Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6391 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 6391  Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24155/2023 R.G., al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 24287/2023 R.G., proposti da :
COGNOME  NOME,  domiciliata  per  legge  in  ROMA  alla  INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della  CORTE  di  CASSAZIONE,  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimati –
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24312/2023 depositata il 9/08/2023;
Ad. 22/01/2025 CC
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Ritenuto che:
NOME  COGNOME  propone  ricorso  per  revocazione  avverso l’ordinanza n. 24312 del 9/08/2023 pronunciata da questa Corte e avente  ad  oggetto  il ricorso proposto  dalla stessa COGNOME, AVV_NOTAIO, avverso la sentenza n. 3263 del 28/09/2020;
resistono  con  controricorso  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOMECOGNOME  NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/01/2025 e ha presentato, altresì, istanza affinché il ricorso per revocazione in oggetto recante R.g. n. 24155 del 2023, fosse attribuito ad altra sezione di questa Corte, seguita da altra di invito ad astensione o, in mancanza, di ricusazione dell’intera sezione ; disposta dal AVV_NOTAIO Aggiunto l’immediata disamina di questa con Collegio della Prima Sezione civile, essa è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 1463 del 21/01/2025;
all ‘esito,  all a già fissata adunanza camerale del 22/01/2025 la Corte ha riunito al ricorso r.g. n. 24155 del 2023 quello recante r.g. n. 24287 del 2023 (in apparenza, integrante la duplicazione della iscrizione a ruolo generale del medesimo atto di impugnazione) e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
il  ricorso  contiene  plurime  censure,  alcune  delle  quali  sono palesemente inammissibili, per carenza dei requisiti minimi di cui agli all’art.  366, primo  comma,  nn.  3  e  6  c.p.c.,  che  devo  sussistere anche con riferimento all’impugnazione per revocazione,
applicandosi a detta impugnazione l’art. 366 c.p.c. (Cass. n. 30720 del 19/10/2022 Rv. 666067 – 02);
la censura o motivo, relativo alla mancata  sottoscrizione dell’ordinanza  da  parte del  consigliere  relatore  è  manifestamente inammissibile, in quanto i l testo dell’art. 380 bi s.1, secondo comma, c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza;
l’ ordinanza collegiale, ai sensi dell’art. 134, primo comma, ultima parte,  c.p.c.  è  sottoscritta  dal  solo  presidente  del  collegio  e, pertanto, anche se essa assume carattere sostanzialmente decisorio la prescrizione formale del codice di rito processuale civile non può essere interpretata con riferimento al principio della prevalenza del contenuto sulla forma;
i restanti motivi -ove appunto si riesca a discernerli adeguatamente, il che è impedito dall’assenza di tecnica di redazione -del ricorso sono inammissibili, in quanto chiedono il riesame delle valutazioni compiute dall’ordinanza impugnata per revocazione rispetto ai motivi di appello e sono, dunque, al di fuori del perimetro del rimedio della revocazione per errore di fatto, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759 – 01), laddove afferma che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte;
nella  specie:  quanto  al  motivo  due,  non  integra  un  motivo  di revocazione  un  preteso  vizio  della  motivazione  dell’ordinanza,  del resto insussistente, attesa la compiuta esaustività della disamina ivi operata; quanto a ognuno degli altri, oltre alla non configurabilità di errori  di  fatto  meramente  percettivi,  vi  è  radicale  ed  insanabile difetto di specificità;
il  ricorso  è,  pertanto,  inammissibile,  in  quanto  in  concreto prospetta una sorta di inammissibile ulteriore impugnazione dell’ordinanza n. 24312 del 9/08/2023 di questa Corte;
le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenza  della  ricorrente  nei confronti delle controricorrenti , e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate  come  da  dispositivo  e  distratte  in  favore  dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.;
il Collegio, in considerazione dell’evidente temerarietà dell’impugnazione per revocazione, avverso un provvedimento ampiamente motivato con completa disamina delle risultanze di fatto, e in accoglimento dell’istanza formulata da ll’AVV_NOTAIO, ritiene sussistenti i presupposti di cui all’ art. 96, terzo comma, c.p.c. per l’ irrogazione a carico della COGNOME di condanna pecuniaria, in favore delle controparti processuali e con liquidazione, equitativa, rapportata al valore della controversia, come da dispositivo;
in considerazione, inoltre, della prospettazione di gravissimi fatti di reato procedibili d’ufficio , già nella memoria, nonché negli atti depositati da ll’AVV_NOTAIO in vista dell’odierna adunanza , ritiene il Collegio che deve essere disposta la trasmissione degli atti (ricorso per revocazione, memoria, documenti prodotti in vista dell’odierna adunanza e presente ordinanza) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p. ;
vertendosi in ipotesi di lite temeraria il Collegio ritiene sussistenti,  altresì,  i  presupposti  per  la  pronuncia  di  condanna  ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende,  quale  strumento  dissuasivo  di  condotte  processuali rivelatesi  prive  di  ogni  giustificazione,  con  liquidazione  come  da dispositivo;
non  può,  inoltre,  essere  disposta  la  cancellazione,  ai  sensi dell’art. 89 c.p.c., dalla memoria, delle espressioni offensive, quali quelle riguardanti i magistrati di questa Corte e le presunte influenze extraprocessuali,  per  impossibilità  di  una  puntuale  espunzione, essendo l’intero atto infarcito delle dette espressioni offensive , con calunnie personalizzate, mai attinenti alla controversia;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115  del  2002,  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso iscritto ai nn. 24155/2023 e 24287/2023 r.g.;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.623,00 per  compensi,  oltre  alle  spese  forfettarie  nella  misura  del  15  per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 4.623,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente, altresì, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000 ,00 ai sensi dell’art. 96,
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il  ricorso,  a  norma  del  comma  1bis ,  dello  stesso  articolo  13,  se dovuto;
dispone la trasmissione degli atti indicati in motivazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di