Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31391 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31391 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15842/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 480/2022 del TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, depositata il giorno 13 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi proposta da NOME COGNOME, creditore procedente, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa all’esito di una procedura espropriativa presso terzi dallo stesso promossa in danno della RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
è superflu o dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
r.g. n. 15842/2022 Cons. est. NOME COGNOME
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;
ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi – non ha ab initio partecipato il terzo pignorato (l ‘istituto bancario Intesa SanPaolo S.p.A.), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario -la cui identità, nella specie, si evince dalla riproduzione, a pag. 5 del ricorso, di un atto del giudice dell’esecuzione -è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso
magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione