Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20375 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
R.G.N. 12484/2020
P.U. 11/06/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3562/2020, pubblicata il 7 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma, il sig. COGNOME NOME si opponeva ad un preavviso di fermo amministrativo per il pagamento di una somma di euro 28.538,20, afferente a sanzioni amministrative riferibili a diversi Enti creditori, il quale veniva annullato con sentenza n. 11912/2019 emessa da detto Giudice, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, liquidate in euro 500,00, oltre accessori.
Decidendo sull’appello formulato dal COGNOME limitatamente al capo della predetta sentenza contenente la statuizione della condanna alle spese a carico dell’RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALE tariffe forensi, il Tribunale di Roma, nella costituzione della stessa RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3562/2020 (pubblicata il 7 febbraio 2020), lo accoglieva parzialmente, riliquidando le spese relative al giudizio di primo grado in favore dell’appellante nella misura di euro 1.827,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e agli esborsi per euro 43,00, condannando l’appellata RAGIONE_SOCIALE anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado, quantificate in complessivi euro 221,00, in tale importo dovendosi comprendere la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale (oltre accessori di legge e contributo forfettario).
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il COGNOME NOME.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE -difensiva in questa sede.
Riscossione non ha svolto attività
Sia il P .G. che il ricorrente hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il formulato motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal DM Giustizia n. 37/2018, e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1 -2 dei parametri ad esso allegate,
nonché degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp, att. c.p.c., con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese operata con la sentenza impugnata in ordine al secondo grado di giudizio, siccome inferiore ai limiti tabellari forensi e determinata in modo generico ed omnicomprensivo, avendo riguardo alla indicazione RAGIONE_SOCIALE suddette tre distinte fasi ma senza quantificare specificamente – pur volendosi, in ipotesi, applicare la massima riduzione consentita -il compenso spettante per ciascuna di esse e consentire, pertanto, il controllo sulla legittimità dei distinti compensi spettanti in relazione all’intervallo tra il minimo e il massimo da considerarsi per legge inderogabili.
2. Il motivo è manifestamente fondato e deve, perciò, essere accolto. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Roma – dopo aver riconosciuto le spese e le competenze spettanti per il giudizio di primo grado (rispetto alla cui quantificazione il ricorrente non ha mosso alcuna censura in questa sede) – ha statuito che le spese del giudizio di appello potessero essere liquidate in complessivi euro 221,00 per onorari (calcolando sia la fase di studio, sia quella introduttiva e sia quella decisionale), oltre accessori, rimborso forfetario e in euro 64,50 per esborsi, da porsi a carico della parte appellata.
Così pronunciando, il giudice di appello è incorso – nella pacifica assenza di una diversa convenzione tra le parti -nelle denunciate violazioni, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 23919/2020) quello secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, RAGIONE_SOCIALE spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione RAGIONE_SOCIALE distinte voci relative alle attività difensive svolte, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle.
Peraltro, l’erroneo criterio utilizzato dal giudice di appello consistito nel procedere ad una liquidazione dei compensi non già per fasi, bensì in modo indistinto ed omnicomprensivo, ha determinato, altresì, la dedotta violazione nel merito del principio di inderogabilità dei valori minimi, di cui all’art. 4 del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 37/2018, come analiticamente richiamati nel contenuto del motivo sia avuto riguardo all’applicazione dei parametri medi sia con riferimento ai parametri minimi, pur con la possibile riduzione del 50%, in relazione al valore della causa in corrispondenza della fascia tabellare da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00.
Ed è risaputo che, nell’ambito del regime di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella; tuttavia, la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla ‘forcella’ di tariffa, sia i motivi che ne giustifichino la misura (v., tra le tante, Cass. n. 19623/2016 e Cass. n. 18905/2017).
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il derivante rinvio della causa al Tribunale di Roma (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato, che, oltre ad attenersi ai su richiamati principi di diritto (circa la necessaria distinzione tra le fasi corrispondenti alle singole attività difensive esercitate ed il rispetto dei minimi tariffari ‘ratione temporis’
applicabili con riguardo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, in correlazione con la fascia tabellare di riferimento in ordine al valore della causa), provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in