Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30080 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30080 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 19496/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, con l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – e contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE)
avverso la sentenza n. 2501/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 10.2.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.9.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione alla cartella di pagamento notificatagli in data 20.11.2013, per il recupero di sanzioni per violazione del Codice della strada, fondata in parte su un verbale emesso da RAGIONE_SOCIALE Capitale (indicato come recante il n. NUMERO_DOCUMENTO), contro il quale egli aveva proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S., per inesistenza e/o nullità della notifica. Non essendosi costituito il Prefetto, il Giudice di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE ordinò la rinotifica all’U fficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; a tal punto, RAGIONE_SOCIALE Capitale si costituì in giudizio, per delega di quest’ultimo. L’adito Giudice di AVV_NOTAIO rigettò il ricorso con sentenza n. 40231/2015, benché fosse anche emerso che detto verbale non costituiva il verbale di accertamento dell’infrazione, ma invece l’ordinanza prefettizia con cui il ricorso amministrativo di esso COGNOME era stato deciso. NOME COGNOME propose quindi gravame, e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 10.2.2021, parimenti lo rigettò.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE capitale ha resistito con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE non ha resistito. Con ordinanza interlocutoria n. 16915 del 13.6.2013, è stata
N. 19496/21 R.G.
dichiarata la nullità della notifica ad RAGIONE_SOCIALE, con termine per la rinnovazione dell’adempimento , eseguito il quale l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. All’esito della nuova fissazione dell’adunanza camerale, RAGIONE_SOCIALE Capitale ha depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il giudizio d’appello si è svolto in assenza dell’U fficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che era parte del giudizio di primo grado, chiamato in causa per ordine del Giudice di AVV_NOTAIO.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale respinto l’appello, assumendo, quale unico motivo di rigetto, la notifica a mani proprie dell’ordinanza -ingiunzione, in contrasto con quanto emergente dalla relata di notifica dell’ordinanza e dalla comunicazione inviata ad esso ricorrente.
1.3 -Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la notifica dell’ordinanza -ingiunzione
N. 19496/21 R.G.
deve ritenersi inesistente o comunque nulla, e tale da compromettere il diritto di difesa.
1.4 -Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la cartella di pagamento è stata emessa con impedimento ad esso ricorrente di difendersi nella sede competente, nonché con erronea indicazione del provvedimento sottostante.
1.5 -Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo al giusto processo.
1.6 -Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale statuito l’inutilizzabilità della produzione do cumentale da parte di RAGIONE_SOCIALE Capitale, perché tardivamente effettuata.
2.1 -Preliminarmente, va rilevato che gli adempimenti inerenti alla rinnovazione della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sono regolari: la nuova notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato , e certamente entro il termine assegnato.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è fondato.
Non è dubbio che, per effetto dell’ordine impartito dal Giudice di AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, ex art. 107 c.p.c., questo sia divenuto
N. 19496/21 R.G.
litisconsorte necessario (quantomeno processuale) nel giudizio che occupa.
Pertanto, posto che, come risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte , il AVV_NOTAIO notificò l’appello soltanto ad RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE Capitale (che, nel giudizio di primo grado, s’era costituita per delega dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e che lo stesso ente locale s’è costituito nel giudizio d’appello in proprio (il che esclude ogni questione su una possibile sanatoria della nullità processuale, per raggiungimento dello scopo , per l’alterità soggettiva dell’autore dell’attività processuale rispetto al soggetto cui questa dovrebbe imputarsi), ne discende che lo stesso giudizio d’appello è irrimediabilmente nullo, per non avervi partecipato un litisconsorte necessario, in violazione del principio sancito dall’art. 102 c.p.c. ; a nulla rileva, infatti, che il vulnus sia stato determinato dalla stessa parte che se ne dolga in sede di legittimità, posto che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c. anche d’ufficio (v. Cass. n. 21381/2018; Cass. n. 11246/2022).
4.1 -I restanti motivi sono conseguentemente assorbiti.
5.1 -In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, onde rinnovare il giudizio d’appello, a contraddittorio integro, provvede ndo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
N. 19496/21 R.G.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato,