Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23920-2022 proposto da:
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore delegato e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 283/2022 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata in data 02/08/2022;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Ricorso per cassazione –
Assoluta incertezza dell’identità dei
litisconsorti necessari –
Conseguenze –
Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 283/22, del 2 agosto 2022, della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1493/20, del 17 settembre 2020, del Tribunale di Taranto -ha confermato l’accoglimento dell’opposizione al pignoramento presso terzi, proposta dal debitore esecutato, NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver notificato, il 2 luglio 2018, atto di pignoramento presso terzi, in relazione ad un credito, per fitti e pigioni, spettante al debitore esecutato, l’AVV_NOTAIO , nei confronti di un suo inquilino. La società RAGIONE_SOCIALE, successivamente, era destinataria di opposizione ad esecuzione esattoriale esperita dal COGNOME, sul presupposto dell’avvenuta sospensione , da parte del giudice tributario -con provvedimento del 17 maggio 2018, notificato in pari data alla Soget -dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione. Pertanto, sospesa ‘ inaudita altera parte ‘ l’esecuzione , fissata per il 15 ottobre 2018 la comparizione delle parti, la RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, dichiarava di aver rinunciato, il precedente 13 ottobre, al predetto pignoramento presso terzi. Dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere (con condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del procedimento), veniva fissato termine per l’inizio della fase di merito, all’esito del quale il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione del COGNOME, con condanna di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ., al pagamento di € 2.500,00 .
Esperito gravame da COGNOME, il giudice d’appello lo rigettava, comminando a carico dell’appellante l’ ulteriore condanna ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ., determinata in € 2.000,00, rilevando come il credito tributario fosse stato dichiarato prescritto con sentenza del 30 ottobre 2018.
Avverso la sentenza della Corte tarantina ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., lamentando nullità della sentenza ‘per omessa motivazione sulle ragioni dell’accoglimento dell’ulteriore richiesta di risarcimento danni ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ.’ . La stessa, infatti, risulta basata sulla mera asserzione che il COGNOME è un ‘noto e stimato professionista del Foro jonico’ , la cui reputazione sarebbe stata offuscata, e ciò ‘quantomeno per essere stato reso edotto il terzo pignorato’ dell’esistenza della procedura esecutiva nei confronti del legale, ‘ con potenziale diffusività ne ll’ambiente cittadino del carico tributario in realtà inesistente ‘.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ., degli artt. 2043, 2059 e 2697 cod. civ., in relazione alla mancanza di prova dei requisiti per la condanna al risarcimento del danno, giacché non sarebbe ‘dato comprendere come i Giudici abbiano raggiunto la certezza del danno subito e come l’abbiano quantificato’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricors o, il COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il controricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è inammissibile.
8.1. Deve, infatti, rilevarsi che il giudizio definito dalla sentenza impugnata si è svolto unicamente nel contraddittorio tra debitore esecutato e creditore procedente: versandosi, tuttavia, in tema di opposizione esecutiva incidentale ad una espropriazione presso terzi, sussisteva litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato, nemmeno destinatario del ricorso in esame. Nondimeno, di tale litisconsorte necessario non si evince, in ricorso, alcuna informazione sulla stessa sua identità, sicché quegli rimane completamente non solo ignoto, ma neppure in concreto identificabile.
Di conseguenza, deve darsi ulteriore seguito al principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui ‘l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nella espropriazione presso terzi’, sicché ‘in materia di opposizioni esecutive e controversie
distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 10 novembre 2023, n. 31389, non massimata, ma riprendendo un indirizzo ormai consolidato).
La riscontrata carenza di elementi sull’identità del litisconsorte necessario pretermesso implica, allora, che, ‘benché la sentenza impugnata possa presentare astratti profili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non può disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato (o dei terzi pignorati), per essere del tutto incerta l’identità di tali litisconsorti necessari, sicché si impone declaratoria di inammissi bilità del ricorso’ (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 31389 del 2023, cit .; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 14 settembre 2023, n. 26562, Rv. 668669-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11268, Rv. 658143-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della