SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 245 2026 – N. R.G. 00000121 2024 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
N. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. ed est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 121NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
( ), in persone del l.r. pro tempore, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO C.F.
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
), in persona del l.r. pro con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO P.
tempore,
PARTE APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante:
‘A) riformare integralmente la sentenza n. 840/2023, pronunciata dal Tribunale di Lucca il 24.07.2023, nel giudizio distinto a R.G. n. 3594/2022, dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 cpc, la litispendenza, quindi in accoglimento delle conclusioni di primo grado formulate dall’appellante respingere l’opposizione a precetto proposta dal
in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi, tutti, deAVV_NOTAIOi ed eccepiti con i motivi di appello;
B) condannare l’opponente per lite temeraria aggravata ex art. 96 cpc, nella misura ritenuta più di giustizia, per aver promosso plurimi giudizi di opposizione identici nella piena consapevolezza di avere già radicato a Lucca, Livorno e Firenze precedenti cause di opposizione fondate sui medesimi fatti costitutivi, così violando scientemente l’art. 39 cpc;
C) con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado del giudizio, oltre spese e oneri accessori.’.
Conclusioni per la parte appellata
‘Voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Lucca, perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui RAGIONE_SOCIALE parte narrativa del presente atto.
Nel merito confermare in ogni suo punto la sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Lucca e per l’effetto rigettare tutte le domande avanzate dRAGIONE_SOCIALE nei confronti della in quanto infondate, inammissibili avendo l’appellata promosso la procedura esecutiva n. 288/2021 in forza di un titolo esecutivo sospeso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi’.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Lucca, depositata il 24.07.2023 con la quale era stato così disposto:
condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge; Parte RAGIONE_SOCIALE
‘ Il Tribunale dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di per carenza di titolo esecutivo; Parte RAGIONE_SOCIALE
condanna a pagare a ex art. 96/3 cpc, la somma di € 2.000,00.’ Parte RAGIONE_SOCIALE
La decisione riguardava una vicenda che il Tribunale così aveva riassunto:
‘La causa rappresenta la fase a cognizione piena di un’opposizione all’esecuzione proposta da avverso il pignoramento presso terzi notificato sia al sia ad RAGIONE_SOCIALE
quale cessionaria del credito pignorato, sia infine a RAGIONE_SOCIALE, quale debitore del debitore, sulla base della sentenza n. 362 del 14.3.05 del Tribunale di Livorno.
Avverso tale pignoramento ha eccepito: che la pignorante era priva di titolo esecutivo, l’esecutività di quest’ultimo essendo stata sospesa; che il credito azionato non esisteva più, essendo stato pagato; che la cessione dall’originario creditore al dante causa di (il credito era stato oggetto di due cessioni) era stata dichiarata inefficace; che il credito era prescritto; che la somma in ipotesi dovuta era inferiore a quella richiesta; che con sentenza n. 933/21, resa nel processo n. 1321/21, questo Tribunale aveva dichiarato che non aveva diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Part Parte RAGIONE_SOCIALE ha replicato eccependo la litispendenza tra la presente opposizione all’esecuzione e gli altri giudizi, pendenti uno in appello, a seguito di impugnazione da parte della della predetta sentenza n. 933/21 di questo Tribunale, uno a Livorno (n. 2924/20) e due a Firenze (nn. 11318/20 e 2061/21). Part Part
Sospesa l’esecuzione da parte del G.E., ha proposto la presente fase a cognizione piena. Part
…
La causa si inserisce nell’ambito di un più ampio contenzioso, che trae origine dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 362/05 del Tribunale di Livorno.
Sulla base di tale titolo, ha dato il via, presso questo Tribunale, a tre pignoramenti presso terzi, vale a dire il n. NUMERO_DOCUMENTO, il n. NUMERO_DOCUMENTO ed il n. 288NUMERO_DOCUMENTO, al quale si riferisce la presente opposizione. Part
Ulteriormente, la lite fra le parti ha dato origine a due opposizioni a precetto, una proposta a Firenze, l’altra proposta e Livorno e poi rimessa a Firenze.
Al netto delle questioni di merito, la decisione risulta peraltro in questa sede tanto semplice quanto rapida sulla base dell’eccezione di carenza di titolo esecutivo.
Al momento della notifica del pignoramento qui opposto, avvenuta il 4 ed 11.3.21, sussistevano infatti già due provvedimenti che avevano sospeso l’esecutività del titolo esecutivo: quello emesso il 9.11.20 dal Tribunale di Livorno; quello emesso il 19.1.21 dal Tribunale di Firenze.
E’ dunque evidente che, al netto delle altre questioni, non avrebbe potuto dare il via al processo esecutivo opposto’ Part
L’appellante ripercorreva le vicende del giudizio di primo grado in modo parzialmente difforme, asserendo che aveva in realtà proposto opposizione a precetto deducendo l’ ‘ Inammissibilità e/o improcedibilità dell’esecuzione; mancanza di un titolo esecutivo e inesistenza di un credito in favore del creditore procedente; perenzione dell’atto di precetto; prescrizione del credito azionato; importo dell’atto di precetto; con richiesta di applicazione del rimedio sanzionatorio di cui all’art. 96, comma 3, cpc.’. RAGIONE_SOCIALE
Aveva quindi chiesto ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice d ell’esecuzione:
In via preliminare: accertare e dichiarare che nessun titolo esecutivo potrà essere azionato dRAGIONE_SOCIALE nei confronti della in quanto:
L’efficacia esecutiva della sentenza n. 362/2005 è stata sospesa dal Tribunale di Livorno, confermata dal Collegio dello stesso Tribunale e dal Tribunale di Firenze pertanto la non poteva iniziare la presente procedura esecutiva;
le somme portate nella sentenza azionata sono già state corrisposte dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE;
La sentenza n. 362/2005 emessa dal Tribunale di Livorno non è un titolo esecutivo in favore della
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’esecuzione promossa dRAGIONE_SOCIALE per tutte le motivazioni di cui RAGIONE_SOCIALE parte narrativa del presente atto e comunque per:
mancanza del titolo esecutivo ed inesistenza del credito vantato dRAGIONE_SOCIALE procedente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
intervenuta prescrizione del credito portato nella sentenza del Tribunale di Livorno n. 362/2005;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato il diritto della
ad agire esecutivamente in forza della sentenza n. 362/2005 emessa dal Tribunale di Livorno accertare l’esatto ammontare del credito vantato nei confronti della
In ogni caso con condanna della ai sensi dell’art. 96, 3° comma cpc e con vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali, IVA e CPA.’.
Innanzi al Tribunale si era costituita in giudizio la che aveva eccepito:
in via preliminare, che sussisteva litispendenza ex art. 39 c.p.c., stante la esistenza di identiche opposizioni presso altri tribunali;
che con atto 11 marzo 2021 era stato solo reso ( noto, n.d.r ) sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terza debitrice del credito prima vantato nei suoi confronti da e da questa ceduto sin dal 25.11.2020 RAGIONE_SOCIALE sia a quest’ultima, quale cessionaria, che a valere sul credito ad essa trasferito dal in data 25.11.2020 risultava eseguito, il 23.07.2020, un pignoramento presso terzi. RAGIONE_SOCIALE
Aveva così sostenuto che non essendo più titolare del credito trasferito ad né poteva assumere che tale atto avesse colpito beni ad essa appartenenti, né poteva assumere che contro di essa risultava pendente una esecuzione, nessun bene essendogli stato pignorato, con conseguente inesistenza di una procedura esecutiva a valere su beni del e conseguente inammissibilità dell’opposizione per mancanza di oggetto e di causa che avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio’ Parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
nel merito, aveva sostenuto l’infondatezza dell’opposizione poiché il titolo azionato costituiva valido titolo esecutivo in favore della precettante.
sotto vari profili.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca proponeva appello Primo motivo. Cont
Il Giudice aveva erroneamente ritenuto che fosse stato promosso un pignoramento nei confronti di ma il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE era debitore non di bensì di atteso che con atto di scissione del 25.11.2020 il aveva ceduto appunto ad il credito pignorato al terzo debitore RAGIONE_SOCIALE
Al momento della notifica (nella Cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Lucca) del preteso atto di pignoramento (11.3.2021) non era dunque più titolare del credito prima vantato nei confronti del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE
Con l’ atto notificato ad in data 11 marzo 2021 -sosteneva l’appellante – non si era proceduto ad un pignoramento ma si era solo inteso rendere noto sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
che a valere sul credito a quest’ultima trasferito da in data 25.11.2020 risultava essere stato in precedenza eseguito (altro) atto di pignoramento che aveva dato origine ad una distinta procedura esecutiva (RG n. 764/2020).
A conferma dell’assunto evidenziava che alcuna notifica era stata effettuata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
L’opposizione avrebbe dunque dovuto essere rigettata stante l’inesistenza del pignoramento e della procedura esecutiva a carico di RAGIONE_SOCIALE
Secondo motivo.
Il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione di carenza di titolo esecutivo, atteso che al momento della notifica del pignoramento, avvenuta il 4 ed 11.3.21, sussistevano già due provvedimenti che avevano sospeso l’esecutività del titolo esecutivo: quello emesso il 9.11.20 dal Tribunale di Livorno ed altro emesso il 19.1.21 dal Tribunale di Firenze.
Il Tribunale avrebbe però dovuto dichiarare l’opposizione inammissibile, poiché nessun pignoramento era stato eseguito contro RAGIONE_SOCIALE
Ancora, i provvedimenti del Tribunale di Livorno e del Tribunale di Firenze con i quali era stata sospesa l’esecutività del titolo giudiziale erano stati resi nell’ambito di cause di opposizione cancellate dal ruolo per litispendenza.
Terzo motivo
Il primo giudice aveva affermato che era stato costretto a proporre nuova opposizione a fronte di un nuovo pignoramento e che l’oggetto dell’opposizione non era perfettamente coincidente con quello delle altre già prendenti. RAGIONE_SOCIALE
L’assunto non era condivisibile perché sarebbe stato possibile richiedere al GE la sospensione dell’esecuzione in assenza del titolo esecutivo.
Quarto motivo.
Eccepiva che l’opposizione era stata introAVV_NOTAIOa da e che era stata così costretta ad opporsi ad un erroneo provvedimento del G.E. Parte
Aveva affermato il giudice che non avrebbe dovuto dare impulso RAGIONE_SOCIALE fase a cognizione piena, ma chiedere al GE la revoca del provvedimento in cui aveva a tal fine assegnato termine per l’introduzione del giudizio. Parte
Con il quinto motivo d’appello lamentava il rigetto dell’eccezione di litispendenza, intervenuto pur in presenza di un esplicito riconoscimento da parte del giudice dell’ esistenza di controversie aventi ad oggetto identiche questioni.
Sesto motivo d’appello.
Il Tribunale non aveva rilevato che titolare del credito vantato contro la RAGIONE_SOCIALE, terza pignorata, era ormai per cui vi era palese violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza.
Settimo motivo d’appello
Il primo giudice, pur in presenza di una litispendenza, dell’inesistenza del pignoramento, e della violazione del contraddittorio con aveva deciso nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito.
Con l’ottavo motivo d’appello, contestava, infine, sia la presunta perenzione dell’atto di precetto che l’assenza di titolo esecutivo, atteso che il Tribunale di Lucca aveva affermato che la sentenza n. 362/2005 emessa dal Tribunale di Livorno aveva condannato al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE
( soggetto che si era costituito a seguito del RAGIONE_SOCIALE della società creditrice, che aveva tuttavia anteriormente ceduto l’azienda) ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era intervenuta nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e nei cui confronti aveva efficacia la decisione e ciò sulla scorta del principio secondo il quale l’intervento del successore determina
l’estromissione automatica del cedente, senza necessità che essa venga espressamente disposta (Cass. 21395 del 30 agosto 2018). RAGIONE_SOCIALE
Il pagamento effettuata da in favore del non aveva avuto comunque efficacia liberatoria visto che il primo aveva perfetta conoscenza della cessione.
Chiedeva dunque:
A) riformare integralmente la sentenza n. 840/2023, pronunciata dal Tribunale di Lucca il 24.07.2023, nel giudizio distinto a R.G. n. 3594/2022, dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 cpc, la litispendenza, quindi in accoglimento delle conclusioni di primo grado formulate dall’appellante respingere l’opposizione a precetto proposta dal
in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi, tutti, deAVV_NOTAIOi ed eccepiti con i motivi di appello;
condannare l’opponente per lite temeraria aggravata ex art. 96 cpc, nella misura ritenuta più di giustizia, per aver promosso plurimi giudizi di opposizione identici nella piena consapevolezza di avere già radicato a Lucca, Livorno e Firenze precedenti cause di opposizione fondate sui medesimi fatti costitutivi, così violando scientemente l’art. 39 cpc;
con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado del giudizio, oltre spese e oneri accessori.
Si costituiva e contestava quanto esposto nell’atto di appello, rilevando, sulla richiesta di riunione delle procedure esecutive RG 288/2021 e 764/2020, che la prima procedura era inammissibile ed improcedibile, in quanto instaurata senza un valido titolo esecutivo e che la seconda era sospesa. RAGIONE_SOCIALE
Sull’inesistenza del pignoramento, assumeva che la spiegazione esposta dall’appellante ‘rendere era inverosimile RAGIONE_SOCIALE luce del nel corso del giudizio esecutivo, visto che in merito alle ragioni che l’avevano inAVV_NOTAIOa a depositare l’atto di pignoramento ( noto ad ..che il suo credito risultava pignorato…) comportamento tenuto dRAGIONE_SOCIALE non aveva notificato l’atto di pignoramento presso terzi né RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE MPS (presunto debitore) né al terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE
Precisava, comunque, che la scissione societaria avvenuta tra la RAGIONE_SOCIALE MPS non riguardava il ‘ credito azionato dRAGIONE_SOCIALE (sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che rimane quindi a tutti gli effetti presunto debitore e pertanto legittimata a far accertare che il creditore ha agito in forza di un titolo esecutivo sospeso ‘. Part
Il Tribunale di Firenze (ordinanza del 20.5.2021) aveva inoltre confermato la sospensione del titolo esecutivo e il Tribunale di Lucca (sentenza n. 933/2021) aveva affermato che la non aveva titolo esecutivo per agire nei confronti di
Ricordava in proposito, che il credito portato dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno, era stato ceduto a RAGIONE_SOCIALE da in bonis nell’ambito di una cessione d’azienda.
Tale cessione era stata però dichiarata inefficace dal tribunale di Livorno con sentenza n. 921/2002. la Corte di Appello di Firenze aveva respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE. Il credito era quindi rientrato nella disponibilità della fallita e aveva ben pagato, in RAGIONE_SOCIALE data 25.09.2006, quanto dovuto RAGIONE_SOCIALE procedura.
Il credito era stato poi ceduto da RAGIONE_SOCIALE , da questa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed era infine pervenuto RAGIONE_SOCIALE ma l’intervenuta revocatoria dell’originaria cessione privava di efficacia anche quelle successive.
Contestava infine le argomentazioni della controparte in merito all’ interruzione della prescrizione e ribadiva che il termine decennale era decorso senza la notifica di alcun atto interruttivo.
Chiedeva quindi:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Lucca, perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui RAGIONE_SOCIALE parte narrativa del presente atto.
Nel merito confermare in ogni suo punto la sentenza n. 840/2023 del Tribunale di Lucca e per l’effetto rigettare tutte le domande avanzate dRAGIONE_SOCIALE nei confronti della in quanto infondate, inammissibili avendo l’appellata promosso la procedura esecutiva n. 288/2021 in forza di un titolo esecutivo sospeso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi’
All’udienza del 16.12.2025, all’esito della discussione, le parti insistevano per l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il Giudice di prime cure ha affermato che l’appellante non aveva diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di per carenza di titolo esecutivo e ciò all’esito di una verifica eseguita in adempimento dell’obbligo più volte affermato dRAGIONE_SOCIALE Suprema Corte secondo la quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto RAGIONE_SOCIALE base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che -entrambe -determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ‘ex tunc’, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa (Cass. 15363/2011). Parte RAGIONE_SOCIALE
Occorre preliminarmente verificare se il giudizio di primo grado risulti inficiato da una nullità processuale rilevabile d’ufficio.
La decisione è stata assunta in una controversia RAGIONE_SOCIALE quale non ha partecipato il terzo pignorato che, per espressa ammissione delle odierne parti, mai è stato citato.
Secondo l’ormai consolidato orientamento assunto dRAGIONE_SOCIALE Cassazione il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità sia di coerenza. (cfr. Cass. 5476/2023).
Si è pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi , perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all’esito dell”opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere |’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n.9000).
Tanto premesso, è necessario valutare la correttezza della scelta operata dal Tribunale che ha preliminarmente esaminato la questione relativa all’assenza del titolo esecutivo, cioè di un presupposto dell’azione (Cass. Civ. 9293/2001) , e si è pronunciato omettendo di verificare la regolarità del contraddittorio.
Secondo le SS.UU. anche l’esame della questione relativa RAGIONE_SOCIALE stessa giurisdizione, ‘ ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione di rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra soggetti investiti della qualità di parte, in relazione RAGIONE_SOCIALE natura del rapporto sostanziale’ per cui ‘ ove in appello sia riscontrata la mancata partecipazione nel processo di primo grado di un litisconsorte necessario, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di prime cure, una volta che vi si sia ricostituita l’integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.’.
Tale ultima decisione è stata assunta nel solco di varie pronunce che hanno sempre ritenuto necessario procedere all’instaurazione di un valido rapporto processuale ( SS.UU. 1492/1976: la questione relativa RAGIONE_SOCIALE nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, attenendo RAGIONE_SOCIALE regolare costituzione del rapporto processuale, deve essere esaminata prima della stessa questione di giurisdizione , poiché anche tale questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido rapporto processuale fra le parti; conformi SS.UU. 1456/80; 22776/2012).
Tanto premesso si ritiene che debba essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 354 c.p.c., con rimessione degli atti al primo giudice . Sulle spese di giudizio.
Secondo il principio enunciato in Cass. n. 11865 del 06/05/2021, RAGIONE_SOCIALE quale la Corte aderisce, ‘ il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa RAGIONE_SOCIALE nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo RAGIONE_SOCIALE rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado’.
Il caso in esame presenta delle significative peculiarità.
Preliminarmente si osserva che nessuna delle odierne parti ha eccepito la nullità della sentenza per violazione delle regole sul contraddittorio riguardante l’omessa partecipazione al giudizio del terzo pignorato (RAGIONE_SOCIALE
L’appellata (cfr. comparsa di costituzione in appello) ha affermato: ‘ tra l’altro si evidenzia che non è la prima volta che la introduce un giudizio e poi in appello eccepisce la violazione del contraddittorio per non averlo lei stessa instaurato correttamente ‘. RAGIONE_SOCIALE
L’appellante ha sì deAVV_NOTAIOo la violazione del contraddittorio ma per omessa citazione di (definita prima debitore e poi terzo pignorato, cfr. pag 13 citazione in appello) e non di RAGIONE_SOCIALE, pacificamente debitor debitoris, stante l’espresso richiamo a tale qualità nell’atto che ha dato origine all’opposizione all’esecuzione. Parte
In buona sostanza, non ha citato il terzo pignorato in sede di opposizione innanzi al G.E. -pur avendo contezza di quanto accaduto in precedenti giudizi- e ha tenuto il medesimo comportamento nel momento in cui ha instaurato il giudizio a cognizione piena. RAGIONE_SOCIALE Parte
Infine, non risulta che le parti abbiano mai rappresentato al giudice l’esistenza di un difetto di contradditorio.
Sulla scorta di tali circostanze si ritiene equo compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d’Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
dichiara la nullità della sentenza n. 840/2023, pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 24.07.2023 e rimette la causa al primo giudice. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Firenze, camera di consiglio del 16.12.2025 L’estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME