Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30178 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 511/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE
intimate –
avverso la sentenza n. 892/2022 della Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila, depositata il
22.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.9.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 31.5.2013, NOME COGNOME propose opposizione agli atti esecutivi e all ‘ esecuzione presso terzi promossa da Equitalia per conto di Agenzia delle Entrate, per il recupero di € 35.616,66, inerenti al mancato pagamento di n. 9 cartelle; eccepì l ‘ irregolarità formale del pignoramento, la prescrizione del diritto di riscossione delle somme, nonché l ‘ omessa notifica di cartelle. Negata dal giudice dell ‘ esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (nella resistenza dell ‘ agente della riscossione e dell ‘ Agenzia delle Entrate, ed esitata frattanto dalla C.T.P. di Teramo sentenza del 9.9.2013, con cui si dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario), il Tribunale di Teramo -previa qualificazione del primo motivo come opposizione agli atti esecutivi – con sentenza del 26.7.2017 lo rigettò; in relazione ai restanti motivi, dichiarò la propria carenza di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a crediti tributari, accolse l ‘ eccezione di prescrizione concernente una cartella relativa a sanzione al c.d.s., dispose la separazione della causa relativa alle domande aventi ad oggetto i crediti previdenziali, rimettendole con separata ordinanza al giudice del lavoro e condannando il ricorrente alle spese, in favore delle resistenti. Il COGNOME propose appello, denunciando l ‘ errata declaratoria del difetto di giurisdizione, l ‘ errata valutazione degli atti di causa e la mancata compensazione delle spese legali, stante anche la pronuncia circa la carenza di legittimazione passiva in capo all ‘ Agenzia delle Entrate in relazione alla sola
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cartella il cui credito era stato dichiarato prescritto. La Corte d ‘ appello dell ‘ Aquila, con sentenza del 22.6.2022, rigettò il gravame.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria. Le intimate non hanno svolto difese. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 615 e 617 c.p.c. – art. 2 d.lgs. n. 546/1992 ed art. 57 d.P.R. n. 602/1973 con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 1 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte d ‘ appello confermato la qualifica dell ‘ opposizione proposta dal COGNOME come opposizione agli atti esecutivi e non anche come opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per aver confermato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alle cartelle inerenti ai crediti tributari error in procedendo et in iudicando -nullità della sentenza.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt.5, 37, 45, 47 e 362 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3 c.p.c., per aver la Corte d ‘ appello erroneamente negato la propria giurisdizione, nonché per non aver sollevato d ‘ ufficio il conflitto reale negativo di giurisdizione ex artt. 37 e 362 cpc – violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
2.1 -Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato ad entrambe le resistenti presso l ‘ Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l ‘ Avvocatura Generale; la notifica è dunque nulla e ne andrebbe disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (v., tra innumerevoli, Cass., Sez. Un., n. 608/2015). Tuttavia, tanto non occorre nella specie, in ossequio al principio della
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ragionevole durata del processo e considerata la sostanziale ininfluenza dell ‘ adempimento sulla definizione del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 6826/2010 e successive conformi), per il tenore della pronuncia a rendersi sul ricorso, stante la sua inammissibilità.
3.1 -Il ricorso è infatti inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .
Invero, rispetto alla vicenda che occupa, il ricorrente omette di indicare in ricorso elementi indispensabili ai fini del decidere; né il dato si ricava dai soli atti cui legittimamente questa Corte, per la natura del presente giudizio, può accedere. È noto che, che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che ‘ In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato ‘ (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell ‘ interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis – l ‘ interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all ‘ art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché ‘ la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così
ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria ‘.
3.2 Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui ‘ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell ‘ integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l ‘ integrazione ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c. ‘ (Cass. n. 11268/2020). E ancora, il correlato principio per cui ‘ In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell ‘ art. 102 c.p.c., rimettere l ‘ intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell ‘ assoluta incertezza dell ‘ identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato “aliunde” ‘ .
3.3 Ebbene, nella specie non soltanto il ricorrente non ha evocato in giudizio alcun terzo, ma nulla è specificato, sul punto, nel corpo del ricorso per cassazione, che omette totalmente il dato circa l ‘ identificazione del terzo pignorato: sicché il ricorrente non si è fatto carico, nemmeno nell ‘ ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Pertanto, benché la sentenza impugnata sia stata resa in violazione dell ‘ art. 102 c.p.c., non è possibile rimettere l ‘ intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti di tutti i terzi pignorati, in quanto è del tutto
incerta l ‘ identità dei litisconsorti necessari, stando all ‘ esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all ‘ art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde , ‘ perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo ‘ (così, Cass. n. 18623/2016).
4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, giacché le intimate non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno