Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34444 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17607/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 7222/2019 depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 05/07/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO COGNOME, impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7222 del 22/11/2019, che decidendo su di una sentenza del Tribunale di Roma, il quale in sede di opposizione agli atti esecutivi si era pronunciato anche su un’opposizione all’esecuzione, apparentemente non proposta, ha compensato le spese di lite, ritenendo l ‘AVV_NOTAIO COGNOME sostanzialmente soccombente, in quanto egli aveva comunque visto ridurre il proprio credito.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Per l’adunanza del 05/07/2023 il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME era stato rimesso dalla Sez. VI -3 di questa Corte alla pubblica udienza ed è pervenuto all’aduna nza del 5/07/2023 in forza di ordinanza interlocutoria in ordine alla risoluzione della questione di particolare importanza sulla procura alle liti.
A seguito di Sez. U n. 36057 del 09/12/2022 (Rv. 666374 – 01) la questione della procura alle liti stata risolta con riferimento a ricorso nel quale la procura alle liti era sostanzialmente identica a quella che viene in esame nel caso di specie, e pertanto deve ritenersi superata ogni relativa ragione di inammissibilità del ricorso.
Deve, nondimeno, rilevarsi che l’opposizione in oggetto nasce da un’espropriazione presso terzi e nessuno dei terzi, nella specie RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, risulta essere stato parte del giudizio delle fasi di merito, né consta che essi siano stati ritualmente citati a comparire.
Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 -01 e più di recente Cass. n. 39973 del 14/12/2021 Rv. 663189 -01, nonché, da ultimo, Cass., 3/11/2022, n. 32445 ) che: In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato .
Occorre, dunque, dando continuità al suddetto orientamento, condiviso dal Collegio, pronunciando sul ricorso, cassare la sentenza d’appello e rimettere le parti al primo giudice , affinché si proceda all’i ntegrazione del contraddittorio.
Ciò poiché quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, 3° comma, e 354 c.p.c., perché provveda all’integrazione del contraddittorio (v. Cass., 3/11/2022, n. 32445 ).
La causa deve, pertanto, essere rimessa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e la sentenza del giudice di prime cure e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 05/07/2023.
Il Presidente
NOME COGNOME