente chiedeva la declaratoria di nullità della procedura esecutiva, sul presupposto che il creditore non avrebbe potuto proporre l’azione esecutiva, in conseguenza della cancellazione dal Registro delle Imprese della società e chiedeva inoltre la condanna dell’opposto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art . 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1542 del 16/10/2017 dichiarava la nullità della procedura esecutiva per carenza del diritto i n capo all’opposto a procedere ad esecuzione forzata e rigettava inoltre la domanda di condanna dell’opposto per responsabilità processuale aggravata.
NOME COGNOME, quale socio accomandatario e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE impugnava in appello la sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE resisteva all’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di prime cure ma con diversa motivazione (il titolo in base al quale era stata intrapresa la procedura esecutiva era stato sospeso con provvedimento del giudice dell’opposizione a precetto).
Avverso la sentenza della Corte territoriale NOME Cangialosi propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi.
Le controparti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
Per l’adunanza camerale del 19/12/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così prospettati:
Il primo mezzo afferma violazione di legge per difetto di legittimazione attiva, in quanto, sebbene il credito sia stato azionato esclusivamente contro l’istituto bancario, l’opposizione alla procedura esecutiva sarebbe stata portata avanti da una società veicolo della banca (cessionaria dei crediti vantati da quest’ultima) ma sprovvista di procura specifica. Conseguentemente, non avendo il creditore mai dichiarato di accettare la cessione del debito a terzi, l’opposizione all’esecuzione sarebbe stata portata avanti da soggetto non avente legittimazione processuale attiva.
Il secondo motivo deduce: contrasto di giudicati e litispendenza, violazione degli artt. 39 e 616 cod. proc. civ., la controparte non poteva introdurre il giudizio di merito di opposizione all’esecuzione, avendo già consumato il proprio potere processuale nell’opposizione a precetto.
Il terzo motivo pone censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decadenza delle domande non riproposte, i motivi di opposizione rigettati implicitamente e non riproposti con appello incidentale dovevano intendersi rinunciati; conseguentemente il giudice si sarebbe pronunciato su una questione che non era stata impugnata dalla controparte avversa in secondo grado.
Il quarto e ultimo mezzo deduce violazione norme sulla sospensione dell’esecuzione.
Pregiudizialmente il Collegio rileva che le terze pignorate Banca d’Italia e RAGIONE_SOCIALE non risultano essere state evocate in giudizio.
Questa Corte ha di recente affermato che l’omessa partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva del terzo pignorato comporta la necessità di integrazione del contraddittorio (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 – 01): « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. »
Nella specie le società terze pignorate non risultano essere stata citate in giudizio sin dalla fase di primo grado.
Deve, pertanto, pronunciando sul ricorso, adottarsi decisione di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimità, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cd. proc. civ., affinché sia integrato il contraddittorio con le terze pignorate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza