Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5592 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5592 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
-) COGNOME NOME
– intimato – avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno 3 luglio 2024 nel procedimento n.r.g. 30/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
considerato che
NOME COGNOME, creditore della Prefettura di Pistoia, ha pignorato presso la Banca d ‘ Italia un credito nei confronti di questa vantato dalla prefettura;
la Prefettura di Pistoia ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l ‘ ordinanza di assegnazione del credito, dell ‘ importo di euro 166,22;
l ‘ adito Tribunale di Salerno con ordinanza 3.7.2024 n. 3150 ha dichiarato la propria ‘ incompetenza funzionale per valor e’ ;
la Prefettura ha chiesto a questa Corte che fosse regolata la competenza rispetto al suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
il ricorso non è stato notificato al terzo pignorato, la Banca d ‘ Italia;
Oggetto:
ordine
di integrazione del contraddittorio
Ordinanza Interlocutoria
sul ricorso per regolamento di competenza n. 18041/24 proposto da:
-) Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Pistoia , in persona del Prefetto pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
nelle opposizioni esecutive scaturenti dall ‘ espropriazione di crediti il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario (Cass. Sez. 3, 18/10/2022, n. 30491; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021; Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533);
va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza a tale ordine;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo;
ordina l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca d ‘ Italia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile