Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6391 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24155/2023 R.G., al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 24287/2023 R.G., proposti da :
COGNOME domiciliata per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME
– intimati –
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24312/2023 depositata il 9/08/2023;
Ad. 22/01/2025 CC
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 24312 del 9/08/2023 pronunciata da questa Corte e avente ad oggetto il ricorso proposto dalla stessa COGNOME, avvocato, avverso la sentenza n. 3263 del 28/09/2020;
resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2025 e ha presentato, altresì, istanza affinché il ricorso per revocazione in oggetto recante R.g. n. 24155 del 2023, fosse attribuito ad altra sezione di questa Corte, seguita da altra di invito ad astensione o, in mancanza, di ricusazione dell’intera sezione ; disposta dal Presidente Aggiunto l’immediata disamina di questa con Collegio della Prima Sezione civile, essa è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 1463 del 21/01/2025;
all ‘esito, all a già fissata adunanza camerale del 22/01/2025 la Corte ha riunito al ricorso r.g. n. 24155 del 2023 quello recante r.g. n. 24287 del 2023 (in apparenza, integrante la duplicazione della iscrizione a ruolo generale del medesimo atto di impugnazione) e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
il ricorso contiene plurime censure, alcune delle quali sono palesemente inammissibili, per carenza dei requisiti minimi di cui agli all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c., che devo sussistere anche con riferimento all’impugnazione per revocazione,
applicandosi a detta impugnazione l’art. 366 c.p.c. (Cass. n. 30720 del 19/10/2022 Rv. 666067 – 02);
la censura o motivo, relativo alla mancata sottoscrizione dell’ordinanza da parte del consigliere relatore è manifestamente inammissibile, in quanto i l testo dell’art. 380 bi s.1, secondo comma, c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza;
l’ ordinanza collegiale, ai sensi dell’art. 134, primo comma, ultima parte, c.p.c. è sottoscritta dal solo presidente del collegio e, pertanto, anche se essa assume carattere sostanzialmente decisorio la prescrizione formale del codice di rito processuale civile non può essere interpretata con riferimento al principio della prevalenza del contenuto sulla forma;
i restanti motivi -ove appunto si riesca a discernerli adeguatamente, il che è impedito dall’assenza di tecnica di redazione -del ricorso sono inammissibili, in quanto chiedono il riesame delle valutazioni compiute dall’ordinanza impugnata per revocazione rispetto ai motivi di appello e sono, dunque, al di fuori del perimetro del rimedio della revocazione per errore di fatto, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759 – 01), laddove afferma che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte;
nella specie: quanto al motivo due, non integra un motivo di revocazione un preteso vizio della motivazione dell’ordinanza, del resto insussistente, attesa la compiuta esaustività della disamina ivi operata; quanto a ognuno degli altri, oltre alla non configurabilità di errori di fatto meramente percettivi, vi è radicale ed insanabile difetto di specificità;
il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto in concreto prospetta una sorta di inammissibile ulteriore impugnazione dell’ordinanza n. 24312 del 9/08/2023 di questa Corte;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti delle controricorrenti , e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato NOME COGNOME che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.;
il Collegio, in considerazione dell’evidente temerarietà dell’impugnazione per revocazione, avverso un provvedimento ampiamente motivato con completa disamina delle risultanze di fatto, e in accoglimento dell’istanza formulata da ll’avvocato NOME COGNOME ritiene sussistenti i presupposti di cui all’ art. 96, terzo comma, c.p.c. per l’ irrogazione a carico della COGNOME di condanna pecuniaria, in favore delle controparti processuali e con liquidazione, equitativa, rapportata al valore della controversia, come da dispositivo;
in considerazione, inoltre, della prospettazione di gravissimi fatti di reato procedibili d’ufficio , già nella memoria, nonché negli atti depositati da ll’avvocato COGNOME in vista dell’odierna adunanza , ritiene il Collegio che deve essere disposta la trasmissione degli atti (ricorso per revocazione, memoria, documenti prodotti in vista dell’odierna adunanza e presente ordinanza) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p. ;
vertendosi in ipotesi di lite temeraria il Collegio ritiene sussistenti, altresì, i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, quale strumento dissuasivo di condotte processuali rivelatesi prive di ogni giustificazione, con liquidazione come da dispositivo;
non può, inoltre, essere disposta la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dalla memoria, delle espressioni offensive, quali quelle riguardanti i magistrati di questa Corte e le presunte influenze extraprocessuali, per impossibilità di una puntuale espunzione, essendo l’intero atto infarcito delle dette espressioni offensive , con calunnie personalizzate, mai attinenti alla controversia;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso iscritto ai nn. 24155/2023 e 24287/2023 r.g.;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.623,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 4.623,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente, altresì, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000 ,00 ai sensi dell’art. 96,
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
dispone la trasmissione degli atti indicati in motivazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di